Archive for ◊ luglio, 2007 ◊

• martedì, luglio 31st, 2007
Sulla strage di Bologna, tanto si è scritto e parlato.
Ma niente è stato mai chiarito.
 
History Channel manderà in onda il prossimo giovedì 2 agosto alle 10.25, nell’orario esatto dell’esplosione, quanto è stato documentato dai due giovani cameramen, Enzo Cicco e Giorgio Lolli, quella mattina del 2 agosto 1980, per conto della storica emittente bolognese Punto Radio Tv.
 
Quaranta minuti di registrazione, girati immediatamente dopo il tragico evento.
Quaranta minuti di dramma, di vera commozione e turbamento.
 
Intendiamoci, è sempre positivo che documenti di questo genere, siano finalmente resi pubblici e conoscibili da chiunque.
 
Sorgono, tuttavia, delle domande spontanee:
  • Perché questo documentario del 1980 è stato reso pubblico solo oggi ?
  • Perché viene trasmesso da una emittente privata che solo alcuni – gli abbonati Sky – potranno vedere?
  • Ed infine, History Channel intervallerà il video con spazi pubblicitari ?
Il “famoso” servizio pubblico non è di casa in questa stagione o in verità non lo è mai stato se non per vallette, trottoline, veline e sconsolati vari ?
 
In ogni caso il video è on-line e gratuitamente visibile per tutti.
Per qualsiasi approfondimento nonché aiuto alla Associazione Familiari delle Vittime:
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• sabato, luglio 28th, 2007
Finalmente ho la possibilità di lasciarmi alle spalle il traffico cittadino, la ricerca di un appartamento, le alzatacce mattutine per la quotidiana corsa in aula per prendere un posto a sedere, la fila, la tremenda fila per l’iscrizione, il pagamento delle tasse e poi la mensa ……
 
Bello, veramente bello.
 
Oggi posso farlo on-line : - )
 
Posso studiare on-line, iscrivermi on-line, parlare con il professore on-line e il tutto da casa mia.
Niente più file e fiato corto, fantastico.
 
I corsi di laurea on-line offerti da alcune università italiane, dovrebbero rappresentare le nuove forme della conoscenza, frutto della tecnologia e della volontà di raggiungere un numero potenzialmente illimitato di utenti, servizi del sapere più efficienti e puntuali.
 
Peccato che tutto ciò sia pensato più come un onere che vera opportunità : - (
 
Si paga due volte:
  • la prima per le tasse universitarie (in base al reddito e crediti formativi);
  • la seconda per il corso di laurea on-line
 
E’ una condizione veramente favorevole, non c’è che dire, ne approfitto.
 
Due gli esempi da citare.
 
Laurea on-line Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Economia e informatica – Scienze dell’Amministrazione – Comunicazione e Marketing
Oltre al pagamento delle normali tasse universitarie che consentiranno l’iscrizione ai corsi di laurea attivati presso l’Università, per chi sceglierà la versione telematica dovrà sobbarcarsi un contributo aggiuntivo annuale (così è stato definito) che per l’anno accademico 2007/2008 è pari ad euro 750,00 per ridursi a euro 375,00 per gli studenti iscritti fuori corso.
 
Curioso, il fuori corso paga di meno: pensavo che fossi incentivato a chiudere gli esami nel tempo previsto dal piano degli studi.
 
Laurea on-line Politecnico di Milano
Ingegneria Informatica
Oltre alla quota ordinaria di iscrizione all’Università milanese, è prevista una quota fissa aggiuntiva annuale di euro 1.500,00 per l’accesso ai servizi on-line.
 
Magia del sapere.
 
Se deciderò di non recarmi sul posto, non andare a mensa, non occupare un alloggio dell’Università, di non sedermi in aula (né di rimanervi in piedi), allora pagherò di più (il doppio ?) di colui che dell’on-line non vorrà servirsi.
 
Bello, veramente bello ?
 
Il mio entusiasmo è sotto i tacchi.
 
Ma chi l’ha detto che internet, la rete delle reti, è la grande opportunità di questo secolo ?
 
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• lunedì, luglio 23rd, 2007

Il progetto CyberWalk intende sviluppare un ambiente virtuale che permetterà agli utenti di muoversi senza limiti e attivamente attraverso mondi virtuali in ogni possibile direazione

 

Il progetto “CyberWalk” intende sviluppare ambienti virtuali che permetteranno agli utenti di muoversi in ogni possibile direzione, senza limiti e attivamente attraverso mondi virtuali creati ad hoc, come ad esempio la riproduzione della città di Pompei  prima dell’eruzione del 79 d.c., che consentirà di passeggiare per le strade dell’antica città, partecipare ad una rappresentazione nel teatro di Ercolano etc.

Invero ad essere realizzata per prima, sarà la passeggiata virtuale nell’antica città persiana di Sagalassos (antica colonia romana in turchia)

 

Alla realizzazione del progetto partecipa

la Max Planck Institute for Biological Cybernetics di Tuebingen (Germania), insieme con

la Technical University di Monaco, lo Swiss Federal Institute of Technology di Zurigo e l’Università

La Sapienza di Roma
sotto la direzione del Prof. Alessandro De Luca del Dipartimento di Informatica dell’Università di Roma, che fornirà il software appropriato per il controllo del movimento.

 

Per la creazione dei “mondi virtuali”, ambienti urbani, scene e situazioni varie, saranno ricostruite nella forma di programmi tridimensionali.

Le scene virtuali si presenteranno all’utente attraverso la proiezione su uno schermo o mediante occhiali speciali equipaggiati di mini-proiettori. Muovendosi, l’utente potrà interagire con l’ambiente virtuale. L’obiettivo è di creare mondi virtuali immersivi altamente realistici.

 

Il “CyberCarpet” è costituito da un tapit-roulant del diametro di 5 metri che consisterà di migliaia di piccolissime sfere simili a dei cuscinetti a sfera oversize. Le sfere sono spinte da un tapis roulant montato su una piattaforma girevole.

• giovedì, luglio 19th, 2007
Questa è veramente da raccontare J

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• martedì, luglio 17th, 2007

Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e art. 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno, se essa, come nel caso di cui all’art. 2051 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato. Il risarcimento del danno morale spetta alla vittima di una illecito quand’anche la colpa dell’offensore non sia stata accertata in concreto, ma sia stata presunta in base ad una presunzione legale (nella specie, ex art. 2051 c.c.).

Trib. Genova Sez. II, 19-04-2007

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 23.4.2004 la sig.ra D.G. conveniva in giudizio presso questo Tribunale

la S.p .A. TRENITALIA chiedendo il risarcimento del danno alla persona in relazione alla vicenda così descritta: verso le 18 del 24.7.2002, mentre si accingeva a salire su di un treno presso la stazione cittadina di Brigriole, l’esponente veniva violentemente urtata e fatta cadere a terra (finendo riversa tra marciapiede e binario) dal brusco movimento del capotreno A.D.B.; ne discendeva doppia frattura dell’omero sinistro, con postumi invalidanti permanenti di cui si chiedeva il ristoro anche per le negative ricadute sull’attività lavorativa.
Costituendosi in giudizio per resistere a tale pretesa, la parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda dell’attrice per infondatezza, assumendo che era stata piuttosto

la G. nella concitazione ad aver urtato il D.B., e contestando comunque le eccessive poste di danno reclamate.
La causa veniva istruita con l’acquisizione delle relazioni di servizio della POLFER e del D.B., l’interrogatorio della G., l’assunzione di prove testimoniali (esame dei sigg.ri B., B., F., C., D., D.M.: udd. 16.2.2006 fg. 8 e ss.), quali fonti direttamente informate sulle ricadute lavorative dell’infortunio in esame (e, de relato, sulla relativa dinamica), ed infine con il licenziamento di c.t.u.; all’udienza del 24.11.2006, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione nelle forme ordinarie scritte.

Motivi della decisione

La domanda risarcitoria è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in appresso.
Il fondamento della pretesa risarcitoria per il fatto compiutamente descritto in citazione non riposa solo sulle deposizioni "de relato" di alcuni testimoni indicati dalla parte attrice, i quali comunque riferiscono di confidenze apprese nell’immediato dalla G., in un momento in cui la causa giudiziaria non si profilava neppure all’orizzonte, per cui la parte lesa non aveva interesse a precostituirsi versioni di comodo. Il reale perno decisionale è costituito dalle immediate ammissioni di responsabilità che il capotreno D.B. rese, sul luogo e nell’immediatezza del fatto, agli agenti della POLFER prontamente intervenuti assumendosi la personale responsabilità per l’impari scontro (il giudicante ha potuto apprezzare la minuta corporatura della G., di fronte alla massiccia persona del D.B. come emerso dalla fonti escusse) tra la passeggera ed il capotreno.
Il fatto che quest’ultimo, subodorando guai in arrivo, abbia provveduto il giorno successivo, a redigere una relazione di servizio con il precipuo fine di autoassolversi, non sposta di un centimetro la pesante valenza probatoria delle primitive ammissioni. Le quali, infine, godono anche del crisma della plausibilità logica, perché solo nei cartoni animati si vedono scene comiche come quelle di un personaggio di minute dimensioni che, scontrandosi con un molosso, "rimbalzi" all’indietro. Nel già definito "impari" scontro tra persone di corporatura infinitamente diversa, come G. e D.B., è impossibile credere che

la G. sia finita giù dal marciapiede ferroviario per un suo "rimbalzo" contro il D.B., fermo in posa statuaria: solo ipotizzando un movimento di quest’ultimo, certo non deliberatamente ostile, e dunque una componente di spinta inferta alla G., ma comunque ispirato dalla concitazione dell’imminente partenza del convoglio, è possibile trovare ragionevole spiegazione per la concreta dinamica del "volo" della parte lesa dal marciapiede, fino al sottostante binario ferroviario.
Conclusivamente, in base alle precedenti considerazioni, deve ritenersi raggiunta la prova della responsabilità della parte convenuta, quale datrice di lavoro del D.B., in ordine ai fatti descritti dalla G. in citazione: TRENITALIA è perciò tenuta al risarcimento del danno.
Circa la liquidazione del medesimo, le considerazioni svolte da questo Tribunale nella sentenza n. 2270 R.M. contro S. S.p.A. del 28.9.98 (rg. 3008/92), da intendersi qui completamente richiamate circa le ragioni dell’adozione del sistema "a punto tabellare" di derivazione milanese per la liquidazione del danno alla persona, devono essere integrate con le più recenti acquisizioni della giurisprudenza di legittimità in ordine alla bipartizione ontologica del danno (patrimoniale - non patrimoniale) ed alla conseguente risarcibilità di tre componenti del pregiudizio alla persona: il danno "biologico" in senso stretto, il danno relazionale o esistenziale, il danno morale soggettivo. Le note decisioni rese dalla III Sezione della Corte di Cassazione nel corso del 2003 (nn. 7281, 7282, 7283; 8827 e 8828) sono state recepite da questa II Sezione del Tribunale con le decisioni V. c. S. e B. c. M. del 19.11.2003, a cui deve intendersi fatto pure rinvio per quanto attiene la sistematica del danno risarcibile e le correlate tecniche liquidatorie.
L’applicazione di tutti i richiamati precedenti giurisprudenziali conduce ai seguenti esiti liquidatori nello specifico caso in decisione.
Tenuto conto della relazione del C.T.U. dr.essa M., adeguatamente argomentata e persuasiva, che ha accertato a carico di parte attrice un’invalidità permanente del 25% (valore economico del punto: Euro 49.791,06 in rapporto all’età della parte danneggiata di anni 68 al momento del fatto: v. la pubblicazione G. suppl. xxx) ed una invalidità temporanea totale di giorni 35 e parziale di giorni 60 al 75% e 85 al 50% (pari, nella tabella di computo, a 175 giorni al 50%), la misura del risarcimento spettante per il danno biologico, esistenziale e per quello morale subìto si determina sulla base del calcolo che segue:
DB ITT Inv. temp. tot. 37,95 x gg. 35,00 1328,25
DB ITP Inv. temp. parz. 37,95: x gg. 175,00 3320,63
DB IP Inv. Permanente Val. punto finale x 49791,06
D. MORALE = ITT 37,95 x gg. 35,00 1328,25
D. MORALE = ITP 37,95: x 175,00 3320,63
D. ESISTENZIALE 49791,06: div. 4 12447,77
D. MOR. INTERV. CHIR. 1000,00 x n. int 1,00 1000,00
D. MOR. RICOV/IMMOB 37,95 x giorn 100,00 3795,00
spese mediche 2738,70
Totale 79070,28
di cui DANNO MORALE L. 4.649
Spetta pertanto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno biologico e morale la complessiva somma di Euro 79.070,28.
Il danno esistenziale è stato riconosciuto in considerazione delle serie conseguenze lesive patite a seguito del sinistro: tali infermità non possono e non potranno — secondo canoni di notorietà - rimanere senza conseguenze sulla sfera delle frequentazioni abituali e delle attività areddituali della parte offesa, determinando in tal modo una sicura compromissione della qualità della vita.
Poiché per l’effettuazione del conteggio si è fatto ricorso alle tabelle liquidatorie elaborate con riferimento all’anno 2003 ed al valore della moneta di detto anno, si giustifica un aggiornamento di tale importo - sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - dall’1.1.2003 fino alla data odierna.
Inoltre, poiché la somma spettante per il ristoro dei danni biologico e morale viene determinata all’indicata data di riferimento, per il calcolo degli interessi compensativi occorre applicare il criterio di cui alla nota sentenza della Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell’illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio al fine del calcolo degli interessi la somma come sopra determinata deve essere previamente devalutata in base ai detti indici e sulla stessa, progressivamente rivalutata, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
Spettano inoltre a parte attrice gli ulteriori interessi legali sul capitale rivalutato e sugli interessi compensativi (per tutti i titoli di danno) determinati in precedenza dalla data della presente sentenza al pagamento effettivo.
L’ultimo problema da prendere in esame riguarda le ricadute reddituali dell’infortunio in esame. In primo luogo, non si può condividere l’anacronistica impostazione che vorrebbe il riconoscimento di un danno alla capacità generica di lavoro, impostazione travolta dapprima dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte, vedi la decisione n. 605 del 1998) e poi sconfessata dall’impianto generale della riforma previdenziale (v. Il TU 38 del 2000), che hanno fatto giustizia della "capacità generica di lavoro".
Vi è da verificare quindi, esclusivamente, se in conseguenza dell’infortunio

la G. abbia perduto o meno utili occasioni di lavoro, e la risposta non può che tradursi in un netto "distinguo" perché, alle conseguenze negative dell’incidente - che secondo la stima peritale, non riverberano in negativo sulla capacità specifica - si somma indubbiamente il "fattore età".
Ed infatti, se è vero che

la G. si manteneva con alcune ore di collaborazione per mansioni di pulizie e di aiuto domestico presso un’impresa e presso alcune famiglie - come l’attrice ha convincentemente dimostrato attraverso diverse affidabili testimonianze - è anche vero che tali fonti informative hanno precisato che alcune collaborazioni vennero meno non già per l’incidente in esame, ma per essere cessata la necessità di collaborazione.
Al quadro emerso dal testimoniale, occorre aggiungere la notazione peritale sulla non diretta incidenza dei postumi lesivi sulla specifica possibilità di disimpegnare anche in prosieguo le mansioni di lavoro, a cui

la G. era in precedenza abituata. Né si può dimenticare il fattore età: la persona si avviava ed anzi era già in piena età pensionabile, dunque a prescindere dall’infortunio avrebbe senza meno progressivamente ridotto le precedenti prestazioni lavorative, fino a cessar del tutto il lavoro.
Per tali ragioni, la liquidazione del danno in questione non può essere millimetrica e deve affidarsi ad un criterio equitativo che, da un lato, può senz’altro valorizzare il sicuro pregiudizio per Euro 2782 maturato nel periodo della temporanea, nel quale l’impedimento al lavoro è stato totale. Per il periodo successivo, si ritiene che una somma di non molto superiore consistenza possa adeguatamente ristorare il (progressivamente decrescente) danno economico di cui si discute: pertanto si liquida per il titolo considerato la somma onnicomprensiva di Euro 6000, in valuta data odierna, relativa al danno pregresso e di quello futuro: con i soli interessi corrispettivi da oggi al saldo.
Le spese di lite e quelle di C.T.U. vanno poste a carico della parte convenuta in base al principio di soccombenza. La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282 C.P.C.).

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accertata la responsabilità di TRENITALIA S.p.A. in ordine alla vicenda per cui è processo, dichiara tenuta e condanna la medesima parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di Euro 79.070,28 in linea capitale, per il danno alla persona; ed ulteriori Euro 6000 per il danno patrimoniale, con gli accessori per rivalutazione monetaria, interessi legali compensativi e corrispettivi quali meglio in motivazione specificati.
Condanna inoltre la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di costituzione e giudizio che si liquidano in Euro 500 per spese di c.t.p., Euro 600 per esborsi documentati, Euro 135 per spese imponibili, Euro 3700 per diritti, Euro 6500 per onorari, 12,50% su diritti ed onorari per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte convenuta, per intero, le spese della c.t.u. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Genova l’8 marzo 2007.
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.

 

 

 

 

 

 

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• martedì, luglio 17th, 2007

Instancabile Capezzone !

Dopo l’affossamento del tavolo dei volenterosi, dopo l’epurazione subita dal direttore di radioradicale e la conseguente cancellazione dal palinsesto non solo dei programmi da egli curati ma addirittura del proprio nome, il vulcanico Capezzone non si è dato per vinto e rilancia con il network http://www.decidere.net/

Tredici cantieri per una politica ad alta velocità

“Abbiamo deciso di impegnarci su una serie di questioni concrete, non solo elencando problemi, ma indicando soluzioni precise e praticabili”

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• martedì, luglio 17th, 2007

Il provvedimento di sospensione della patente di guida da parte del Prefetto, ex art. 223, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere adottato ad una distanza di tempo dal fatto tale da essere ormai venute meno le esigenze cautelari cui la sanzione in discorso è preordinata. Compete al giudice di merito determinare il tempo ragionevole necessario all’amministrazione per portare a termine le fasi di accertamento e di delibazione dell’illecito e il relativo giudizio è sindacabile, in sede di legittimità, esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Cass. civ. Sez. Unite, 06-06-2007, n. 13226

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• martedì, luglio 17th, 2007

Il provvedimento di sospensione della patente di guida da parte del Prefetto, ex art. 223, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere adottato ad una distanza di tempo dal fatto tale da essere ormai venute meno le esigenze cautelari cui la sanzione in discorso è preordinata. Compete al giudice di merito determinare il tempo ragionevole necessario all’amministrazione per portare a termine le fasi di accertamento e di delibazione dell’illecito e il relativo giudizio è sindacabile, in sede di legittimità, esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

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• martedì, luglio 17th, 2007

La multa “computerizzata” non può essere valida se il rilevatore automatico al semaforo non era nella gestione diretta degli agenti.

È quanto emerge dalla sentenza 9039/07 emessa dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione.

I giudici dela suprema corte, hanno dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Mondragone contro la sentenza del giudice di pace Carinola del 13. o4. 2005, che stabiliva l’illegittimità del verbale di contestazione sul rilievo che la presenza dell’apparecchiatura non era preventivamente segnalata agli automobilisti e che il rilevatore automatico non era nella diretta disponibilità degli agenti.

Ragioni, quelle espresse dal magistrato onorario nella motivazione della sua pronuncia, che non sono censurate nell’impugnazione proposta dall’ente locale e che, siccome sono idonee a sorreggere la decisione anche da sole, fanno scattare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse: l’eventuale giudizio di fondatezza dei motivi del ricorso per cassazione - osserva

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• martedì, luglio 17th, 2007

Il principio appare chiaro nel nostro ordinamento: la multa per eccesso di velocità senza l’immediato fermo dell’automobilista è sempre annullabile quando il trasgressore non è stato preventivamente informato della possibilità di un controllo.

Eppure il ministro dell’Interno decide di ricorrere in Cassazione, dopo che il Giudice di pace di Lagonegro con decisione depositata a novembre 2004, aveva annullato il verbale di contestazione elevato dalla Poliz. Stradale, sulla motivazione che in virtù delle previsioni contenute nel Codice della strada ex art. 201, n. 1-bis, lett. f), c.d.s. e art. 4 l. 168/2002, la prescritta informazione agli automobilisti della presenza dell’autovelox fosse “condizione di legittimità dell’eventuale verbale di contestazione”, e non semplice norma di carattere carattere meramente organizzativo interno alla P.A.

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