<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Studio Legale Lagreca</title>
	<atom:link href="http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiolegalelagreca.it</link>
	<description>Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:49:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Riforma CdS 2010 confisca obbligatoria solo ove superato il limite di 1,5</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1391</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1391#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Lagreca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Codice strada]]></category>

		<category><![CDATA[186]]></category>

		<category><![CDATA[alcolemico]]></category>

		<category><![CDATA[C.d.S.]]></category>

		<category><![CDATA[confisca]]></category>

		<category><![CDATA[incidente]]></category>

		<category><![CDATA[obbligo]]></category>

		<category><![CDATA[stradale]]></category>

		<category><![CDATA[tasso]]></category>

		<category><![CDATA[vettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[
La questione affrontata dalla Suprema Corte rimane di particolare rilevanza, atteso che, la novella 2010 non ha modificato la norma richiamata nella vicenda, facendo chiarezza sull&#8217;eventuale obbligo di confisca della vettura ove non venga superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico in caso di procurato ncidente stradale. 
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-1392" style="float: left; border: 3px solid white;" title="confisca" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/09/confisca.jpg" alt="confisca" width="300" height="249" /></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La questione affrontata dalla Suprema Corte rimane di particolare rilevanza, atteso che, la novella 2010 non ha modificato la norma richiamata nella vicenda, facendo chiarezza sull&#8217;eventuale obbligo di confisca della vettura ove non venga superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico in caso di procurato ncidente stradale. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ricorre in cassazione denunciando violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che, nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca incidente stradale ai sensi dell&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2 bis, solo ove sia superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico previsto dalla lett. c) è prevista la confisca obbligatoria dell&#8217;autovettura, mentre nelle altre ipotesi di tasso inferiore a tale limite consegue solo il fermo amministrativo.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span id="more-1391"></span>Sostiene il Procuratore che dalla lettera della norma ex art. 186 CdS, si ricava che la confisca del veicolo è sempre disposta anche &#8220;nel caso di cui al comma 2-bis&#8221; e, quindi, in ogni ipotesi di incidente stradale cagionato da guidatore in stato di ebbrezza indipendentemente dal valore del tasso alcolemico (ovviamente con esclusione di quello al di sotto del limite minimo di cui alla lett. a); il limitarla, come fa il Tribunale, alla sola ipotesi di cui al comma 2, lett. c) la renderebbe assolutamente incomprensibile e, comunque, superflua, essendo già espressamente prevista, ed indipendentemente dall&#8217;aver cagionato un incidente, la confisca in caso di guida di un autoveicolo qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Il ricorso è infondato.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2010) 18-08-2010, n. 32021Svolgimento del processo - Motivi della decisione</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Il PROCURATORE della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ricorre in cassazione avverso l&#8217;ordinanza, in data 8.01.2010, con cui il Tribunale dello stesso centro in sede di riesame ha revocato il provvedimento di sequestro preventivo dell&#8217;autovettura &#8220;Porche Cayenne&#8221; targata (OMISSIS) a carico di V.W. disposto il 28.12.2009 dal GIP in ordine al reato di cui all&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Il ricorrente denuncia violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che, nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca incidente stradale ai sensi dell&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2 bis, solo ove sia superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico previsto dalla lett. c) è prevista la confisca obbligatoria dell&#8217;autovettura, mentre nelle altre ipotesi di tasso inferiore a tale limite consegue solo il fermo amministrativo. Il Procuratore in premessa riporta gli ultimi tre periodi dell&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2:</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">&#8220;Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell&#8217;art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La procedura di cui ai due periodi precedenti sì applica anche nel caso di cui al comma 2-bis&#8221;.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Dalla lettera di tale disposizione il Procuratore ricorrente rileva che la confisca del veicolo è sempre disposta anche &#8220;nel caso di cui al comma 2-bis&#8221; e, quindi, in ogni ipotesi di incidente stradale cagionato da guidatore in stato di ebbrezza indipendentemente dal valore del tasso alcolemico (ovviamente con esclusione di quello al di sotto del limite minimo di cui alla lett. a); il limitarla, come fa il Tribunale, alla sola ipotesi di cui al comma 2, lett. c) la renderebbe assolutamente incomprensibile e, comunque, superflua, essendo già espressamente prevista, ed indipendentemente dall&#8217;aver cagionato un incidente, la confisca in caso di guida di un autoveicolo qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Il V. ha presentato memoria difensiva.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;unico motivo posto a base del ricorso è infondato.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">E&#8217; opportuno riportare per esteso anche la disposizione di cui all&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2 bis: &#8220;Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lett. c), è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo 1, sezione 2, del titolo 6, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E&#8217; fatta salva in ogni caso l&#8217;applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli artt. 222 e 223&#8243;.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Ciò che emerge immediatamente dalla lettura di tale disposizione è che le pene di cui al comma 2, quindi, quelle relative sia alla lett. a) che b) e c), quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente, sono raddoppiate ed è sempre disposto il fermo amministrativo dell&#8217;autovettura. Dunque, da un punto di vista sanzionatorio il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce tout-court l&#8217;automobile in stato di ebbrezza con quella di chi in tale stato provoca un incidente, quest&#8217;ultima ritenuta, ovviamente più grave, in quanto più pericolosa socialmente. L&#8217;avere poi, il legislatore inserito l&#8217;eccezione &#8220;fatto salvo quanto previsto dalla lett. c) non può avere altro significato di quello che, qualora il tasso alcolemico del guidatore che ha provocato l&#8217;incidente superi il valore di 1,5, solo in tal caso va obbligatoriamente disposta la confisca dell&#8217;autovettura. Che l&#8217;inciso &#8220;fatto salvo&#8230;..&#8221; si riferisca alla disposizione relativa alla confisca obbligatoria del comma 2, deriva dalla sua correlazione con il fermo amministrativo, che riguarda, appunto, come la confisca, una sottrazione dell&#8217;autovettura alla disponibilità dell&#8217;indagato, sia pure momentanea. L&#8217;eccezione, se si accede all&#8217;interpretazione data alla norma dal Tribunale, ha un suo significato logico e coerente con tutta la disposizione dell&#8217;art. 186. Se si fosse voluto estendere la confisca anche alle ipotesi di cui al comma 2, lett. a) e b), non avrebbe avuto alcun senso prevedere anche il fermo amministrativo del veicolo, potendo l&#8217;A.G. a questo punto disporre il sequestro preventivo anche per tali ipotesi finalizzato alla confisca obbligatoria. Ed è proprio la previsione del fermo amministrativo che ha indotto il legislatore a precisare che per l&#8217;ipotesi di cui alla lett. c) resta applicabile la confisca obbligatoria. Non è corretto affermare da parte del ricorrente che, se si accede all&#8217;interpretazione del Tribunale, l&#8217;inserimento dell&#8217;inciso è pleonastico, sul rilievo che la confisca per l&#8217;ipotesi di cui alla lett. c), indipendentemente dall&#8217;aver provocato un incidente, già è sancita. A contrario se l&#8217;inciso &#8220;fatto salvo&#8230;.&#8221; non fosse stato inserito nel contesto del comma 2 bis, sarebbe sorto il dubbio interpretativo che, previsto il raddoppio delle pene, seguiva per tutte le ipotesi il solo fermo amministrativo dell&#8217;autovettura. A sostegno della sua tesi il Procuratore di Pordenone argomenta che la formulazione dell&#8217;ultimo periodo dell&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2 è il frutto di unti modifica intervenuta in sede di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 ad opera della L. 24 luglio 2008, n. 125. Il testo di tale periodo originariamente contenuto nel decreto legge, infatti, era così concepito: &#8220;La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2 bis&#8221;, con ciò riferendosi soltanto alla possibilità di affidare il veicolo in sequestro in custodia al trasgressore; in sede di conversione esso venne modificato appunto nel senso prima ricordato, e cioè: &#8220;La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis&#8221;, essendo evidente che il legislatore, nel convenire il decreto in legge, intese proprio estendere anche la disposizione relativa alla confisca obbligatoria del veicolo a tutte le ipotesi di incidenti stradali cagionati da guidatore in stato di ebbrezza.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;assunto, ancorchè suggestivo, non convince sul piano di un&#8217;interpretazione unitaria dell&#8217;intera norma.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Se il legislatore ha usato il termine &#8220;procedura&#8221; ha certamente considerato il suo significato applicativo.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Il termine, secondo l&#8217;accezione giuridica classica, si riferisce ad una serie di adempimenti formali posti in essere nell&#8217;ambito del procedimento penale dal giudice, o anche con il concorso delle altre parti del processo, e/o solo da queste per giungere alla conclusione di un attività endoprocessuale o dello stesso processo.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Così definita l&#8217;accezione di procedura, indubbiamente la confisca non può definirsi tale, anzi, alla luce delle sentenze di questa Corte a Sezioni unite del 25.02.2010 n. 23428 (le Sezioni Unite, componendo il contrasto interpretativo insorto in proposito, hanno stabilito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, ha natura di sanzione penale accessoria e che la stessa, in quanto tale, non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima dell&#8217;entrata in vigore delle norme che l&#8217;hanno introdotta) e della Corte Costituzionale n. 196/2010, è sicuramente una sanzione penale, sia pure accessoria.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Se, dunque, il legislatore avesse voluto estendere, con riguardo alla condotta di cui all&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2 bis, la confisca obbligatoria anche alle ipotesi di cui alle lett. a) e b) previste dal comma 2, in ragione della sua natura sostanziale (e non procedurale), l&#8217;avrebbe esplicitamente sancito.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Dunque, appare corretta l&#8217;interpretazione del Tribunale secondo cui per dare un significato al rinvio contenuto nell&#8217;ultima parte della disposizione del comma 2, sotto la lett. c), esso deve intendersi limitato alla &#8220;mera procedura&#8221; ivi disciplinata in materia di confisca e custodia, intendendosi che anche il provvedimento di fermo di cui al comma 2 bis, applicabile alle sole ipotesi di cui all&#8217;art. 186 cit., comma 2, lett. a) e b), dovrà essere disposto dal giudice con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena, salvo il veicolo appartenga a persona estranea al reato, nonchè che il veicolo sottoposto a fermo potrà essere affidato in custodia allo stesso trasgressore, salvo abbia commesso in precedenza altre violazioni.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Da ultimo il ricorrente aggiunge, quale altro argomento a conforto della sua proposizione interpretativa, che l&#8217;art. 186 C.d.S., deve essere letto alla luce della normativa comunitaria ed, in particolare, della Raccomandazione del 17.1.2001 n. 2001/115/CE (per adeguarsi alla quale il nostro Legislatore intervenne, d&#8217;urgenza, con il D.L. 3 agosto 2007, n. 117 che modificò per la prima volta l&#8217;art. 186 C.d.S.). Raccomandazione con cui la Commissione dell&#8217;Unione Europea ha invitato gli Stati membri a imporre per legge un tasso massimo alcolemico pari o inferiore a 0;5 ma/mi per tutti i conducenti a veicoli a motore, nonchè di istituire un test dell&#8217;aria. Secondo la Commissione Europea il limite massimo del tasso alcolemico dello 0,5 mg/ml non è casuale, ma è calibrato sulla pericolosità concreta della condotta di guida violatrice del detto limite; la Raccomandazione stabilisce, inoltre, espressamente che con un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 mg/ml il rischio di coinvolgimento in incidenti stradali aumenta del 100% rispetto a chi presenta un tasso pari a zero. Poichè le norme che, attuando obiettivi di sanità pubblica, limitano la libertà di circolazione, come appunto la ricordata Raccomandazione del 17.1.2001 n. 2001/115/CE, devono ritenersi di stretta interpretazione.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Il richiamo alla normativa Europea è senz&#8217;altro conferente ma il legislatore, come già osservato, uniformandosi alla direttiva, e, valutando indubbiamente più grave la condotta descritta nel comma 2 bis, ha previsto per essa il raddoppio delle pene ed il fermo amministrativo per le ipotesi di cui al comma 2, lett. a) e b), diversificando in tal modo le due situazioni penalmente rilevanti.<br />
P.Q.M.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Rigetta il ricorso.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1391</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Molestie al telefono. Valore della deposizione della parte offesa</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1385</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1385#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Gazzea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Storie vere]]></category>

		<category><![CDATA[frasi]]></category>

		<category><![CDATA[molestie]]></category>

		<category><![CDATA[offesa]]></category>

		<category><![CDATA[parte]]></category>

		<category><![CDATA[probatorio]]></category>

		<category><![CDATA[sconce]]></category>

		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<category><![CDATA[testimonianza]]></category>

		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Il Tribunale di Roma dichiarava S. A. colpevole del reato a lui ascritto (art. 660 c.p.).
Secondo quanto ricostruito nella sentenza gravata lo S., con il mezzo del telefono, recava molestie e disturbo a M.S., cui rivolgeva frasi sconce. Veniva altresì chiarito che si era pervenuto alla identificazione dell&#8217;odierno ricorrente grazie all&#8217;esame dei tabulati telefonici della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-1386" style="border: 4px solid white;" title="telefono" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/08/telefono.jpg" alt="telefono" width="350" height="265" />Il Tribunale di Roma dichiarava S. A. colpevole del reato a lui ascritto (art. 660 c.p.).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Secondo quanto ricostruito nella sentenza gravata lo S., con il mezzo del telefono, recava molestie e disturbo a M.S., cui rivolgeva frasi sconce. Veniva altresì chiarito che si era pervenuto alla identificazione dell&#8217;odierno ricorrente grazie all&#8217;esame dei tabulati telefonici della parte lesa da cui era risultato che, nell&#8217;ora in cui aveva ricevuto la telefonata per cui è causa, era pervenuta all&#8217;utenza della M. una chiamata in entrata dal cellulare riconducibile a Me.Sa., cugina della parte offesa, la quale, in dibattimento, confermava che il telefonino indicato era in uso sì allo S., ma anche al personale del ristorante. La parte offesa chiariva inoltre che la cugina, qualche mese dopo la telefonata oggetto di giudizio, le chiese se il marito le aveva fatto una chiamata molesta perchè ciò era risultato nei confronti di un&#8217;altra donna.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span id="more-1385"></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><em>Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell&#8217;imputato purchè sia sottoposta a indagine positiva circa la sua attendibilità. Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui all&#8217;art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni. Tuttavia, considerato l&#8217;interesse di cui la parte offesa è portatrice, soprattutto quando essa è costituita parte civile, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d&#8217;attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass., Sez. 6, 3 giugno 2004, n. 33162, Patella ed altri, rv. 229755)</em>.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2010) 27-07-2010, n. 29372</span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Svolgimento del processo</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1. - Con sentenza in data 7 ottobre 2008, depositata in cancelleria il 23 ottobre 2008, il Tribunale di Roma dichiarava S. A. colpevole del reato a lui ascritto (art. 660 c.p.) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 50,00 di ammenda.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Secondo quanto ricostruito nella sentenza gravata lo S., con il mezzo del telefono, recava molestie e disturbo a M.S., cui rivolgeva frasi sconce. Veniva altresì chiarito che si era pervenuto alla identificazione dell&#8217;odierno ricorrente grazie all&#8217;esame dei tabulati telefonici della parte lesa da cui era risultato che, nell&#8217;ora in cui aveva ricevuto la telefonata per cui è causa, era pervenuta all&#8217;utenza della M. una chiamata in entrata dal cellulare riconducibile a Me.Sa., cugina della parte offesa, la quale, in dibattimento, confermava che il telefonino indicato era in uso sì allo S., ma anche al personale del ristorante. La parte offesa chiariva inoltre che la cugina, qualche mese dopo la telefonata oggetto di giudizio, le chiese se il marito le aveva fatto una chiamata molesta perchè ciò era risultato nei confronti di un&#8217;altra donna.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2. - Avverso il citato provvedimento ha proposto impugnazione (nelle forme dell&#8217;appello convertito in ricorso per cassazione) il ricorrente tramite il proprio difensore deducendo:</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">a) la carenza di prova sull&#8217;elemento psicologico e sulla responsabilità dello S.. In particolare veniva sottolineato che il numero del cellulare intestato alla società Nereis s.r.l. corrispondeva a diversi apparecchi telefonici cordeless istallati nel locale a disposizione non solo del personale, ma anche degli avventori. Chiunque avrebbe potuto pertanto fare quella telefonata, considerato peraltro che lo S. si recava al ristorante nel tardo pomeriggio in ora cioè non compatibile con la telefonata incriminata. Inoltre dai tabulati telefonici è stato possibile appurare che nessuna telefonata era avvenuta il giorno indicato dalla M. alle ore 7 del mattino per 90 secondi, ma più tardi (e ben due telefonate) per durate differenti. b) carenza di motivazione in ordine alle dichiarazioni della parte offesa costituitasi parte civile atteso che le sue affermazioni sono state avversate dal coniuge dello S. che ha negato di aver domandato alla parte lesa se aveva mai ricevuto telefonate moleste anonime. c) è carente infine la prova in merito alla commissione del fatto e della sussistenza dell&#8217;elemento psicologico; la telefonata è stata una sola sicchè ciò prova che non vi fosse la volontà di interferire con malanimo nei confronti della parte lesa. d) mancata applicazione dell&#8217;indulto.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">In data 9 marzo 2010 depositava memoria la parte civile chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto con condanna al risarcimento del danno e delle spese.<br />
Motivi della decisione</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il reato estinto per intervenuta prescrizione.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">3.1 - Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell&#8217;imputato purchè sia sottoposta a indagine positiva circa la sua attendibilità. Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui all&#8217;art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni. Tuttavia, considerato l&#8217;interesse di cui la parte offesa è portatrice, soprattutto quando essa è costituita parte civile, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d&#8217;attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass., Sez. 6, 3 giugno 2004, n. 33162, Patella ed altri, rv. 229755).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Nel caso di specie, l&#8217;opportunità di reperire elementi di supporto alla prova dichiarativa appariva ancor più stringente, trattandosi di dichiarazioni che non erano state confermate dalla teste di riferimento (la moglie dello S., che aveva smentito la parte lesa nel punto in cui le avrebbe domandato se il marito le avesse fatto chiamate moleste essendo ciò alla medesima già risultato) in un contesto indiziario - anche di segno contrario - peraltro non sufficientemente indagato (si pensi alla emergenza processuale secondo cui era risultato che presso il locale della Nereis il cellulare in questione era utilizzato anche dagli avventori, oltre alla circostanza che il molestatore avesse utilizzato una voce camuffata sicchè la vittima non lo aveva riconosciuto e che le molestie si erano consumate in un unico episodio sicchè sarebbe potuto anche trattarsi persino di un errore di destinatario della chiamata).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4 - Ciò posto, va peraltro rilevato che il reato ascritto allo S. deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Trattasi, invero, di reato contestato come commesso il (OMISSIS) di talchè l&#8217;esito estintivo, per il decorso del termine massimo di anni quattro e mesi sei (dal momento che, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata in data 7 ottobre 2008 e quindi nel vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, cosiddetta ex Cirielli, deve darsi corso al trattamento prescrittivo più favorevole per l&#8217;imputato) deve ritenersi realizzato. Non essendo inoltre ravvisabili, per quanto sopra evidenziato (stante pur sempre la forte valenza probatoria della dichiarazione della parte offesa, pur nella carenza motivazionale rilevata) gli estremi per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 129 c.p.p., comma 2 si deve fare senz&#8217;altro luogo alla relativa declaratoria, come da dispositivo, e la sentenza medesima, a norma dell&#8217;art. 620 c.p.p., lett. a), deve essere annullata senza rinvio con annullamento altresì delle statuizioni civili da demandarsi al giudice civile competente per valore in grado di appello.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">P.Q.M.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì le statuizioni civili della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1385</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Disturbo della quiete pubblica</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1367</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1367#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Lagreca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tribunale Rimini]]></category>

		<category><![CDATA[condominio]]></category>

		<category><![CDATA[disturbo]]></category>

		<category><![CDATA[indeterminato]]></category>

		<category><![CDATA[numero]]></category>

		<category><![CDATA[occupazioni]]></category>

		<category><![CDATA[persone]]></category>

		<category><![CDATA[pubblica]]></category>

		<category><![CDATA[quiete]]></category>

		<category><![CDATA[Rimini]]></category>

		<category><![CDATA[tribunale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[
Elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è l&#8217;idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l&#8217;effettivo disturbo alle stesse













































































































]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img class="size-medium wp-image-1366 aligncenter" title="riposo" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/08/riposo-300x211.jpg" alt="riposo" width="300" height="211" /></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è l&#8217;idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l&#8217;effettivo disturbo alle stesse</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span id="more-1367"></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-1370" style="float: left;" title="screenshot1" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/08/screenshot1.jpg" alt="screenshot1" width="666" height="490" /></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1371" title="screenshot2" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/08/screenshot2.jpg" alt="screenshot2" width="668" height="363" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1372" title="screenshot3" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/08/screenshot3.jpg" alt="screenshot3" width="545" height="497" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-1373" title="screenshot4" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/08/screenshot4.jpg" alt="screenshot4" width="529" height="333" /></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-1374" title="screenshot5" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/08/screenshot5.jpg" alt="screenshot5" width="533" height="176" /></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-1375" title="screenshot6" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/08/screenshot6.jpg" alt="screenshot6" width="524" height="545" /></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-1376" title="screenshot7" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/08/screenshot7.jpg" alt="screenshot7" width="516" height="159" /></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-1377" title="screenshot8" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/08/screenshot8.jpg" alt="screenshot8" width="528" height="444" /></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-1379" style="float: left;" title="screenshot91" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/08/screenshot91.jpg" alt="screenshot91" width="669" height="413" /><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1367</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La targa che identifica la sede dello studio legale non è fattore imponibile</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1363</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1363#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Gazzea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Storie vere]]></category>

		<category><![CDATA[fatto]]></category>

		<category><![CDATA[imponibile]]></category>

		<category><![CDATA[imposta]]></category>

		<category><![CDATA[legale]]></category>

		<category><![CDATA[pubblicita]]></category>

		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<category><![CDATA[targa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[
La targa che identifica la sede dello studio legale non paga l&#8217;imposta di pubblicità. A chiarirlo è la V sezione tributaria della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-07-2010, n. 16722)che ha annullato l&#8217;avviso di accertamento emesso nei confronti di due professionisti per l&#8217;imposta sulla pubblicità pretesa per l&#8217;esposizione di una targa, adiacente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1364" style="float: left; border: 5px solid white;" title="targa" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/07/targa-300x225.jpg" alt="targa" width="300" height="225" />La targa che identifica la sede dello studio legale non paga l&#8217;imposta di pubblicità. A chiarirlo è la V sezione tributaria della Corte di Cassazione (<strong>Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-07-2010, n. 16722</strong>)che ha annullato l&#8217;avviso di accertamento emesso nei confronti di due professionisti per l&#8217;imposta sulla pubblicità pretesa per l&#8217;esposizione di una targa, adiacente al portone d&#8217;ingresso, riportante i nominativi, l&#8217;attività esercitata e l&#8217;ubicazione dello studio.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span id="more-1363"></span><br />
Appare conforme alla lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all&#8217;art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. n. 507 del 1993, come aggiunto (con effetto dal 1° gennaio 2002) dall&#8217;art. 10, comma 1, lett. c), della legge n. 448 del 2001, l&#8217;interpretazione della richiamata normativa che consente di estendere l&#8217;esenzione dal pagamento dell&#8217;imposta sulla pubblicità anche alle targhe recanti l&#8217;indicazione degli studi di liberi professionisti (nella specie avvocati) atteso che la loro eventuale esclusione dall&#8217;ambito applicativo della norma de qua risulterebbe in contrasto con la finalità perseguita dal legislatore di sottrarre ad imposizione, entro prestabiliti limiti dimensionali, le indicazioni aventi come loro scopo precipuo, proprio per le loro ridotte dimensioni, quello di identificare il luogo in cui viene esercitata un&#8217;attività economica, quale può considerarsi quella svolta dai liberi professionisti, onde differenziarlo da quelli concorrenti.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Le targhe e le insegne che rechino dei messaggi pubblicitari tali da sollecitare la domanda di beni e servizi e, dunque, idonee a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti il nome, l&#8217;attività ed il prodotto di un&#8217;azienda, sono assoggettate, in quanto tali, all&#8217;imposta sulla pubblicità di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993. Sono escluse, però, dal pagamento di tale imposta, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1 bis, del succitato D.Lgs, come aggiunto (con effetto dal 1° gennaio 2002) dall&#8217;art. 10, comma 1, lett. c), della legge n. 448 del 2001, le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l&#8217;attività cui si riferiscono e che presentino una data superficie. Altresì, secondo quanto disposto dalla Circolare n. 3 del 2002, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, l&#8217;esenzione di cui sopra deve intendersi estesa anche ai mezzi pubblicitari esposti dai professionisti, quali medici, avvocati, commercialisti, ingegneri ecc., atteso che tali mezzi possono rientrare nella definizione di insegna di esercizio, come prevista dall&#8217;art. 47, comma 1, D.P.R. n. 495 del 1992, in quanto hanno la funzione di individuare la sede in cui si svolge l&#8217;attività economica. La stessa giurisprudenza comunitaria, nell&#8217;ambito del diritto di concorrenza, ha chiarito come l&#8217;attività degli avvocati possa essere assimilata ad un&#8217;attività commerciale o a quella volta alla produzione di beni o servizi, sicché, non è ammissibile che l&#8217;avvocato, e comunque ogni altro libero professionista, sia assoggettato ad un regime fiscale più gravoso rispetto a quello attuato nei confronti di quanti svolgano una diversa attività economica. Ne discende che le targhe pubblicitarie degli studi di avvocati devono ritenersi esenti dal pagamento dell&#8217;imposta sulla pubblicità. In tal senso, nel caso concreto, è stata cassata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, giacché aveva erroneamente ritenuto che la targa recante l&#8217;indicazione dello studio professionale di avvocati, adiacente al portone di ingresso, con l&#8217;indicazione dei nominativi nonché dell&#8217;attività esercitata e l&#8217;ubicazione dello studio, non potesse beneficare dell&#8217;esenzione in parola.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Svolgimento del processo</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">1. G. e T.M. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l&#8217;appello dei contribuenti, avvocati, è stata confermata la legittimità dell&#8217;avviso di accertamento emesso nei loro confronti dalla Ausonia Servizi Tributari s.p.a. quale concessionaria per l&#8217;accertamento e la riscossione dell&#8217;imposta sulla pubblicità del Comune di Caserta - per imposta sulla pubblicità dovuta, per l&#8217;anno 2002, per l&#8217;esposizione della targa recante l&#8217;indicazione dello studio professionale.<br />
Il giudice a quo, in particolare, da un lato, ha ritenuto che la targa, adiacente al portone di ingresso e riportante solo i nominativi, l&#8217;attività esercitata e l&#8217;ubicazione dello studio, senza specificazione di altre caratteristiche o peculiarità, fosse comunque assoggettata all&#8217;imposta, e, dall&#8217;altro, ha negato l&#8217;applicabilità della norma di esenzione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis, comma introdotto dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 1, lett. c).<br />
2. Resiste con controricorso la San Giorgio s.p.a., incorporante la Ausonia Servizi Tributari s.p.a., mentre non si è costituito il Comune di Caserta.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Motivi della decisione</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">1. Con l&#8217;unico complesso motivo formulato, i ricorrenti, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata (in modo non del tutto lineare, ma tuttavia sufficiente ad individuare i motivi di doglianza e, quindi, a superare il vaglio della ammissibilità del ricorso, contestata dalla controricorrente) sostenendo, in generale, la non assoggettabilità ad imposta sulla pubblicità delle targhe - come quella oggetto di controversia - recanti unicamente l&#8217;indicazione dei nominativi, dell&#8217;attività professionale e dell&#8217;ubicazione dello studio, senza altre specificazioni, poichè in tali ipotesi mancherebbe la struttura e la finalità del messaggio pubblicitario; e, comunque, invocando l&#8217;applicazione della norma di esenzione sopra indicata, la quale si riferirebbe a qualsiasi insegna finalizzata a contraddistinguere il luogo di svolgimento di un&#8217;attività di offerta di servizi dietro corrispettivo, secondo l&#8217;interpretazione fornita dalla stessa Amministrazione finanziaria, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia.<br />
2.1. Il ricorso è fondato nei termini appresso specificati.<br />
Questa Corte, in conformità ad un indirizzo interpretativo già espresso in passato con riferimento al previgente D.P.R. n. 639 del 1972, ha recentemente ribadito, in generale, con riguardo alla disciplina di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, (e con riferimento a fattispecie sottratta, ratione temporis, all&#8217;applicabilità del citato art. 10 della legge n. 448 del 2001), il principio secondo il quale sono da considerare mezzi pubblicitari, e sono quindi assoggettate al tributo, le targhe e le insegne che rechino dei messaggi pubblicitari tali da sollecitare la domanda di beni e servizi, con la conseguenza che il presupposto d&#8217;imponibilità, di cui all&#8217;art. 5, del D.Lgs. citato, va ricercato nell&#8217;astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all&#8217;ubicazione del mezzo, possa avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perchè vengono a trovarsi in un luogo determinato (nella specie è stata ritenuta soggetta ad imposta la targa indicativa di uno studio di un avvocato esposta in un cortile che, pur privato, era aperto al pubblico) (Cass. n. 22572 del 2008, che richiama Cass. n. 1930 del 1990; cfr., anche, sempre in tema di targhe di studi professionali, Cass. n. 9577 del 1992, e, nella vigenza del D.Lgs. n. 507 del 1993, in generale, Cass. n. 15654 del 2004, secondo la quale qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l&#8217;attività ed il prodotto di una azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica).<br />
2.2. La L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 1, lett. c), ha aggiunto (con effetto dal 1 gennaio 2002) al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, dopo il comma 1, il comma 1 bis, il quale stabilisce, per quanto qui interessa, che &#8220;l&#8217;imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l&#8217;attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati&#8221;.<br />
Inoltre, in tema di canone per l&#8217;installazione di mezzi pubblici tari, che i comuni, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, possono istituire in sostituzione dell&#8217;imposta sulla pubblicità (e che costituisce una mera variante di quest&#8217;ultima e conserva, quindi, la qualifica di tributo propria di essa: Cass., Sez. un., nn. 23195 del 2009 e 11090 del 2010), il D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, art. 2 bis, (aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75), ha stabilito, &#8220;analogamente a quanto previsto&#8221; dalla citata L. n. 448 del 2001, art. 10, una identica fattispecie di esenzione, precisando ulteriormente, con disposizione di evidente natura interpretativa anche di quest&#8217;ultima norma, che &#8220;si definisce insegna di esercizio la scritta di cui al regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 47, comma 1, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell&#8217;attività economica&#8221;.<br />
Infine, la Circolare del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, n. 3 del 3 maggio 2002 ha ritenuto che &#8220;devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione (&#8230;.) i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc), che possono rientrare nella definizione di cui al citato D.P.R. n. 495 del 1992, art. 47, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un&#8217;attività economica&#8221;. 2.3. Ritiene il Collegio che la tesi esposta dall&#8217;Amministrazione nell&#8217;anzidetta circolare debba essere condivisa.<br />
E&#8217; pur vero che la norma di esenzione in esame, richiamando le &#8220;attività commerciali&#8221; e quelle di &#8220;produzione di beni o servizi&#8221;, sembra riferibile, in senso letterale, alle attività esercitate dall&#8217;imprenditore e non anche a quelle svolte dal libero professionista.<br />
Tuttavia, deve considerarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, nell&#8217;ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un&#8217;attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (cfr., ad es., sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hofner e Elser; 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre), e costituisce un&#8217;attività economica qualsiasi attività consistente nell&#8217;offrire beni o servizi su un mercato determinato (sentenze 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia; 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, sugli spedizionieri doganali). Si è, pertanto, in particolare, ritenuto che, &#8220;gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti, nonchè nella rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all&#8217;esercizio di tali attività poichè, in caso di squilibrio tra le spese e le entrate, l&#8217;avvocato deve sopportare direttamente l&#8217;onere dei disavanzi.&#8221; E si è concluso che gli avvocati &#8220;svolgono un&#8217;attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l&#8217;esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione&#8221; (sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters).<br />
Ne deriva che, in ossequio ai richiamati principi del diritto comunitario, non è ammissibile che l&#8217;avvocato (e il libero professionista in genere) possa essere soggetto, nella materia de qua, ad un regime fiscale differenziato - e più gravoso - rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica (in regime concorrenziale).<br />
2.4. Va aggiunto che l&#8217;anzidetta conclusione è anche conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame: premesso, infatti, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, anche le norme concernenti agevolazioni e benefici tributari, pur essendo frutto di scelte discrezionali del legislatore, possono essere oggetto di interpretazione estensiva quando ciò sia imposto dalla ratio legis (cfr., da ult., Corte cost. n. 202 del 2003 e Cass. n. 8361 del 2002), non può non osservarsi che l&#8217;esclusione dall&#8217;ambito applicativo della norma de qua delle targhe degli studi professionali (le quali resterebbero assoggettate ad imposta, a meno che non superino la superficie di trecento centimetri quadrati, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 2) risulterebbe in contrasto con la finalità, perseguita dalla legge, di sottrarre ad imposizione (entro i previsti limiti dimensionali) le indicazioni aventi lo scopo prevalente (proprio in considerazione delle ridotte dimensioni) di identificare il luogo di esercizio di una attività economica, distinguendolo da quelli concorrenti.<br />
3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l&#8217;accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti.<br />
4. In considerazione della novità della questione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell&#8217;intero giudizio.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">P.Q.M.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese dell&#8217;intero giudizio.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1363</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuto test alcolemico confisca veicolo obbligatoria</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1357</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1357#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Lagreca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Codice strada]]></category>

		<category><![CDATA[accessoria]]></category>

		<category><![CDATA[alcol]]></category>

		<category><![CDATA[alcolemico]]></category>

		<category><![CDATA[cassazione]]></category>

		<category><![CDATA[confisca]]></category>

		<category><![CDATA[obbligatoria]]></category>

		<category><![CDATA[penale]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuto]]></category>

		<category><![CDATA[sanzione]]></category>

		<category><![CDATA[sezioni]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<category><![CDATA[unite]]></category>

		<category><![CDATA[vettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[La confisca del veicolo, prevista dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all&#8217;accertamento del tasso alcolemico, ha natura di sanzione penale accessoria.
Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 25-02-2010) 18-06-2010, n. 23428.


Svolgimento del processo
1) Il decreto di sequestro preventivo;
Il 14 marzo 2009 la polizia giudiziaria, riscontrati sintomi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1356" style="float: left; border: 4px solid white;" title="drink" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/07/drink-299x201.jpg" alt="drink" width="299" height="201" />La confisca del veicolo, prevista dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all&#8217;accertamento del tasso alcolemico, ha natura di sanzione penale accessoria.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 25-02-2010) 18-06-2010, n. 23428</strong>.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span id="more-1357"></span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Svolgimento del processo</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1) Il decreto di sequestro preventivo;<br />
Il 14 marzo 2009 la polizia giudiziaria, riscontrati sintomi di ebbrezza del conducente di un veicolo che aveva provocato un incidente stradale, invitava lo stesso, identificato in C.F., a sottoporsi all&#8217;alcoltest, ricevendone un rifiuto.<br />
La polizia, accertata la violazione dell&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, provvedeva al sequestro del veicolo con riferimento al pericolo della dispersione della prova dello stesso reato.<br />
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone in data 17 marzo 2009 convalidava il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria e disponeva la misura cautelare reale non più in base all&#8217;art. 321 c.p.p., comma 1, ma al comma 2, di tale articolo, essendo il sequestro preordinato alla confisca obbligatoria del veicolo, anche se a titolo di sanzione amministrativa accessoria, in caso di condanna dell&#8217;indagato per il reato contestato, dal momento che tanto era disposto dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, a seguito delle modifiche a tale disposizione apportate dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, così come convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125. 2) Il procedimento di riesame ed il provvedimento impugnato Su istanza di riesame del C., il Tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 9 aprile 2009, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP e disponeva la restituzione dell&#8217;oggetto in sequestro all&#8217;avente diritto. Sosteneva il Tribunale che effettivamente il più volte citato art. 186 C.d.S., al comma 7, prevedeva la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo in caso di condanna per il rifiuto di sottoporsi all&#8217;alcoltest, sanzione diversa da quella di sicura natura penale disposta dal comma 2, lett. c), dello stesso articolo in caso di condanna per la più grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza.<br />
Il richiamo del comma 2, contenuto nel settimo non sarebbe, secondo il Tribunale, sufficiente a contraddire tali conclusioni, dal momento che esso è limitato alle modalità e procedure previste per la confisca contemplata per la guida in stato di ebbrezza.<br />
Infine il Tribunale riteneva che la natura di sanzione amministrativa accessoria della confisca prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, impedisse il sequestro preventivo ai sensi dell&#8217;art. 321 c.p.p., comma 2, poichè siffatta cautela reale sarebbe chiaramente riferita alle sole ipotesi di confisca penale e cioè di confisca avente natura di misura di sicurezza.<br />
3) Il ricorso per cassazione del Procuratore della Repubblica.<br />
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pordenone contestava la qualificazione giuridica operata dai giudici del riesame della confisca prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, come sanzione amministrativa accessoria e ne affermava la natura intrinsecamente penale di misura patrimoniale sanzionatoria, come dimostrato dal rinvio alle modalità ed alle procedure della confisca prevista dal citato art. 186 C.d.S., comma 2, sanzione prevista anche, come già rilevato, per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza.<br />
Il ricorrente chiedeva, pertanto, l&#8217;annullamento della ordinanza impugnata, essendo legittimo in tale prospettiva il ricorso alla disposizione di cui all&#8217;art. 321 c.p.p., comma 2. 3) L&#8217;ordinanza di rimessione e la questione giuridica controversa.<br />
Con ordinanza del 27 ottobre 2009 (Cass., Sez. 4^ penale, 27 ottobre - 19 novembre 2009, n. 44640, C.) la quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite Penali.<br />
In effetti l&#8217;ordinanza di rimessione ha dato atto che non è ravvisabile un contrasto di giurisprudenza perchè, nell&#8217;unica occasione in cui fino ad ora la Corte si è occupata ex professo della questione, la stessa è stata risolta affermando la natura penale e non amministrativa della confisca disposta ai sensi dell&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, (Cass., Sez. 4^ penale, 13 maggio 2009, n. 21499, PM in processo Benitez Gonzales).<br />
La sentenza Benitez era pervenuta a tali conclusioni essenzialmente valorizzando il rinvio operato dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7 - rifiuto di sottoporsi all&#8217;alcoltest - alle modalità e procedure di applicazione della confisca prevista dal citato art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), a seguito di condanna per l&#8217;ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza.<br />
I giudici rimettenti si sono dichiarati in disaccordo con tali conclusioni ed hanno rilevato un potenziale contrasto interpretativo sulla natura della misura ablativa contemplata nell&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, ed hanno rimesso, come detto, la questione alle Sezioni Unite Penali.<br />
Essi hanno, in particolare, osservato che il tenore letterale del comma 7, imponeva di ritenere che quella introdotta nel 2008 fosse, invece, una sanzione amministrativa accessoria, dal momento che la disposizione in questione prevede che la condanna per il rifiuto dell&#8217;accertamento alcolimetrico comporti la sanzione amministrativa accessoria &#8220;della &#8221; sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e &#8220;della &#8221; confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. C).<br />
Proprio l&#8217;utilizzo della preposizione della dinanzi sia alla sospensione della patente che alla confisca in correlazione in entrambi i casi con l&#8217;espressione sanzione amministrativa, infatti, dimostrerebbe che il legislatore abbia voluto introdurre una misura ablativa di natura amministrativa.<br />
Ciò risulterebbe confermato anche dal fatto che mentre l&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell&#8217;art. 240 c.p., comma 2, il comma 7, non contiene il richiamo della norma del codice penale.<br />
Il richiamo contenuto nel comma 7, sarebbe, poi, limitato alle sole modalità e procedure di esecuzione della confisca previste dal comma 2, e non sarebbe, quindi, in grado di influire sulla qualificazione giuridica della misura.<br />
Infine, secondo i giudici rimettenti, non sarebbe affatto irragionevole avere previsto due misure ablative di natura diversa, dal momento che la guida in stato di ebbrezza si caratterizza per una condotta commissiva, mentre il rifiuto di sottoporsi all&#8217;alcoltest per un comportamento meramente omissivo.<br />
Il Presidente Aggiunto, con decreto in data 1 dicembre 2009, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione all&#8217;odierna udienza.<br />
Le Sezioni Unite Penali debbono, pertanto, stabilire se la confisca del veicolo prevista dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all&#8217;accertamento del tasso alcolemico abbia natura di misura di sicurezza o di sanzione amministrativa accessoria.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Motivi della decisione</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4) La normativa vigente in materia.<br />
Per risolvere la questione giuridica sottoposta al giudizio delle Sezioni Unite Penali appare necessario richiamare le più recenti modifiche normative introdotte dal legislatore alla ricerca di strumenti efficaci per contrastare il fenomeno del così detto drive drinking; l&#8217;esame del tormentato iter legislativo, infatti, consente di interpretare correttamente le norme attualmente in vigore.<br />
L&#8217;art. 186 C.d.S., secondo la formulazione voluta dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, sanciva il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell&#8217;uso di bevande alcoliche e puniva tale violazione, che si verificava quando il tasso alcolemico era superiore a 0,5 grammi per litro, con l&#8217;arresto e l&#8217;ammenda, oltre che con le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida.<br />
L&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, prevedeva la contravvenzione di rifiuto dell&#8217;accertamento alcolimetrico punita con le stesse pene stabilite per la guida in stato di ebbrezza alcolica.<br />
Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, entrato in vigore il giorno dopo, modificava l&#8217;art. 186 C.d.S., diversificando le sanzioni in base alla gravità della violazione, fermi restando i trattamenti sanzionatoli più severi riservati ai titolari di patente professionale ovvero ai titolari di patente di categoria B) recidivi nel biennio ed alle ipotesi di causazione di incidente stradale.<br />
Ebbene la norma prevedeva tre ipotesi di reato autonome (così ex multis Cass., Sez. 4^, 29 gennaio 2009, n. 7305, Carosiello, rv, 242869) a seconda del tasso alcolemico riscontrato (superiore a 0,5 grammi per litro, superiore a 0,8 grammi per litro e superiore a 1,5 grammi per litro) con pene dell&#8217;arresto e dell&#8217;ammenda più gravi per le violazioni di seconda e terza fascia e con la sanzione della sospensione della patente di guida.<br />
Senonchè la Legge di Conversione del 2 ottobre 2007 n. 160 modificava il trattamento sanzionatorio delle contravvenzioni di seconda e terza fascia, sopprimendo la possibilità di sostituire la pena, a richiesta dell&#8217;imputato, con l&#8217;obbligo di svolgere una attività sociale presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche, che il decreto legge aveva, invece, previsto, ed eliminava per la ipotesi di contravvenzione più lieve la previsione dell&#8217;arresto.<br />
Il D.L. n. 117 del 2007, introduceva una ulteriore rilevante novità perchè trasformava la contravvenzione di rifiuto dell&#8217;accertamento alcolimetrico prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, in un illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria e con le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni.<br />
La nuova normativa non fu ritenuta efficace per contrastare il fenomeno del drive drinking principalmente perchè il conducente del veicolo poteva vantare un interesse a rifiutare di sottoporsi ai test alcolimetrici, accettando l&#8217;irrogazione della sanzione amministrativa nella consapevolezza che senza la misurazione strumentale egli poteva essere, tutto al più, riconosciuto colpevole della meno grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza.<br />
Cosicchè il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, ha provveduto ad un inasprimento delle pene detentive per gli illeciti di seconda e terza fascia previsti dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, ed ha introdotto una disposizione, in virtù della quale con la sentenza di condanna o di patteggiamento per la ipotesi di cui all&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), - l&#8217;ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza - è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell&#8217;art. 240 c.p., comma 2.<br />
Si tratta di una disposizione inedita giustamente ritenuta particolarmente efficace nel contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza perchè, accanto alla previsione delle pene tradizionali, spesso in concreto non eseguite per effetto della sospensione condizionale della pena inflitta e ritenute, quindi, di non grande efficacia, è stata prevista, come sanzione accessoria, l&#8217;ablazione del veicolo utilizzato per commettere il reato in ipotesi di condanna o patteggiamento della pena, anche in caso di sospensione condizionale della pena principale.<br />
Con il menzionato D.L. n. 92 del 2008, il legislatore, resosi evidentemente conto della scarsa efficacia del sistema sanzionatorio complessivamente previsto per arginare il grave fenomeno del drive drinkng, ripristinava la sanzione penale per il rifiuto degli accertamenti alcolimetrici e parificava nella risposta sanzionatoria il rifiuto dei test alla ipotesi più grave della violazione del divieto di guidare in stato di ebbrezza, ovvero quella prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).<br />
Il legislatore prevedeva altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.<br />
E&#8217; del tutto evidente che con tale previsione il legislatore mutava completamente strategia perchè ora il conducente aveva tutto l&#8217;interesse a sottoporsi ai test alcolimetrici perchè in caso di rifiuto si sarebbe visto applicare una sanzione pari alla più grave sanzione penale prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., lett. c), mentre con i test si sarebbe potuta dimostrare la presenza di un tasso alcolemico inferiore a 1,5 grammi per litro, con conseguente irrogazione di sanzioni penali più lievi.<br />
E&#8217; proprio con la L. n. 125 del 2008, di conversione del D.L. n. 92 del 2008, che veniva introdotta la disposizione di interesse nel presente procedimento.<br />
Il legislatore stabiliva, infatti, che anche in caso di rifiuto degli accertamenti alcolimetrici dovesse essere disposta la confisca del veicolo con le stesse procedure e modalità previste per la fattispecie più grave di guida in stato di ebbrezza.<br />
La innovazione legislativa si deve ad un emendamento presentato nel corso della prima lettura al Senato.<br />
A conclusione del lungo e complesso iter legislativo l&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, attualmente vigente, che punisce il rifiuto di sottoporsi ai test alcolimetrici, risulta, pertanto, formulato nel modo seguente: &#8220;Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell&#8217;accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lett. c) (la ipotesi più grave della guida in stato di ebbrezza). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione&#8221;.<br />
Alcune considerazioni si impongono immediatamente.<br />
Come si è già notato il legislatore, dopo alcune incertezze, è approdato ad una completa parificazione, sotto il profilo sanzionatorio, del rifiuto di sottoporsi ai test alcolimetrici alla più grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza.<br />
Ciò allo scopo evidente di rendere più efficace il sistema sanzionatorio e principalmente di impedire che il conducente, sottraendosi all&#8217;alcoltest, potesse evitare le sanzioni più gravi previste per la guida in stato di ebbrezza.<br />
La seconda considerazione concerne la importanza, riconosciuta dal legislatore, nella strategia del contrasto al fenomeno del drive drinking, di sanzioni diverse da quelle tradizionali dell&#8217;arresto e/o dell&#8217;ammenda, spesso rese inefficaci dalla sospensione condizionale della pena o dall&#8217;accesso a sanzioni alternative.<br />
La sospensione della patente di guida, ed ancora di più la confisca obbligatoria del veicolo prevista in caso di condanna, anche se condizionalmente sospesa, per i reati di cui all&#8217;art. 186 C.d.S., commi 7 e 2, lett. c), costituiscono, sotto il profilo general - preventivo, dei deterrenti assai efficaci e si iscrivono nella condivisibile filosofia di individuare sanzioni alternative, o, come nel caso di specie, accessorie, specifiche e strettamente connesse al reato da perseguire ed al fenomeno da contrastare.<br />
5) La natura della sanzione della confisca; la previsione dell&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2.<br />
L&#8217;esame puntuale della situazione legislativa consente di risolvere la questione della natura giuridica della sanzione della confisca prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, e, quindi, di superare il potenziale contrasto di giurisprudenza segnalato dalla ordinanza rimettente.<br />
La interpretazione letterale delle norme e la ratio legis consentono, infatti, di delineare con precisione i contorni dell&#8217;istituto della confisca disciplinato dall&#8217;art. 186 C.d.S., e di ritenere in primo luogo la natura penale della confisca prevista dal predetto art. 186 C.d.S., comma 2, e, conseguentemente, di attribuire identica natura alla confisca prevista dal comma 7, di tale articolo per la completa parificazione del trattamento sanzionatorio tra l&#8217;ipotesi più grave della guida in stato di ebbrezza ed il rifiuto di sottoporsi all&#8217;alcoltest che il legislatore ha voluto stabilire.<br />
Della natura penale della confisca dell&#8217;autoveicolo disposta dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, in verità, la giurisprudenza (vedi, tra le altre, Cass., Sez. 4^, 11 febbraio - 30 marzo 2009, n. 13831, Fumagalli, n. 242749, che sembra orientata a ritenerla una sanzione penale accessoria e Cass., Sez. 4^, 27 gennaio - 5 marzo 2009, n. 9986, PG in proc. Fave rv. 243297, che la ha ritenuta, invece, una misura di sicurezza patrimoniale) e la dottrina non hanno mai dubitato.<br />
La norma in questione stabilisce, come si è già notato, che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell&#8217;art. 240 c.p., comma 2.<br />
La natura penale della confisca risulta evidente non solo per la espressione letterale usata, non essendo stata essa qualificata esplicitamente dal legislatore come amministrativa, ma anche perchè il riferimento all&#8217;art. 240 c.p., che disciplina in generale le ipotesi di confisca penale, non consente dubbi in proposito.<br />
Del resto bisogna ricordare che nessuna disposizione del codice della strada configura le condotte di guida in stato di ebbrezza o di rifiuto degli accertamenti alcolimetrici anche come illeciti amministrativi; le uniche sanzioni previste per tali condotte risultano quelle penali contenute nei commi secondo e settimo dell&#8217;art. 186 C.d.S..<br />
Pertanto ove mai si dovesse considerare la confisca da tali disposizione prevista come amministrativa, fatto che, come detto, per la violazione di cui al comma 2, risulterebbe in modo chiaro esclusa anche dalla lettera della norma, si assisterebbe alla peculiare situazione per cui la confisca amministrativa non accederebbe, come accade di norma, ad una sanzione amministrativa principale, ma ad una sanzione penale.<br />
La sua applicazione da parte del giudice penale, quindi, avverrebbe non già in seguito alla connessione tra illecito penale ed illecito amministrativo (fattispecie disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, artt. 20 e 24, e, per le violazioni al codice della strada, dall&#8217;art. 221 del medesimo), ma in quanto sanzioni amministrative accessorie a reati per espressa previsione legislativa, cosa certamente possibile, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 27 maggio - 21 luglio 1998, n. 8488, Bosio, rv. 210981 con riferimento alle sanzioni amministrative interdittive della sospensione e della revoca della patente), ma non certamente usuale.<br />
Un primo argomento di ordine letterale milita a favore della qualifica della confisca di cui si discute come sanzione penale vera e propria e conferma il consolidato orientamento segnalato.<br />
L&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, infatti, stabilisce che la confisca debba essere disposta in caso di condanna e/o di sentenza ex art. 444 c.p.p., anche in caso di sospensione condizionale della pena.<br />
Si tratta di una disposizione che deroga esplicitamente a quella prevista dall&#8217;art. 166 c.p., comma 1, secondo il quale la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.<br />
In effetti, se si fosse trattato di una misura di sicurezza patrimoniale, non vi sarebbe stato bisogno di una tale previsione perchè la sospensione condizionale della pena non si estende alle misure di sicurezza mancando una tale generale disposizione.<br />
Ciò è ancora più vero quando si tratti di una misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria, quale è quella di cui all&#8217;art. 240 c.p., comma 2, la cui applicazione può prescindere anche da una pronuncia di condanna (vedi SS.UU. 22 gennaio - 26 aprile 1983, n. 1983), come si desume dal fatto che il presupposto della condanna è richiesto soltanto per le ipotesi di confisca facoltativa di cui all&#8217;art. 240 c.p., comma 1.<br />
L&#8217;inciso contenuto nell&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, dimostra, quindi, chiaramente che la confisca da tale norma prevista sia stata considerata come una vera e propria sanzione penale accessoria alla inflizione della pena principale.<br />
Il senso del richiamo all&#8217;art. 240 c.p., comma 2, contenuto nella disposizione in esame, in effetti, è soltanto quello di rimarcare la obbligatorietà della confisca del veicolo quando venga pronunciata sentenza di condanna o di patteggiamento per la ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza, come è stato sottolineato dalla giurisprudenza (vedi, tra le altre, Cass., Sez. 4^ 11 febbraio - 30 marzo 2009, n. 13831, Fumagalli, già citata; Cass., Sez. 4^ 27 marzo - 5 maggio 2009, n. 18517, Parodo, rv. 243997 e Cass., Sez. 4^, 29 ottobre - 1 dicembre 2009, n. 45935, Nieto).<br />
Ciò perchè di sicuro il legislatore attraverso tale riferimento non ha inteso affermare che il caso di confisca previsto dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, rientri tra quelli contemplati dall&#8217;art. 240 c.p., comma 2, dal momento che il veicolo alla guida del quale il conducente è sorpreso in stato di ebbrezza alcolica non è riconducibile ad alcuna delle categorie di beni individuate da tale disposizione, ovvero le cose che costituiscono il prezzo del reato e quelle intrinsecamente pericolose, il cui uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato.<br />
Tutto al più il veicolo con il quale sia stata commessa la contravvenzione di cui all&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, di guida di autoveicolo in stato di ebbrezza potrebbe rientrare tra le cose indicate dall&#8217;art. 240 c.p., comma 1, ovvero tra quelle che servirono a commettere il reato, essendo così soggetto, in assenza della specifica disposizione di cui all&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, a confisca facoltativa.<br />
Risulta allora chiaro che il richiamo all&#8217;art. 240 c.p., comma 2, operato dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, sia stato effettuato esclusivamente per affermare la natura obbligatoria della sanzione della confisca del veicolo da tale norma prevista e non per qualificare tale sanzione come una misura di sicurezza patrimoniale in senso tecnico.<br />
Ma un&#8217;altra considerazione si impone.<br />
Le sanzioni amministrative accessorie, a differenza di quelle, per così dire, principali, che assumono una funzione essenzialmente punitiva del contravventore, assolvono direttamente o indirettamente una funzione riparatoria dell&#8217;interesse pubblico violato, e sono definite, perciò, specifiche, ovvero riparatorie, oppure una funzione di prevenzione specifica, quando si tratti di fatti particolarmente pericolosi per la convivenza sociale (vedi SS.UU., 27 maggio - 21 luglio, Bosio, già citata).<br />
La sanzione penale assolve, invece, ad una funzione essenzialmente punitiva e di prevenzione generale.<br />
Ebbene, se si pone mente al tormentato percorso legislativo dinanzi delineato teso alla ricerca degli strumenti più efficaci ed adeguati a contenere il fenomeno del drive drinking, non si può non rilevare che risulta particolarmente evidente la funzione affittiva assegnata dal legislatore alla confisca prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., dovendosi tenere conto della complessiva strutturazione dell&#8217;istituto e della prevalente finalità della sanzione più che delle espressioni utilizzate.<br />
Le conclusioni raggiunte appaiono del resto in linea con la più recente elaborazione della Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo di Strasburgo (vedi CEDU, 16 dicembre 2008, Sud Fondi + 2 contro Italia).<br />
In effetti già la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva messo in evidenza che la previsione della obbligatorietà della confisca per un sempre più rilevante numero di reati (vedi ad esempio l&#8217;art. 322 ter c.p., inserito con la L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 3, che ha stabilito la confisca obbligatoria del profitto e del prezzo dei reati contro la Pubblica Amministrazione) avesse comportato una accentuazione sia della finalità general - preventiva sia di quella sanzionatoria della confisca (così SS.UU., 25 ottobre 2007, Miragliotta e SS.UU., 27 marzo 2008, Fisia ed altri).<br />
6) La confisca di cui all&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, Deve essere ora esaminato più specificamente l&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, che disciplina la ipotesi del rifiuto dell&#8217;alcoltest, Si è già detto che il legislatore, al fine di meglio contrastare il fenomeno del drive drinking, ha parificato, sotto il profilo sanzionatorio, anche con riferimento alle sanzioni accessorie, tale contravvenzione a quella prevista per la più grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza; ciò allo specifico fine di rendere più diffusi i controlli alcolimetrici ed evitare che il conducente potesse avere interesse a rifiutare il controllo.<br />
E&#8217; con la L. n. 125 del 2008, di conversione del D.L. n. 92 del 2008, che viene completata, come si è già notato, la parificazione completa dei sistemi sanzionatoti previsti dall&#8217;art. 186 C.d.S., commi 2 e 7, con la introduzione, per mezzo di un emendamento, dell&#8217;inciso &#8220;e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c)&#8230;&#8230;&#8221;.<br />
L&#8217;emendamento venne così illustrato in aula da uno dei proponenti: &#8220;&#8230;&#8230;Poichè è stato ripristinato il reato di chi rifiuta di sottoporsi all&#8217;accertamento del tasso alcolemico - in precedenza, come già rilevato, era stato depenalizzato -, esso - emendamento - mira ad estendere anche a tale fattispecie la sanzione della confisca del veicolo&#8230;&#8230;&#8221;.<br />
Anche a voler prescindere dal fatto che il proponente ha significativamente ed espressamente qualificato la confisca come sanzione senza null&#8217;altro specificare, si può dire certamente che la volontà del legislatore, come si è già rilevato, era quella di parificare sul piano sanzionatorio le due fattispecie in esame - il proponente ha, invero, usato significativamente il verbo estendere -; siffatta parificazione evidentemente non può che comportare la qualificazione della confisca prevista dal comma 7, come sanzione penale accessoria per tutte le ragioni già precisate a proposito della confisca prevista dal comma 2, del medesimo articolo.<br />
Appare, inoltre, opportuno ricordare, trattandosi di elemento indubbiamente significativo delle intenzioni del legislatore, che successivamente alla emanazione del D.L. n. 92 del 1998, che non prevedeva la sanzione della confisca, la Circolare del 26 maggio 2008 del Ministero degli Interni chiariva come in caso di rifiuto dei test alcolimetrici non fosse possibile procedere alla confisca del veicolo, ma solo al fermo amministrativo del medesimo.<br />
Dopo l&#8217;entrata in vigore della Legge di Conversione n. 125 del 2008, che aveva introdotto la confisca del veicolo, la Circolare dello stesso Ministero del 31 luglio 2008 precisava che le modifiche apportate dalla L. n. 125, legittimassero anche la confisca ed impartiva agli agenti operanti la direttiva di procedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell&#8217;art. 321 c.p.p.. Appare chiaro, allora, che il Ministero presupponesse la natura penale della confisca prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7.<br />
La giurisprudenza di legittimità, si è già accennato, ha sempre affermato la natura penale della misura ablativa introdotta dalla L. n. 125 del 2008, senza, però, precisare se si trattasse di misura di sicurezza ovvero di vera e propria sanzione penale, anche se accessoria.<br />
E&#8217; la sentenza Benitez Gonzales (Cass., Sez. 4^, 13 maggio - 22 maggio 2009, n. 21499, PM in proc. Benitez Gonzales, rv. 243967), come già ricordato dai giudici rimettenti, che ha affrontato esplicitamente il problema e che, pur riconoscendo che la sequenza letterale della disposizione si poteva prestare ad equivoci, ha fondato la sua conclusione che quella della confisca prevista dal comma 7, fosse una sanzione penale non solo sul fatto che vi era stata una completa equiparazione sul piano sanzionatorio tra le due fattispecie in esame, ma anche sulla circostanza che la disposizione aveva operato un rinvio alle modalità e procedure di applicazione della confisca prevista dal comma 2. La Corte, inoltre, nella citata sentenza, osservava che mancava nella norma qualsiasi riferimento alla diversa procedura prevista dall&#8217;art. 213 C.d.S., necessario se il legislatore avesse voluto prevedere una ipotesi di confisca amministrativa.<br />
Tale indirizzo è stato confermato anche da altre decisioni (Cass., Sez. 4^, 1 luglio - 12 agosto 2009, n. 32965, Franchella, che implicitamente riconosceva la natura penale della misura ablativa, posto che aveva ritenuto legittimo il sequestro con finalità anticipatoria della confisca del veicolo; Cass., Sez. 4^, 28 settembre - 18 dicembre 2009, n. 48576, PM in proc. Fischietti, che ha riproposto la motivazione della sentenza Benitez Gonzales a proposito della analoga previsione dell&#8217;art. 187 C.d.S., comma 8, che contempla l&#8217;ipotesi del rifiuto degli accertamenti sulla assunzione di stupefacenti); invece la sentenza Iosia (Cass., Sez. 4^, 10 giugno - 12 agosto 2009, n. 32937, Iosia, rv. 245158), ha affermato che quella prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, sarebbe una ipotesi di confisca obbligatoria da classificare tra le misure di sicurezza patrimoniali.<br />
Quest&#8217;ultima affermazione, che non appare, invero, condivisibile, è stata giustificata per il richiamo all&#8217;art. 240 c.p., comma 2, contenuto nella L. n. 125 del 2008, art. 4, riferimento che in verità nel comma 7, a differenza dell&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, non è, invece, contenuto.<br />
Le perplessità manifestate in ordine a tale indirizzo dai giudici rimettenti, che hanno ipotizzato un conflitto di giurisprudenza potenziale, ritenendo che la confisca prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, fosse da qualificare sanzione amministrativa accessoria, non sono, invero, condivisibili. Nel richiamare tutte le considerazioni già svolte a proposito della confisca prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, valide anche per la corretta qualificazione dell&#8217;istituto previsto dal comma 7, dello stesso articolo, svolgendo le due confische la identica funzione affittiva loro assegnata dal legislatore, appare opportuno aggiungere qualche ulteriore considerazione.<br />
E&#8217; certamente vero che la lettera della disposizione di cui all&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, può ingenerare degli equivoci, essendo, come già ricordato, essa formulata nel modo seguente: la condanna &#8230; comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente &#8230; e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c).<br />
Tale sequenza testuale, secondo i giudici rimettenti, indurrebbe a ritenere che quella prevista dal comma 7, sia una confisca amministrativa.<br />
Non sembra che si possa giungere ad una tale conclusione, anche limitandosi alla esegesi del testo normativo, perchè il legislatore, anche dopo la introduzione dell&#8217;inciso concernente la confisca, ha confermato la originaria declinazione al singolare della qualificazione sanzione amministrativa, fatto dal quale si deve legittimamente desumere che tale espressione si riferisca esclusivamente alla sospensione della patente e non anche alla confisca, altrimenti si sarebbe dovuta utilizzare la declinazione plurale.<br />
Quanto poi al rinvio contenuto nel comma 7, alle modalità e procedure previste dal comma 2, non può accogliersi la interpretazione dei giudici rimettenti, secondo i quali si tratterebbe di modalità e procedure attinenti alla fase esecutiva della confisca che non inciderebbero sulla qualificazione giuridica della stessa. L&#8217;ultimo periodo del comma 2, lett. c), infatti, finisce con il chiarire cosa debba intendersi per procedura ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge in discussione.<br />
Tale disposizione precisa che la procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2 bis, comma che prevede l&#8217;ipotesi del conducente in stato di ebbrezza che provochi un incidente stradale. Ebbene la procedura di cui ai due periodi precedenti è esattamente quella che impone la confisca obbligatoria del veicolo ai sensi dell&#8217;art. 240 c.p., comma 2, e quella che consente la possibilità di affidare in custodia il veicolo al trasgressore.<br />
E&#8217; allora evidente che quando il legislatore con l&#8217;emendamento in esame ha introdotto la confisca anche per l&#8217;ipotesi disciplinata dal comma 7, facendo riferimento alle procedure e modalità di cui al comma 2, non può che avere utilizzato il termine procedure nel senso proprio della L. n. 125 del 2008, già adoperato dall&#8217;ultimo periodo del comma 2; pertanto il legislatore non poteva che fare riferimento alla confisca obbligatoria del veicolo del trasgressore. D&#8217;altra parte l&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, non prevede nessuna particolare procedura o modalità esecutiva per disporre la confisca e, quindi, il rinvio contenuto nel comma 7, se non interpretato nel senso indicato, sarebbe del tutto superfluo e privo di concreto significato.<br />
Resta, pertanto, confermato che il rinvio contenuto nel comma da ultimo citato è anche all&#8217;art. 240 c.p., comma 2, nel senso che anche la confisca prevista dal comma 7, è obbligatoria, essendo questo e non altro il senso del riferimento alla norma del codice penale.<br />
Tale ultima considerazione conferma ulteriormente la natura di sanzione penale accessoria della confisca prevista per la ipotesi di rifiuto di sottoporsi all&#8217;alcoltest perchè, come si è avuto già modo di rilevare più volte, è del tutto evidente che siffatta sanzione non è per nulla assimilabile alle misure di sicurezza patrimoniali non rientrando il veicolo nelle cose per le quali è obbligatoria la confisca indicate dall&#8217;art. 240 c.p., comma 2, nè potendo, in mancanza del richiamo esplicito, per opera del rinvio di cui si è detto all&#8217;art. 240, comma 2, il veicolo essere confiscato ai sensi dell&#8217;art. 240 c.p., comma 1, non trattandosi di cosa servita per commettere il reato previsto dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7.<br />
Ciò conferma senz&#8217;altro la natura punitiva ed affittiva della sanzione.<br />
Sembra, infine, opportuno ricordare che le conclusioni raggiunte sono confortate anche dalle poche considerazioni che la dottrina ha riservato alla questione controversa.<br />
Gli Autori che hanno commentato il D.L. n. 92, e la L. n. 125 del 2008, si sono, infatti, limitati per lo più a dare per scontata la natura penale della confisca prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, ponendo in rilievo il problema della sua esatta qualificazione come sanzione piuttosto che come misura di sicurezza patrimoniale, rilevando l&#8217;assenza di profili di connessione strumentale tra il veicolo e la condotta di rifiuto dei test alcolimetrici.<br />
7) Alcune conseguenze della soluzione adottata.<br />
La qualificazione della confisca del veicolo prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., commi 2 e 7, come sanzione penale accessoria comporta delle conseguenze rilevanti anche per la soluzione del presente procedimento.<br />
Trattandosi di sanzione penale, infatti, non vi è dubbio che debba essere identificato l&#8217;ambito di applicazione temporale ai sensi dell&#8217;art. 2 c.p..<br />
Se si trattasse di misura di sicurezza, invece, in virtù del combinato disposto degli artt. 199 e 200 c.p., e dei principi affermati dall&#8217;art. 25 Cost., si dovrebbe escludere la operatività del principio di irretroattività della legge di cui all&#8217;art. 2 c.p., potendo la confisca essere disposta anche in riferimento ai reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata (vedi, tra le altre, Cass., Sez. 2^, 3 ottobre 1996 - 6 marzo 1997, n. 3655; Cass., Sez. 1^, 19 maggio - 14 giugno 2000, n. 7045, CED 216185).<br />
Tuttavia la questione, pur importante a livello generale, non è rilevante nel caso di specie perchè prima del D.L. n. 92 del 1998, come si è notato in precedenza, il rifiuto di sottoporsi all&#8217;alcoltest costituiva un illecito amministrativo, essendo stata depenalizzata la fattispecie dal D.L. n. 117 del 2007.<br />
Infatti la giurisprudenza (vedi Cass., Sez. 6^, 29 settembre - 6 novembre 1995, n. 3391 e Cass., Sez. 2^, 3 ottobre 1996 - 6 marzo 1997, n. 36551, CED 207140) ha chiarito che il disposto dell&#8217;art. 200 c.p., comma 1, secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione, deve essere interpretato nel senso che non potrà mai applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato, essendo, invece, possibile la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale non era originariamente prevista la misura.<br />
 <img src='http://www.studiolegalelagreca.it/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Conclusioni.<br />
Stabilito, in risposta al quesito sottoposto alle Sezioni Unite Penali, il principio che &#8220;la confisca del veicolo prevista dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all&#8217;accertamento del tasso alcolemico ha natura di sanzione penale accessoria&#8221; è possibile risolvere anche il presente procedimento.<br />
Non vi è dubbio, infatti, che il motivo posto a sostegno del ricorso del Pubblico Ministero sia, in virtù delle considerazioni dinanzi esposte, fondato perchè correttamente il ricorrente ha sostenuto che la natura intrinsecamente penale della confisca del veicolo prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, legittimasse il provvedimento di sequestro ex art. 321 c.p.p., comma 2, preordinato appunto alla misura penale.<br />
Errata è conseguentemente l&#8217;ordinanza del Tribunale di Pordenone di annullamento del decreto di sequestro adottato dal GIP del locale Tribunale fondata sulla corretta considerazione che la cautela reale di cui al&#8217;art. 321 c.p.p., comma 2, sarebbe riferita alle sole ipotesi di confisca penale, ma sul non condivisibile, per tutte le ragioni ampiamente illustrate, presupposto che la confisca prevista dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 7, sarebbe una sanzione amministrativa accessoria e non una sanzione di natura penale.<br />
Per tutte le ragioni indicate, pertanto, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pordenone, che si atterrà ai principi di diritto enunciati.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">P.Q.M.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La Corte annulla l&#8217;ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pordenone.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1357</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Attenzione le camere legislative sono tre, non due</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1349</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1349#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Gazzea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Osservatorio penale]]></category>

		<category><![CDATA[cambio]]></category>

		<category><![CDATA[cassazione]]></category>

		<category><![CDATA[dato]]></category>

		<category><![CDATA[esecutivo]]></category>

		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>

		<category><![CDATA[giudicato]]></category>

		<category><![CDATA[giudice]]></category>

		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>

		<category><![CDATA[istanza]]></category>

		<category><![CDATA[normativo]]></category>

		<category><![CDATA[orientamento]]></category>

		<category><![CDATA[riproposizione]]></category>

		<category><![CDATA[sezione]]></category>

		<category><![CDATA[unite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[La quaestio iuris è la seguente:

il mutamento di giurisprudenza, in quanto non assimilabile al mutamento del dato normativo,  rappresenta oppure no un &#8220;elemento nuovo di diritto&#8221; idoneo a rendere ammissibile la riproposizione dell&#8217;istanza già in precedenza respinta dal giudice dell&#8217;esecuzione e a rimuovere la preclusione del cd. &#8220;giudicato esecutivo&#8221;.

La risposta è si !

La regola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1350" style="float: left; border: 4px solid white;" title="camera" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/07/camera-300x200.jpg" alt="camera" width="320" height="213" />La quaestio iuris è la seguente:<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">il mutamento di giurisprudenza, in quanto non assimilabile al mutamento del dato normativo,  rappresenta oppure no un &#8220;elemento nuovo di diritto&#8221; idoneo a rendere ammissibile la riproposizione dell&#8217;istanza già in precedenza respinta dal giudice dell&#8217;esecuzione e a rimuovere la preclusione del cd. &#8220;giudicato esecutivo&#8221;.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><br />
La risposta è si !</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><br />
La regola dettata dal comma 2 dell&#8217;art. 666 c.p.p., in base alla quale deve essere dichiarata inammissibile la richiesta formulata al giudice dell&#8217;esecuzione che costituisca mera riproposizione di altra istanza già in precedenza avanzata sui medesimi motivi, costituisce espressione del divieto processuale del bis in idem, caratterizzandosi, quindi, come unica preclusione processuale rispetto ad un provvedimento decisorio, peraltro revocabile e pertanto insuscettibile di passare in giudicato. In applicazione della visione sostanziale del principio di legalità adottata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in base al quale il concetto di legalità comprende sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale (attribuendo di fatto al giudice un ruolo fondamentale in merito all&#8217;esatta interpretazione delle norme penali), non può essere qualificata come mera reiterazione di richesta già formulata l&#8217;istanza avanzata al giudice dell&#8217;esecuzione che, pur riproponendo il medesimo petitum, sia sostenuta da una interpretazione nuova della legge penale (in quanto più recente e contraria a quella sulla base della quale era stata presa la prima decisione) come fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In altre parole anche il mutamento giurisprudenziale che si determina a seguito di detto intervento, assumendo carattere di stabilità ed integrando il diritto vivente, costituisce nuovo &#8220;elemento di diritto&#8221;, idoneo a superare la preclusione di cui all&#8217;art. 666 c.p.p. In tale ottica quindi, in tema di richiesta di indulto (avanzata nel caso specifico da soggetto condannato a pena detentiva inflitta con sentenza straniera di condanna posta in esecuzione in Italia), il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione, appunto, dell&#8217;indulto in precedenza rigettata.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span id="more-1349"></span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Cass. pen. Sez. Unite, (ud. 21-01-2010) 13-05-2010, n. 18288</span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Svolgimento del processo</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">1- La Corte d&#8217;Appello di Milano, con sentenza 10/1/2001, in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 21/3/1983 (resa esecutiva in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334) sul trasferimento delle persone condannate e agli effetti dell&#8217;esecuzione della pena in Italia, riconosceva ex art. 731 c.p.p. la sentenza 23/4/1999 della Corte d&#8217;Assise del Tribunale di Innsbruch, con la quale B. D. era stato condannato alla pena di venti anni di reclusione per i reati di rapina, resistenza a p.u., violazione della normativa sulle armi e sugli stupefacenti.<br />
Il condannato, dopo l&#8217;inizio dell&#8217;esecuzione, sollecitava, ai sensi dell&#8217;art. 672 in relazione all&#8217;art. 667 c.p.p., comma 4, l&#8217;applicazione dell&#8217;indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241, ma la Corte d&#8217;Appello di Milano, quale giudice dell&#8217;esecuzione, con ordinanza 27/5/2008, rigettava la richiesta, ritenendo, in adesione alla giurisprudenza di legittimità sino ad allora costante, non condonabile la pena detentiva inflitta con la sentenza straniera di condanna e posta in esecuzione in Italia, considerata la mancata menzione, nell&#8217;ari. 12 della richiamata Convenzione, dell&#8217;indulto tra i benefici accordabili da ciascun Paese.<br />
1a- Il B., a seguito dell&#8217;intervento delle Sezioni Unite Penali di questa Suprema Corte, che, con sentenza n. 36527 del 10/7/2008 (ric. Napoletano), avevano ritenuto applicabile l&#8217;indulto anche alle persone condannate all&#8217;estero e trasferite in Italia per l&#8217;espiazione della pena, reiterava la richiesta, adducendo, quale elemento di novità, proprio tale ultimo orientamento giurisprudenziale.<br />
La Corte d&#8217;Appello di Milano, con ordinanza 23/12/2008, ritenuta ammissibile la nuova richiesta, la accoglieva e, recependo i principi affermati dalle Sezioni Unite, applicava l&#8217;indulto.<br />
1b- Proponeva opposizione il Procuratore Generale presso la Corte territoriale ed eccepiva l&#8217;inammissibilità della nuova richiesta, perchè basata sugli stessi presupposti di fatto e sulle medesime ragioni di diritto della precedente; aggiungeva che il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite implicava semplicemente lo sviluppo di nuovi &#8220;argomenti di diritto&#8221; a dimostrazione di &#8220;un principio giuridico già negato con la prima ordinanza&#8221;. La Corte d&#8217;Appello di Milano, con ordinanza 2/2/2009, rigettava l&#8217;opposizione e confermava il provvedimento di applicazione dell&#8217;indulto.<br />
Rilevava che la generica e ambigua espressione &#8220;medesimi elementi&#8221;, su cui era incentrata la preclusione prevista dall&#8217;art. 666 c.p.p., comma 2, era riferibile anche agli &#8220;elementi di diritto&#8221;, gli unici che venivano in rilievo nel caso in esame, essendo rimasti immutati quelli &#8220;di fatto&#8221;; che la latitudine semantica della citata locuzione non legittimava la distinzione tra &#8220;ragioni&#8221; e &#8220;argomenti&#8221;, sulla quale aveva fatto leva il P.G. opponente, sicchè erano da considerare nuovi elementi anche i &#8220;motivi di diritto diversi da quelli presi in considerazione&#8221; e &#8220;le nuove questioni giuridiche&#8221;.<br />
Individuava i nuovi elementi a sostegno dell&#8217;istanza nella mancata previsione, nella L. n. 241 del 2006, di una espressa esclusione di operatività dell&#8217;indulto per le condanne pronunciate all&#8217;estero e soprattutto nelle questioni giuridiche esaminate e risolte dalla sentenza 10/7/2008 n. 36527 delle Sezioni Unite, la quale, nell&#8217;affermare il principio di diritto di applicabilità dell&#8217;indulto anche alle pene inflitte da Autorità Giudiziarie straniere ma in espiazione in Italia, aveva fatto leva sui seguenti argomenti, non prospettati nell&#8217;originaria istanza del condannato e non presi in considerazione dal conseguente provvedimento di rigetto 27/5/2008 del Giudice dell&#8217;esecuzione;<br />
- &#8220;interpretazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate conforme alle direttive della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e ai principi della Costituzione&#8221;;<br />
- &#8220;richiamo all&#8217;art. 738 c.p.p., comma 1, secondo il quale le pene conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana&#8221;;<br />
- &#8220;ampiezza del potere attribuito dall&#8217;art. 12 della Convenzione allo Stato di esecuzione nell&#8217;emettere decisioni relative all&#8217;esecuzione della pena, secondo quanto precisato dal par. 59 del Rapporto esplicativo&#8221;;<br />
- &#8220;ricostruzione del sistema e dello spirito della Convenzione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 73/2001&#8243;. 2- Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte territoriale e ha sollecitato l&#8217;annullamento senza rinvio dell&#8217;ordinanza impugnata e, conseguentemente, di quella in data 23/12/2008.<br />
Il ricorrente, nel denunciare l&#8217;inosservanza della legge processuale, ha insistito per la declaratoria d&#8217;inammissibilità dell&#8217;istanza, perchè basata sui medesimi elementi di fatto e di diritto della precedente richiesta respinta. Ha sottolineato, con particolare riferimento agli elementi di diritto, che non va confuso il principio di diritto con l&#8217;argomento di diritto, riproponendo la distinzione tra i due concetti, fondata non solo semanticamente ma anche sistematicamente per i riferimenti normativi di cui all&#8217;art. 627 c.p.p., comma 3 e art. 384 c.p.c.; che la nuova richiesta avanzata dal B. aveva fatto leva sullo stesso &#8220;principio di diritto&#8221;, vale a dire l&#8217;applicabilità dell&#8217;indulto, anche se motivata da &#8220;nuovi argomenti di diritto&#8221;. 3- Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con articolata requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Ha evidenziato, a integrazione del provvedimento impugnato e a confutazione di quanto dedotto in ricorso, che l&#8217;argomento centrale da considerare è il rapporto tra legge e giurisprudenza o - meglio - tra norma e interpretazione, rilevando, in particolare, che nel sistema giuridico integrato dalle norme della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, il mutamento giurisprudenziale non può essere considerato un fenomeno irrilevante per il diritto. Ha aggiunto che, nel caso in esame, non venendo in discussione un problema di giudicato formale ma soltanto la preclusione disciplinata dall&#8217;art. 666 c.p.p., comma 2, superabile sulla scorta di elementi nuovi, assume certamente rilievo una interpretazione conforme alla giurisprudenza europea, secondo la quale il novum non è soltanto la nuova legge in senso formale, ma anche un nuovo diritto vivente, divenuto stabile per effetto dell&#8217;intervento delle Sezioni Unite.<br />
4- Con ordinanza 15/7/2009, la Prima Sezione penale, alla quale il ricorso era stato assegnato, ne ha rimesso la decisione a queste Sezioni Unite per la risoluzione della questione relativa alla portata della nozione &#8220;medesimi elementi&#8221; di diritto, rilevante, secondo la previsione di cui all&#8217;art. 666 c.p.p., comma 2, ai fini dell&#8217;ammissibilità di una seconda richiesta da parte del condannato di applicazione dell&#8217;indulto, dopo il rigetto di altra analoga precedente richiesta.<br />
Si precisa nell&#8217;ordinanza di rimessione che &#8220;la stessa normativa comunitaria richiamata da S.U. Napoletano e l&#8217;art. 7 della Convenzione Edu, cui occorre prestare ossequio se non altro ai sensi dell&#8217;art. 117 Cost., ostino all&#8217;applicazione del principio di preclusione in situazione quale quella in esame, nella quale la precedente decisione, non coperta da giudicato formale, si fonda su di una lettura della disposizione che regola la materia successivamente riconosciuta contrastante con le norme internazionali pattizie comuni dalle Sezioni Unite, che hanno sul punto espresso un principio di diritto idoneo a conformare, in termini di diritto vivente, la norma interna a quella europea&#8221;.<br />
Si osserva, tuttavia, che tale soluzione è contrastata da un pressochè uniforme orientamento di segno opposto, il che determina una situazione di potenziale contrasto giurisprudenziale.<br />
5- Il Presidente Aggiunto ha quindi assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l&#8217;odierna udienza in camera di consiglio.<br />
6- Il Procuratore Generale ricorrente ha fatto pervenire in data 18/11/2009 memoria, con la quale ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso, richiamando, a ulteriore sostegno del medesimo, alcune pronunce recenti di questa Corte (sez. 1^ 15/1/2009 n. 3736; sez. 1^ 11/3/2009 n. 23817), che avevano riconfermato il principio della preclusione processuale nel procedimento di esecuzione ed escluso che la formazione di un nuovo orientamento giurisprudenziale potesse costituire elemento nuovo per rendere inoperante la preclusione. Ha evidenziato, inoltre, che la soluzione adottata dal Giudice a quo porrebbe la sentenza delle Sezioni Unite sullo stesso piano di una legge o di una declaratoria di incostituzionalità, con l&#8217;effetto che verrebbe così messo in discussione il rapporto tra la valutazione del giudice della cognizione e quella del giudice dell&#8217;esecuzione, finora risolto a favore del primo.</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Motivi della decisione</span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">1- La quaestio iuris rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: &#8220;se il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite renda ammissibile o no la riproposizione della richiesta di applicazione dell&#8217;indulto in precedenza rigettata&#8221;. 2- Nell&#8217;ambito della giurisprudenza di questa Suprema Corte, si riscontrano due diversi orientamenti, entrambi - in verità - formatisi su materie diverse da quella dell&#8217;applicazione dell&#8217;indulto.<br />
Secondo un primo indirizzo interpretativo, assolutamente prevalente, il mutamento di giurisprudenza, in quanto non assimilabile al mutamento del dato normativo, non rappresenta un &#8220;elemento nuovo di diritto&#8221; idoneo a rendere ammissibile la riproposizione dell&#8217;istanza già in precedenza respinta dal giudice dell&#8217;esecuzione e a rimuovere la preclusione del cd. &#8220;giudicato esecutivo&#8221; (cfr. Cass. sez. 1^ 28/3/1995 n. 1876, Marchesi; sez. 5^ 27/4/2004 n. 25079, Giovannini;<br />
sez. 1^ 15/1/2009 n. 3736, P.M./Anello; sez. 1^ 11/3/2009 n. 23817, Cat Berro).<br />
L&#8217;altro orientamento afferma che la mutata interpretazione di una norma, specie se cristallizzata in una pronuncia delle Sezioni Unite, può integrare una nuova motivazione giuridica che legittima la riproposizione al giudice dell&#8217;esecuzione di una richiesta precedentemente rigettata (cfr. Cass. sez. 5^ 24/2/2004 n. 15099, Aragno). Sulla stessa lunghezza d&#8217;onda del primo indirizzo sono sintonizzate alcune decisioni di questa Suprema Corte in materia di &#8220;giudicato cautelare&#8221;, figura concettuale normativamente non prevista, costruita dalla giurisprudenza come preclusione di natura endoprocessuale, legittimata dal principio del ne bis in idem di cui all&#8217;art. 649 c.p.p. (cfr. Cass. S.U. 12/10/1993, Durante), sostanzialmente analoga, anche se non identica, a quella del &#8220;giudicato esecutivo&#8221;, dalla quale si differenzia, sul piano della disciplina normativa, per la mancanza di una apposita disposizione come quella di cui all&#8217;art. 666 c.p.p., comma 2. Il riferimento è alle sentenze 19/12/2006 n. 14535 (ric. Librato) delle Sezioni Unite e 26/11/2008 n. 1180 (ric. Elia) della Seconda Sezione penale, nelle quali si afferma che non &#8220;può valere a rimuovere l&#8217;effetto preclusivo il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di Cassazione che esprime un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da quello seguito dall&#8217;ordinanza che ha già deciso la questione controversa&#8221;, e ciò perchè &#8220;la nozione di fatto nuovo deve riservarsi ad eventi naturalistici o ad atti, documenti o prove ovvero a eventi legislativi o ad atti sostanzialmente equiparabili, capaci di incidere direttamente sul fatto concreto addebitato all&#8217;imputato (o all&#8217;indagato)&#8221;. Sembra, invece, in linea col secondo indirizzo interpretativo Cass. sez. 5^ 23/4/2002 n. 21344 (ric. De Biase), che, sempre in tema di giudicato cautelare, ha affermato che &#8220;può costituire fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già a suo tempo valutato e a legittimare istanza di revoca della misura&#8230;il mutamento della giurisprudenza di legittimità&#8221; in materia di intercettazioni tra presenti espletate, in difetto di decreti esecutivi adeguatamente motivati, con impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica.<br />
In ogni caso, è fuori discussione che, nel procedimento di esecuzione come in quello di sorveglianza (per il richiamo fatto dall&#8217;art. 678 c.p.p. alla stessa disciplina), opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s&#8217;inquadra la regola dettata dall&#8217;art. 666 c.p.p., comma 2, che impone al giudice dell&#8217;esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui &#8220;medesimi elementi&#8221;, di altra già P rigettata (cfr. Cass. sez. 115/1/2009 n. 3736; sez. 3^ 30/9/2004 n. 44415; sez. Ili 5/12/1993 n. 5195; sez. 5^ 15/12/2000 n. 770; sez. 1^ 5/4/1996 a 2259; sez. 6^ 26/11/1993 n. 3586; sez. 5^ 20/10/1993; sez. 114/10/1991 n. 3739; sez. 123/5/1990 n. 1435).<br />
Il problema di fondo che si pone, quindi, al di là del rilevato conflitto giurisprudenziale, peraltro molto circoscritto, è individuare l&#8217;esatta portata e i limiti di operatività della detta preclusione.<br />
3- In linea generale, rileva la Corte che impropriamente si evoca, in relazione ai provvedimenti adottati dal giudice dell&#8217;esecuzione, il concetto di giudicato, così come elaborato con riferimento al processo di cognizione.<br />
Vana si rivela la ricerca, nell&#8217;ambito del codice di rito, salva la precisazione di cui si dirà in seguito, di una norma da cui desumere l&#8217;efficacia preclusiva delle decisioni adottate dal giudice dell&#8217;esecuzione, le quali sono revocabili e, come tali, insuscettibili di passare in giudicato, posto che la competenza cognitiva di detto giudice ha carattere provvisorio.<br />
Non può, invero, ignorarsi il divario strutturale tra giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione, tenuto conto delle peculiarità &#8220;di accertamento giudiziale a contenuto limitato&#8221; di quest&#8217;ultimo, le quali ostano ad una trasposizione tout court di concetti e istituti propri del processo penale di cognizione, contraddistinto dall&#8217;accertamento del fatto oggettivo e della sua riferibilità all&#8217;imputato. La circostanza che nel procedimento di esecuzione non si ha mai un giudizio di merito sul fatto comporta necessariamente una diversa regolamentazione dell&#8217;efficacia preclusiva della decisione, nel senso che le richieste del soggetto interessato sono - di norma - suscettibili di essere riproposte in qualsiasi momento, con il solo limite, previsto dall&#8217;art. 666 c.p.p., comma 2, che la nuova istanza non costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui &#8220;medesimi elementi&#8221;.<br />
Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un&#8217;ottica di economia e di efficienza processuale e concepito sull&#8217;esempio di quanto già legislativamente previsto in tema di procedimento di sorveglianza (L. 27 luglio 1975, n. 354, art. 71 sexies, nel testo modificato dalla L. 12 gennaio 1977, n. 1). La ratio della richiamata disposizione è resa, peraltro, esplicita dalla relazione al Progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, nella quale si sottolinea che i presupposti di operatività della preclusione sono rigorosamente delimitati, al fine di evitare valutazioni sommarie che possano pregiudicare i diritti dell&#8217;interessato.<br />
Si colloca così in questa prospettiva la nozione di &#8220;giudicato esecutivo&#8221;, impiegata non in senso tecnico ma in senso convenzionale, per certificare il limitato effetto &#8220;autoconservativo&#8221; di un accertamento rebus sic stantibw. Più correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine &#8220;preclusione&#8221;, proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato.<br />
4- La norma di cui all&#8217;art. 666 c.p.p., comma 2 inibisce, quindi, soltanto la reiterazione in executivis di una richiesta basata sui &#8220;medesimi elementi&#8221; di altra già rigettata.<br />
La verifica del repetita in idem non può prescindere da una comparazione tra le due richieste, per stabilire se la seconda, pur avendo ad oggetto lo stesso petitum, faccia leva o no su presupposti di fatto e/o su motivi di diritto diversi da quelli in precedenza apprezzati e, nell&#8217;affermativa, ritenerla conseguentemente ammissibile e non paralizzata dall&#8217;operatività della preclusione.<br />
Nel caso in esame, la situazione di fatto è rimasta certamente immutata e non viene, pertanto, in rilievo.<br />
L&#8217;elemento di novità è rappresentato dalla decisione 10/7/2007 a 36527 delle Sezioni Unite, che, modificando l&#8217;orientamento in senso negativo fino ad allora espresso dalla quasi unanime giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto applicabile l&#8217;indulto anche alle persone condannate all&#8217;estero e trasferite in Italia per l&#8217;espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo 21/3/1983. A tale conclusione le Sezioni Unite sono pervenute, interpretando detta Convenzione in maniera conforme alle direttive della Convenzione di Vienna 23/5/1969 sul diritto dei trattati e ai principi della Costituzione, ai quali aveva fatto riferimento la sentenza n. 73/2001 del Giudice delle leggi, nel ricostruire il sistema e nel cogliere lo spirito della Convenzione del 1983. Si tratta di stabilire se il mutamento di giurisprudenza ad opera del massimo Organo di nomofilachia possa costituire quell&#8217;elemento di novità idoneo a superare la preclusione del cd. &#8220;giudicato esecutivo&#8221;.<br />
La soluzione positiva, per quanto si preciserà di qui a poco, è imposta dall&#8217;obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa interna in senso conforme alle previsioni della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo, nel significato ad esse attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. C. Cost.<br />
24/10/2007 n. 349; C. Cost. 24/7/2009 n. 239). Occorre quindi verificare quali siano le implicazioni dell&#8217;obbligo di interpretazione conforme in rapporto al principio di legalità, sancito, in materia penale, dall&#8217;art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo.<br />
5- L&#8217;ordinanza impugnata fa leva sulla locuzione normativa &#8220;medesimi elementi&#8221;, nella quale, per la sua genericità, devono ritenersi compresi anche gli elementi di diritto; considera, quindi, come &#8220;nuovi elementi&#8221; anche i &#8220;motivi di diritto diversi da quelli già presi in considerazione&#8221;, li individua essenzialmente nelle questioni giuridiche esaminate e risolte dalla sentenza n. 36527/&#8217;08 delle Sezioni Unite, ritiene mero &#8220;esercizio dialettico&#8221; la distinzione tra &#8220;ragioni di diritto&#8221; e &#8220;argomenti di diritto&#8221;.<br />
Tale criterio ermeneutico, affidato al mero dato semantico, appare riduttivo e non soddisfa appieno, perchè, ravvisando il novum in qualsiasi diversa &#8220;ragione&#8221; o &#8220;argomento di diritto&#8221;, senza alcun&#8217;altra specificazione, sterilizza ogni effetto della prevista preclusione e conduce a conseguenze inaccettabili, eventualmente anche in malam partem. D&#8217;altronde, pure la doglianza del P.G. ricorrente, incentrata sulla sottile distinzione tra &#8220;principio di diritto&#8221; e &#8220;argomento di diritto&#8221;, non coglie nel segno, considerato che: a) definisce &#8220;argomento di diritto&#8221; quello che il codice di rito qualifica &#8220;questione di diritto&#8221; (art. 627, comma 3) o &#8220;principio di diritto&#8221; (art. 173 disp. att.), concetti questi ultimi due che dall&#8217;argomento sono resi espliciti e con esso sostanzialmente si identificano; b) elude il vero problema di fondo, che è quello del rapporto tra legge e giurisprudenza o - meglio - tra norma e interpretazione e si attesta unicamente sulla visione tradizionale della irrilevanza del mutamento giurisprudenziale.<br />
S&#8217;impone, invece, una interpretazione sistematica dell&#8217;art. 666 c.p.p., comma 2 alla luce delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo (CEDU), con particolare riferimento al principio di legalità penale di cui all&#8217;art. 7, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, in modo da soddisfare l&#8217;esigenza di una interazione dialogica tra attività ermeneutica del giudice nazionale e di quello europeo, nella prospettiva della più completa tutela dei diritti fondamentali della persona.<br />
6- L&#8217;art. 7 CEDU, pur enunciando formalmente il solo principio di irretroattività, è stato interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel senso che esso delinea, nell&#8217;ambito del sistema europeo di tutela dei diritti dell&#8217;uomo, i due fondamentali principi penalistici nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege.<br />
Il principio di legalità permea di sè l&#8217;intero impianto della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo, molteplici essendo le disposizioni di questa che richiamano il concetto di legalità o la nozione di legge. Tale nozione è la stessa in ogni previsione convenzionale, perchè &#8220;essa rinvia al principio di legalità, che è un fondamento di ogni società democratica e patrimonio comune degli Stati membri del Consiglio d&#8217;Europa&#8221;. La richiamata norma, apparentemente &#8220;debole&#8221; e scarsamente &#8220;incisiva&#8221; rispetto ai connotati degli ordinamenti penali continentali (riserva di legge, irretroattività, determinatezza, divieto di analogia), presenta, in realtà, contenuti particolarmente qualificanti, resi progressivamente espliciti dalla giurisprudenza della Corte europea, che ha esteso la portata della disposizione, includendovi il principio di determinatezza delle norme penali, il divieto di analogia in malam partem (cfr. sentenza n. 32492/&#8217;96, caso Coeme e altri e/ Belgio), il principio implicito della retroattività della legge meno severa (sentenza Grande Camera 17/9/2009, caso Scoppola c/ Italia), e ha enucleato dal sistema della Convenzione un concetto di &#8220;legalità materiale&#8221;, in forza del quale possono raggiungersi livelli garantistici, per certi aspetti, più elevati di quelli offerti dall&#8217;ari 25 della Costituzione.<br />
La Corte europea ha saputo &#8220;distillare dalla disposizione dell&#8217;art. 7 il condensato dei più importanti principi espressivi della civiltà giuridica europea&#8221;, conciliando, all&#8217;interno di una realistica visione del principio di legalità, aspetti peculiari di ordinamenti giuridici diversi.<br />
In considerazione delle differenze che intercorrono, sul piano del sistema delle fonti del diritto, tra gli ordinamenti di common law e quelli di civil law, il principio convenzionale di legalità è stato inteso, per così dire, in senso &#8220;allargato&#8221;.<br />
Per effetto dell&#8217;esplicito riferimento al &#8220;diritto&#8221; (&#8221;law&#8221;) - e non soltanto alla &#8220;legge&#8221; - contenuto nell&#8217;art. 7, la giurisprudenza di Strasburgo, infatti, ha inglobato nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale, riconoscendo al giudice un ruolo fondamentale nella individuazione dell&#8217;esatta portata della norma penale, il cui significato è reso esplicito dalla combinazione di due dati; quello legislativo e quello interpretativo (cfr. sentenze della Corte di Strasburgo 24/4/1990, caso Kruslin c/ Francia; 12/2/2008, caso Kafkaris c/ Cipro; 15/11/1996, caso Cantoni c/ Francia; 25/5/1993, caso Kokkinakis c/ Grecia).<br />
Tale visione sostanziale del principio di legalità si confronta peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con particolari condizioni qualitative, quali l&#8217;accessibilità della norma penale e la ragionevole prevedibilità delle sue conseguenze (cfr. sentenze Corte europea Cantoni c/ Francia succitata;<br />
22/11/1995, caso S.W. e C.R. c/ Regno Unito; 29/3/2006, caso Achour c/ Francia).<br />
Con le recenti sentenze 17/9/2009 (caso Scoppola c/ Italia) e 8/12/2009 (caso Previti c/ Italia), la Corte europea, dopo avere ribadito i principi consolidati in merito alla nozione di diritto, ha affermato che &#8220;a causa del carattere generale delle leggi, il testo di queste&#8230; non può presentare una precisione assoluta&#8221;, posto che si serve di &#8220;formule più o meno vaghe la cui interpretazione e applicazione dipendono dalla pratica; pertanto, in qualsiasi ordinamento giuridico, per quanto chiaro possa essere il testo di una disposizione di legge, ivi compresa una disposizione di diritto penale, esiste inevitabilmente un elemento di interpretazione giudiziaria&#8230;; del resto, è solidamente stabilito nella tradizione giuridica degli Stati parte della Convenzione che la giurisprudenza&#8230; contribuisce necessariamente all&#8217;evoluzione progressiva del diritto penale&#8221;.<br />
Nè va sottaciuto che la Corte di Strasburgo, in relazione agli obblighi imposti agli Stati dalla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo, ha ravvisato: a) la violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, tutelato dall&#8217;art. 5 della stessa Convenzione, per la ritardata liberazione di un detenuto, al quale solo con notevole ritardo era stato concesso l&#8217;indulto, a causa di dubbi interpretativi circa la sua applicabilità (cfr. sentenza 10/7/2003, caso Grava c/ Italia); b) la violazione del diritto al processo equo, tutelato dall&#8217;art. 6 della Convenzione, in caso di divergenze profonde e persistenti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla interpretazione di una determinata disposizione legislativa, senza la previsione di meccanismi idonei a rimediare a tale situazione (cfr. sentenza 2/7/2009, caso Iordan Iordanov c/ Bulgaria). E&#8217; evidente, l&#8217;implicito rilievo allegato, anche in tali casi concreti, al cd.<br />
&#8220;diritto giurisprudenziale&#8221;, evocato anche dalla sentenza 8/2/2007 della Corte di giustizia (caso Groupe Danone c/ Commissione delle Comunità europee), che ha delineato una dimensione innovativa del principio di irretroattività, ritenendolo applicabile anche alla nuova interpretazione in senso sfavorevole di una norma, interpretazione non ragionevolmente prevedibile nel momento della commissione dell&#8217;infrazione.<br />
7- Riassuntivamente deve, quindi, affermarsi che, secondo l&#8217;orientamento della Corte di Strasburgo, il processo di conoscenza di una norma presuppone, per così dire, &#8220;una relazione di tipo concorrenziale&#8221; tra potere legislativo e potere giudiziario, nel senso che il reale significato della norma, in un determinato contesto socio-culturale, non emerge unicamente dalla mera analisi del dato positivo, ma da un più complesso unicum, che coniughi tale dato con l&#8217;atteggiarsi della relativa prassi applicativa. Il giudice riveste un ruolo fondamentale nella precisazione dell&#8217;esatta portata della norma, che, nella sua dinamica operativa, vive attraverso l&#8217;interpretazione che ne viene data. La struttura necessariamente generica della norma è integrata e riempita di contenuti dall&#8217;attività &#8220;concretizzatrice&#8221; della giurisprudenza.<br />
In definitiva, il sistema convenzionale, pur dando grande risalto al principio di legalità, &#8220;non ne assolutizza l&#8217;ambito valoriale, con la conseguente prevalenza del dato formale su quello propriamente giurisprudenziale&#8221;, ma, nella prospettiva di salvaguardare la specificità delle tradizioni costituzionali all&#8217;interno di un sistema di diritto comune tendenziale, ritiene complementari i due dati, che si integrano tra loro, con la conseguenza che gli elementi qualitativi dell&#8217;accessibilità e della prevedibilità di cui parla la Corte si riferiscono non tanto all&#8217;astratta previsione legale quanto alla norma &#8220;vivente&#8221;, risultante dall&#8217;applicazione e dall&#8217;interpretazione dei giudici.<br />
8- La posizione della Corte europea sulla portata e sui margini di legittimità del cd. &#8220;diritto vivente&#8221; non sembra, d&#8217;altra parte, discostarsi molto da quanto in proposito affermato dalla Corte Costituzionale.<br />
Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 276/1974, aveva fatto ricorso per la prima volta al sintagma &#8220;diritto vivente&#8221;, per focalizzare, con incisiva sintesi lessicale, una figura già elaborata in precedenti decisioni, e più esattamente quella della &#8220;norma non quale appare proposta in astratto, ma quale è operante nella quotidiana applicazione dei giudici&#8221; (sent. n. 3/1956) e &#8220;come vive nella realtà concreta&#8221; (sent. n. 198/1972). E&#8217; al &#8220;diritto vivente&#8221;, infatti, che il Giudice delle leggi fa riferimento, per definire propriamente l&#8217;oggetto del sindacato di costituzionalità, rinunziando a imporre la propria libertà interpretativa e ritenendosi vincolato all&#8217;esegesi dei giudici ordinari.<br />
La nozione di &#8220;diritto vivente&#8221; è correlata a quella di giurisprudenza consolidata o giurisprudenza costante, con particolare riguardo alle pronunce della Corte di Cassazione, in ragione del compito di nomofilachia alla stessa assegnato dall&#8217;ordinamento giudiziario. Tali pronunce meritano una considerazione preminente, perchè sono il frutto del lavoro esegetico della Corte Suprema, finalizzato a garantire &#8220;quella sintesi imprescindibile per scongiurare il prodursi di disarmonie che offendono la fondamentale esigenza di uguaglianza dei cittadini&#8221;. Per le decisioni di legittimità predomina sul &#8220;criterio quantitativo&#8221; quello &#8220;qualitativo del grado&#8221; e della funzione rivestiti dall&#8217;Autorità Giudiziaria da cui promana la scelta interpretativa, con la conseguenza che è sufficiente &#8220;anche una sola decisione della Corte di legittimità in presenza di interpretazioni contrastanti, per determinare il vincolo del diritto vivente, specie se pronunciata a Sezioni Unite&#8221;, posto che queste risolvono questioni di diritto di speciale importanza, di rimono contrasti insorti o anche potenziali tra le decisioni delle singole sezioni, a superamento del pluralismo ermeneutico e nella prospettiva costituzionalmente orientata all&#8217;affermazione dei principi di legalità e di uguaglianza (cfr. C. Cost. sentenze n. 317/2009, n. 260/1992, n. 292/1985, n. 34/1977).<br />
Il diritto vivente postula, quindi, la mediazione accertativa della giurisprudenza, nel senso che deve riconoscersi ai giudici un margine di discrezionalità, che comporta una componente limitatamente &#8220;creativa&#8221; della interpretazione, la quale, senza varcare la &#8220;linea di rottura&#8221; col dato positivo ed evadere da questo, assume un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e della latitudine applicativa della norma e assolve sostanzialmente una funzione integrativa della medesima.<br />
Come acutamente osserva l&#8217;ordinanza di rimessione della prima sezione penale, &#8220;un segnale del valore che la giurisprudenza finisce per assumere nella stessa produzione legislativa potrebbe cogliersi infine nella L. n. 69 del 2009, che fa dei principi giurisprudenziali criteri di delega allorchè prevede ad esempio (art 44) che &#8220;il Governo è delegato ad adottare&#8230; uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori&#8221;. 9- Le considerazioni sin qui svolte legittimano la conclusione che l&#8217;obbligo di interpretazione conforme alla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo impone di includere nel concetto di nuovo &#8220;elemento di diritto&#8221;, idoneo a superare la preclusione di cui al secondo comma dell&#8217;art. 666 c.p.p., anche il mutamento giurisprudenziale che assume, specie a seguito di un intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, carattere di stabilità e integra il &#8220;diritto vivente&#8221;.<br />
Tale operazione ermeneutica si rende necessaria ed è doverosa nel caso in cui è funzionale a garantire il rispetto di diritti fondamentali, riconosciuti anche da norme comunitarie o sopranazionali a carattere imperativo, di fronte ai quali la citata preclusione, che - come si è detto - ha natura e funzione diverse dal giudicato, non può che essere recessiva. Nel caso concreto, la sentenza &#8220;Napoletano&#8221; delle Sezioni Unite, dando applicazione a norme internazionali pattizie che lo Stato s&#8217;era impegnato a rispettare e coordinando con queste la normativa interna, ha privilegiato, modificando così il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la scelta interpretativa dell&#8217;applicabilità dell&#8217;indulto anche alle persone condannate all&#8217;estero e trasferite in Italia per l&#8217;espiazione della relativa pena.<br />
L&#8217;intervento delle Sezioni Unite, chiarendo il contenuto del messaggio normativo e offrendo stabilità al medesimo, legittimamente può essere evocato a fondamento di una nuova richiesta di applicazione dell&#8217;indulto in precedenza rigettata. La fase esecutiva di una condanna, invero, è disciplinata da regole, per così dire, flessibili, che tengono conto della dinamica connessa alla funzione rieducativa della pena e alla risocializzazione del condannato (si pensi all&#8217;accesso alle misure alternative alla detenzione), con l&#8217;effetto che deve escludersi qualunque preclusione in una situazione in cui una precedente decisione negativa di applicazione dell&#8217;indulto, non coperta da giudicato in senso proprio, riposi su una lettura della corrispondente normativa, riconosciuta, in seguito, non in linea con norme internazionali pattizie, nonchè lesiva - come nella specie - del diritto fondamentale della persona alla libertà.<br />
In tale ipotesi s&#8217;impone, alla luce del novum interpretativo, diventato &#8220;diritto vivente&#8221;, la rivalutazione della posizione del condannato.<br />
Diversamente opinando, si negherebbe, come icasticamente si esprime, nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte, il &#8220;minimo etico&#8221; del processo penale: si violerebbe cioè il principio di uguaglianza sancito dall&#8217;art. 3 Cost., perchè si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra condannati per reati dello stesso tipo, commessi tutti prima della data di operatività dell&#8217;indulto. Può, inoltre, aggiungersi che il mancato ossequio alla normativa comunitaria richiamata dalla sentenza &#8220;Napoletano&#8221; delle Sezioni Unite e all&#8217;art. 7 della Convenzione europea sui diritti umani, così come interpretato dalla giurisprudenza europea, comporterebbe anche la violazione dell&#8217;art. 117 Cost., comma 1, che, sebbene formalmente indirizzato al legislatore, enuncia un principio generale di fedeltà del nostro Paese agli impegni internazionali validamente assunti, da cui deriva sìa l&#8217;esigenza di una interpretazione delle norme interne conforme agli obblighi internazionali, sia l&#8217;esigenza di prevenire eventuali giudizi di responsabilità a carico dello Stato italiano per violazione di quegli obblighi, assicurando tempestivamente, in tal modo, la tutela dei diritti e delle libertà all&#8217;interno del proprio sistema giuridico.<br />
10- E&#8217; il caso, tuttavia, di precisare che, tenuto conto dei principi generali che ispirano il sistema penale, non qualsiasi mutamento giurisprudenziale, che attribuisce carattere di novità ad una determinata quaestio iuris, legittima, come puntualmente rilevato dal P.G. presso questa Corte, il superamento della preclusione di cui all&#8217;art. 666 c.p.p., comma 2.<br />
Non lo consente certamente una diversa e nuova interpretazione contro, reum di norme sostanziali, considerato che tanto la legge nazionale (art. 25 Cost. e art. 2 c.p.) quanto l&#8217;art. 7 della Convenzione europea sanciscono il principio della irretroattività delle norme sfavorevoli al reo (e, per quanto detto, della mutata interpretazione più sfavorevole).<br />
11- Deve ancora osservarsi che sarebbe certamente non conforme al diritto comunitario l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 666 c.p.p., comma 2 nel senso propugnato dal P.G. ricorrente: preclusione rigida a rimettere in discussione questioni di diritto già decise, pur se rivelatesi successivamente in contrasto con norme comunitarie e con convenzioni che vincolano gli Stati membri.<br />
E&#8217; vero che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sempre affermato, con riferimento al rapporto tra l&#8217;applicazione delle norme comunitarie e l&#8217;autorità del giudicato, che il principio di cooperazione derivante dall&#8217;art. 10 del Trattato CE non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione; ha sempre rammentato, inoltre, l&#8217;importanza che il principio dell&#8217;autorità del giudicato assume nell&#8217;ordinamento giuridico comunitario e in quello nazionale, perchè finalizzato a garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia (cfr. sentenza Corte di giustizia 16/3/2006, causa C-234/04, Kapferer). Non può però sottacersi che la disposizione processuale qui esaminata, per le considerazioni più sopra sviluppate, non pone un problema di giudicato in senso proprio, ma una preclusione alla &#8220;mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi&#8221;, sicchè, in difetto di tale presupposto ben circoscritto, è consentito il riesame della posizione della persona interessata alla tutela di un suo diritto fondamentale, ponendo così rimedio ad eventuali violazioni del diritto interno o comunitario, evidenziate da un diverso, successivo e stabilizzato orientamento ermeneutico. L&#8217;individuato limite di operatività del presupposto impeditivo garantisce anche l&#8217;effettività dell&#8217;esercizio dei diritti conferiti dall&#8217;ordinamento giuridico comunitario.<br />
D&#8217;altra parte, la stessa Corte di giustizia non ha mancato di sottolineare, in tema di giudicato civile (art. 2909 c.c.), che lo stesso non opera, ove vengano in questione principi che disciplinano il riparto delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità in materia di aiuti di Stato, che, in quanto erogati in contrasto con il diritto comunitario, non sarebbero più recuperabili (sentenza 18/7/2007, causa C-119/05). In altra causa in materia di imposta sul valore aggiunto, il Giudice europeo ha ritenuto che l&#8217;interpretazione da parte della Corte di Cassazione del principio dell&#8217;autorità della cosa giudicata di cui all&#8217;art. 2909 c.c. (efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi su un punto fondamentale comune ad altra causa relativa a un diverso periodo fiscale) si pone in contrasto con il principio di effettività dell&#8217;applicazione delle norme comunitarie disciplinanti la detta imposta (sentenza 3/9/2009, causa C-2/08).<br />
Si vuole, in sostanza, evidenziare che la giurisprudenza europea, pur riconoscendo - in via generale - la rilevanza del giudicato nazionale, ne relativizza, per così dire, il valore in situazioni particolari in cui le corrispondenti modalità di attuazione siano strutturate in modo tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile il concreto esercizio di diritti previsti dall&#8217;ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). E&#8217; agevolmente intuibile, quindi, che un&#8217;opzione interpretativa diversa da quella privilegiata circa l&#8217;ambito operativo della preclusione di cui all&#8217;art. 666 c.p.p., comma 2 non garantirebbe il principio di effettività del rispetto delle norme comunitarie e si porrebbe in conflitto con queste.<br />
12- A conclusione di tutti i precedenti rilievi esegetici ritengono le Sezioni Unite che può enunciarsi il seguente principio di diritto: &#8220;il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell&#8217;indulto in precedenza rigettata&#8221;. 13- Poichè la ratio decidendi dell&#8217;ordinanza impugnata è sostanzialmente coerente con tale principio e in essa si da conto delle ragioni che giustificano l&#8217;applicazione dell&#8217;indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 sulla pena inflitta al B. dall&#8217;Autorità Giudiziaria straniera e posta in esecuzione in Italia, a seguito del riconoscimento della relativa sentenza di condanna, il ricorso deve essere rigettato.</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">P.Q.M.</span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Rigetta il ricorso.<br />
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.<br />
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1349</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maltrattamenti in famiglia assorbe reati di ingiurie,minacce,violenza privata</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1330</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1330#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Lagreca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>

		<category><![CDATA[assorbe]]></category>

		<category><![CDATA[famiglia]]></category>

		<category><![CDATA[ingiurie]]></category>

		<category><![CDATA[maltrattamenti]]></category>

		<category><![CDATA[minacce]]></category>

		<category><![CDATA[privata]]></category>

		<category><![CDATA[reati]]></category>

		<category><![CDATA[violenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Nella materialità del delitto di maltrattamenti rientrano percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima e anche atti di scherno, disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali (Rv. 243416; Rv. 234047).
Ne consegue che, non risultando diversamente accertato dal giudice del merito e tenuto conto della coincidenza temporale dei delitti contestati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img class="alignleft size-full wp-image-1331" style="float: left; border: 5px solid white;" title="Hilary Duff" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/07/maltrattamenti.jpg" alt="Hilary Duff" width="200" height="125" />Nella materialità del delitto di maltrattamenti rientrano percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima e anche atti di scherno, disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali (Rv. 243416; Rv. 234047).<br />
Ne consegue che, non risultando diversamente accertato dal giudice del merito e tenuto conto della coincidenza temporale dei delitti contestati ex artt. 572, 610, 612 e 594 c.p., i singoli episodi vessatori rimangono assorbiti nel reato di maltrattamenti</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span id="more-1330"></span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Cass. pen. Sez. V, (ud. 14-05-2010) 15-06-2010, n. 22790</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Svolgimento del processo - Motivi della decisione</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Propone ricorso per cassazione B.R. avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 10 giugno 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità - per quello che qui interessa - in ordine ai reati di lesioni personali volontarie, maltrattamenti  in famiglia e violenza privata, nonchè ingiuria e minacce gravi, commessi tutti in danno della moglie separata N.R., fino al (OMISSIS).<br />
La persona offesa aveva fornito alla PG, a sostegno delle proprie querele nei confronti dell&#8217;ex marito, i testi degli SMS inviatigli dal ricorrente sul telefono cellulare e le registrazioni delle telefonate parimenti ricevute sulla postazione fissa. Nel processo tali elementi erano entrati attraverso la acquisizione dei verbali di PG - quali atti irripetibili - verbali nei quali erano state annotate le trascrizioni delle registrazioni e le foto degli sms.<br />
I giudici del merito avevano ritenuto inoltre particolarmente attendibile il racconto della persona offesa, corroborato dai referti medici e dalla perizia psichiatrica fatta eseguire nel corso del processo, perizia che aveva lasciato emergere il vizio parziale di mente del prevenuto.<br />
Deduce:<br />
1) la violazione degli artt. 234 e 348 c.p.p..<br />
Era stata eccepita in appello la inutilizzabilità delle trascrizioni sopra indicate.<br />
Tali atti erano stati acquisiti sul presupposto del loro carattere irripetibile. Era vero invece che la PG aveva il dovere di assicurare la traccia del reato acquisendo il telefono cellulare sul quale gli SMS erano registrati e il nastro relativo alla postazione fissa sul quale erano parimenti registrate le telefonate.<br />
Le registrazioni dovevano essere poste a disposizione del giudice il quale avrebbe individuato ex art. 234 c.p.p. la modalità corretta del relativo utilizzo.<br />
La Corte aveva erroneamente ritenuto che vi fosse il pericolo della cancellazione delle registrazioni, dimenticando che tale cancellazione non poteva che essere il frutto di una scelta volontaria e pertanto irrilevante ai fini della configurabilità del &#8220;atto irripetibile&#8221;.<br />
Ad ogni buon conto era stata violata la procedura prevista dall&#8217;art. 360 c.p.p., per il compimento di atti irripetibili.<br />
La questione veniva indicata come decisiva dalla difesa per l&#8217;importanza del contenuto delle trascrizioni.<br />
2) il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità in ordine ai fatti contestati a titolo di  maltrattamenti  in famiglia.<br />
La prima lacuna argomentativa riguardava il motivo di appello con il quale si era richiesto - nella ottica della esclusione della imputabilità o quantomeno dell&#8217;elemento psicologico dei reati- di far maggiore luce sulla corresponsabilità della persona offesa nella causazione degli eventi. Essa infatti era consapevole della patologia psichica che affliggeva il marito e si era comportata in modo tale da scatenarla ogni volta con iniziative vessatorie (telefonate, prosciugamento di un conto bancario, divieto di vedere i figli) di cui è traccia in sentenza.<br />
La seconda lacuna riguardava il motivo di appello col quale era stata richiesta una migliore valutazione della deposizione del teste Ba. a proposito della imputazione di lesioni. Tale teste, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, aveva fornito una prova d&#8217;alibi pressochè inattaccabile, affermando di avere visto il ricorrente andare a dormire la sera in cui si verificò l&#8217;azione aggressiva ai danni della querelante. La Corte, sul punto, era incorsa in un travisamento della relativa deposizione.<br />
3) il vizio di motivazione e la violazione di legge riguardo alla ritenuta configurabilità dei reati di ingiurie, minacce e violenza privata. Si era trattato di comportamenti contemporanei alla condotta ritenuta atta ad integrare il reato di  maltrattamenti  e pertanto da reputare assorbiti in essa per la coincidenza delle condotte materiali.<br />
Il difensore ha depositato in udienza una memoria.<br />
Il ricorso è fondato nei limiti che si indicheranno.<br />
Occorre in primo luogo dare atto della inammissibilità della memoria difensiva depositata in udienza. Come posto in evidenza ripetutamente dalla giurisprudenza di questa Corte il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall&#8217;art. 611 c.p.p., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall&#8217;obbligo di prenderle in esame (Rv. 228646 ; Massime precedenti Conformi: N. 2628 del 1992 Rv. 194321, N. 4801 del 1993 Rv. 196231, N. 853 del 1995 Rv. 203500).<br />
Quanto al merito del gravame deve evidenziarsi che il primo motivo di ricorso è articolato in termini inammissibili.<br />
In primo luogo è da osservare che, come sottolineato anche di recente dalle Sezioni unite di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l&#8217;inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l&#8217;inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (SSUU Fruci, Rv. 243416).<br />
Ebbene, il ricorrente nella specie lamenta la assunta inutilizzabilità delle trascrizioni di telefonate e SMS ma non ne dettaglia il contenuto per consentire a questo giudice di legittimità il vaglio sulla rilevanza della questione nell&#8217;ottica della necessaria &#8220;prova di resistenza&#8221; cui sottoporre la motivazione della sentenza impugnata.<br />
D&#8217;altra parte, proprio l&#8217;esame di tale motivazione, rende evidente che l&#8217;utilizzo processuale di tali registrazioni è rimasto marginale nella economia della ricostruzione della vicenda. Questa risulta affidata piuttosto al racconto della persona offesa, al tenore dei referti medici nonchè alle deposizioni degli agenti di PG e degli assistenti sociali intervenuti più volte per sedare i numerosi episodi di aggressione fra i coniugi.<br />
Lo stesso ricorrente afferma semplicemente che l&#8217;accoglimento della denuncia di inutilizzabilità &#8220;potrebbe&#8221; comportare una modifica del verdetto di condanna mentre non illustra, come invece avrebbe dovuto, la tesi della centralità del mezzo probatorio ai fini della conferma della decisione del primo giudice. Infine, l&#8217;assorbimento delle imputazioni di minacce e ingiurie nel delitto di  maltrattamenti  - che qui si disporrà in accoglimento del terzo motivo di ricorso, con futura eliminazione della pena stabilita ex art. 81 c.p., per tali figure di reato - fa venire meno anche la concretezza dell&#8217;interesse alla coltivazione del primo motivo di ricorso.<br />
Il secondo motivo è infondato.<br />
La motivazione della sentenza da atto del comportamento talvolta anche provocatorio della persona offesa, riconosciuto dal giudice di primo grado e riportato nella premessa.<br />
Ciò nonostante, i giudici dell&#8217;appello hanno ritenuto in modo argomentato di escludere che una simile evenienza potesse avere influito sulla configurabilità del vizio di mente (in forma diversa da quella accertata) o sull&#8217;elemento psicologico del reato in quanto hanno apprezzato anche i racconti degli agenti di PG e dell&#8217;altro personale istituzionale che aveva assistito alle aggressioni fisiche e morali poste in essere dal B. nei confronti della moglie, così da rendere evidentemente non più influente l&#8217;apprezzamento sulla singola causa scatenante della singola lite. Il giudizio, in altri termini, non presenta le vistose aporie denunciate nel ricorso il quale, quindi, si risolve in una rappresentazione, al giudice della legittimità, di una ricostruzione alternativa del fatto, non valutabile se non dal giudice del merito. Anche il motivo articolato nella forma della denuncia del travisamento della prova (deposizione del teste Ba.) in realtà by-passa la valutazione effettuata in maniera del tutto plausibile dai giudici.<br />
Questi, infatti, hanno espresso legittimi dubbi sulla tenuta della prova di alibi riguardo al reato di lesioni, affermando che i ricorrente ben poteva essere uscito di casa quantomeno &#8220;dopo&#8221; che il teste lo aveva visto in tale luogo, pronto ad andare a riposare.<br />
Non si apprezza in alteri termini, in tale valutazione,l&#8217;estremo per ritenere che il giudice abbia ignorato una prova invece positivamente esistente ed acquisita agli atti, dovendosi ancora una volta sottolineare che solo tale è l&#8217;ambito del travisamento denunciabile con ricorso, mentre, al contrario, il frutto di un apprezzamento della prova motivato e logico si sottrae al sindacato ex art. 606 c.p.p., lett. e).<br />
Il terzo ed ultimo motivo è invece fondato.<br />
Nella materialità del delitto di  maltrattamenti  rientrano percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima e anche atti di scherno, disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali (Rv. 243416; Rv. 234047).<br />
Ne consegue che, non risultando diversamente accertato dal giudice del merito e tenuto conto della coincidenza temporale dei delitti contestati ex artt. 572, 610, 612 e 594 c.p., i singoli episodi vessatori rimangono assorbiti nel reato di maltrattamenti. La relativa pena potrà essere calcolata e sottratta dal giudice del merito cui gli atti si rimettono per tale unico giudizio.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">P.Q.M.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Ritenuto l&#8217;assorbimento nel reato di  maltrattamenti di quelli di minacce, ingiuria e violenza privata, annulla la sentenza impugnata con rinvio al altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1330</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Superamento limiti velocità art. 142 C.d.S. differenza commi 7,8,9,9bis</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1334</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1334#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 05:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Lagreca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Codice strada]]></category>

		<category><![CDATA[142]]></category>

		<category><![CDATA[Bagno]]></category>

		<category><![CDATA[codice]]></category>

		<category><![CDATA[comma]]></category>

		<category><![CDATA[comune]]></category>

		<category><![CDATA[derubricazione]]></category>

		<category><![CDATA[giudice]]></category>

		<category><![CDATA[pace]]></category>

		<category><![CDATA[Romagna]]></category>

		<category><![CDATA[Sarsina]]></category>

		<category><![CDATA[strada]]></category>

		<category><![CDATA[violazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[I vigili urbani del Comune di Sarsina (FC) accertavano a mezzo autovelox il superamento del limite di velocità fissato in Km/h 90 (E45) e contestando la violazione dell&#8217;art. 142 comma 8 C.d.S., irrogavano la relativa sanzione pecuniaria e la decurtazione di cinque punti della patente di guida.
A seguito di ricorso del proprietario del veicolo, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-1343" style="float: left; border: 5px solid white;" title="punti" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/07/punti.jpg" alt="punti" width="200" height="200" />I vigili urbani del Comune di Sarsina (FC) accertavano a mezzo autovelox il superamento del limite di velocità fissato in Km/h 90 (E45) e contestando la violazione dell&#8217;art. 142 comma 8 C.d.S., irrogavano la relativa sanzione pecuniaria e la decurtazione di cinque punti della patente di guida.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;">A seguito di ricorso del proprietario del veicolo, il giudice di pace di Bagno di Romagna accoglieva le doglianze della difesa, derubricando la sanzione ai sensi dell&#8217;art. 142 comma 7, prevedendo, </span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;  font-size: medium;">dunque, </span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;">il minimo della sanzione pecuniaria, il pagamento delle spese processuali, ma non anche la decurtazione dei punti sulla patente di guida.</span></p>
<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span id="more-1334"></span><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-1336" style="float: left;" title="screenshot11" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/07/screenshot11.jpg" alt="screenshot11" width="614" height="418" /></span></p>
<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-1339" style="float: left;" title="screenshot2" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/07/screenshot2.jpg" alt="screenshot2" width="614" height="165" /></span></p>
<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-1340" style="float: left;" title="screenshot3" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/07/screenshot3.jpg" alt="screenshot3" width="600" height="517" /></span></p>
<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><img class="alignleft size-full wp-image-1341" title="screenshot4" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/07/screenshot4.jpg" alt="screenshot4" width="645" height="499" /><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1334</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vettura in sosta coinvolta nello scontro tra due veicoli: diritto risarcimento</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1325</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1325#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Gazzea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Codice strada]]></category>

		<category><![CDATA[autovettura]]></category>

		<category><![CDATA[coinvolta]]></category>

		<category><![CDATA[danno]]></category>

		<category><![CDATA[due]]></category>

		<category><![CDATA[incidente]]></category>

		<category><![CDATA[Risarcimento]]></category>

		<category><![CDATA[scontro]]></category>

		<category><![CDATA[sosta]]></category>

		<category><![CDATA[stradale]]></category>

		<category><![CDATA[veicoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Opinando che il proprietario del veicolo parcheggiato ed indirettamente danneggiato da due vetture coinvolte in uno scontro non potesse ottenere il risarcimento nei confronti di alcuno dei responsabili in qualità di proprietari ed assicuratori (questi ultimi aditi con azione diretta) se non provando a quale dei due conducenti delle vetture scontratesi fosse esclusivamente ascrivibile l&#8217;incidente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1326" style="float: left; border: 4px solid white;" title="1" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/monster-300x198.jpg" alt="1" width="350" height="231" />Opinando che il proprietario del veicolo parcheggiato ed indirettamente danneggiato da due vetture coinvolte in uno scontro non potesse ottenere il risarcimento nei confronti di alcuno dei responsabili in qualità di proprietari ed assicuratori (questi ultimi aditi con azione diretta) se non provando a quale dei due conducenti delle vetture scontratesi fosse esclusivamente ascrivibile l&#8217;incidente, il giudice di pace ha in realtà posto a carico del danneggiato un onere probatorio che non gli competeva, giacchè qualsiasi concorrente nel fatto illecito dannoso, quale che sia il grado del suo apporto causale colposo, è comunque tenuto all&#8217;integrale risarcimento nei confronti del terzo danneggiato</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span id="more-1325"></span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Cass. civ. Sez. III, 25-05-2010, n. 12731</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Svolgimento del processo</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Alle 7 del mattino del (OMISSIS) l&#8217;autovettura Fiat 500 di D. D., parcheggiata in via dei (OMISSIS) in (OMISSIS), fu attinta da altra vettura a sua volta parcheggiata, che era stata a sua volta investita da due vetture coinvolte in uno scontro verificatosi mentre erano in movimento e di proprietà, l&#8217;una, di I.M. e, l&#8217;altra del ministero della difesa.<br />
Ottenuta dall&#8217;assicuratore della vettura del Ministero, Assitalia, la sola metà del danno di Euro 1610,00 reclamato per l&#8217;intero nei confronti dei proprietari e degli assicuratori dei veicoli coinvolti nello scontro, la D. li convenne tutti e quattro in giudizio domandandone la condanna solidale al risarcimento della parte di danno (Euro 805,00) non ancora indennizzata.<br />
La domanda è stata respinta dal giudice di pace di Roma con sentenza n. 33628/05, avverso la quale la D. ricorre per cassazione affidandosi ad un unico, articolato motivo.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Motivi della decisione</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Il ricorrente si duole che il giudice di pace abbia ritenuto che la domanda dovesse essere rigettata perchè l&#8217;attrice non aveva offerto la prova volta a superare la presunzione di concorso colposo stabilita dall&#8217;art. 2054 c.c., comma 2, e poichè aveva ritenuto che, essendo emerso che erano in sosta irregolare anche le altre vetture coinvolte nell&#8217;incidente mentre erano parcheggiate, se ne doveva dedurre che anche quella dell&#8217;attrice fosse stata parcheggiata in posizione irregolare.<br />
Il ricorso è manifestamente fondato.<br />
Benchè non la violazione in sè dell&#8217;art. 2054 c.c., comma 2, (pure di assoluta evidenza, giacchè la disposizione normativa non si attaglia al caso di una vettura parcheggiata ed attinta da due vetture che si siano fra loro scontrate) possa venire nella specie in rilievo, trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace con giudizio necessariamente di equità in relazione al valore della controversia, tuttavia risulta nella specie violato il principio informatore della materia posto dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c., secondo il quale chi subisce un danno ingiusto per fatto colposo imputabile a più persone ha diritto al risarcimento integrale del danno (ex art. 2043 c.c.) nei confronti di ognuno di loro (ex art. 2055 c.c., in tema di responsabilità solidale).<br />
Opinando che il proprietario del veicolo parcheggiato ed indirettamente danneggiato da due vetture coinvolte in uno scontro non potesse ottenere il risarcimento nei confronti di alcuno dei responsabili in qualità di proprietari ed assicuratori (questi ultimi aditi con azione diretta) se non provando a quale dei due conducenti delle vetture scontratesi fosse esclusivamente ascrivibile l&#8217;incidente (quindicesima riga della sentenza impugnata), il giudice di pace ha in realtà posto a carico del danneggiato un onere probatorio che non gli competeva, giacchè &#8220;qualsiasi concorrente nel fatto illecito dannoso, quale che sia il grado del suo apporto causale colposo, è comunque tenuto all&#8217;integrale risarcimento nei confronti del terzo danneggiato&#8221;.<br />
Va soggiunto che il pur improprio riferimento del giudice di pace all&#8217;art. 2054 c.c., comma 2, varrebbe a rendere ancora più evidente la violazione dell&#8217;enunciato principio ove quel riferimento fosse inteso nel senso che il giudice di pace aveva ritenuto che entrambi avessero concorso alla produzione dell&#8217;evento dannoso nei confronti del terzo. Sta comunque il fatto che, per poter rigettare la domanda, sarebbe stato necessario che il giudice di pace avesse potuto affermare che lo scontro tra i due veicoli non era avvenuto per colpa di alcuno dei due conducenti, in esito alla prova liberatoria che ognuno dei convenuti sarebbe stato tenuto a dare - ex art. 2054 c.c., comma 1 (e non 2), - per andare esente da responsabilità nei confronti del terzo (l&#8217;attore).<br />
La sentenza va dunque cassata per tale assorbente ragione, con rinvio al giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante, che si atterrà al sopra enunciato principio informatore della materia e regolerà anche le spese del giudizio di Cassazione.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">P.Q.M.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Roma in persona di diverso giudicante.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1325</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Non è reato l&#8217;uso di un contrassegno invalidi intestato ad altra persona</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1305</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 04:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Lagreca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Codice strada]]></category>

		<category><![CDATA[altra]]></category>

		<category><![CDATA[area]]></category>

		<category><![CDATA[contrassegno]]></category>

		<category><![CDATA[contravvenzione]]></category>

		<category><![CDATA[firenze]]></category>

		<category><![CDATA[intestato]]></category>

		<category><![CDATA[invalidi]]></category>

		<category><![CDATA[parcheggiata]]></category>

		<category><![CDATA[pedonale]]></category>

		<category><![CDATA[persona]]></category>

		<category><![CDATA[reato]]></category>

		<category><![CDATA[tribunale]]></category>

		<category><![CDATA[vettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Parcheggiata la propria auto all&#8217;interno di una zona pedonale urbana ed avendo esposto sul cruscotto della stessa il contrassegno per invalidi rilasciato dal comune di Bagno a Ripoli alla suocera, veniva denunciato per violazione degli articoli 56 e 494 e 640 c.p. e contravvenzionato ai sensi dell&#8217;articolo 158 del codice della strada. 

Il GIP presso il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img class="alignleft size-full wp-image-1321" style="border: 4px solid white;" title="area" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/area.jpg" alt="area" width="330" height="440" />Parcheggiata la propria auto all&#8217;interno di una zona pedonale urbana ed avendo esposto sul cruscotto della stessa il contrassegno per invalidi rilasciato dal comune di Bagno a Ripoli alla suocera, veniva denunciato per violazione degli articoli 56 e 494 e 640 c.p. e contravvenzionato ai sensi dell&#8217;articolo 158 del codice della strada. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
Il GIP presso il Tribunale di Firenze, con provvedimento emesso in data 2 settembre 2009, convalidava il sequestro e disponeva il sequestro preventivo del contrassegno. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 28 settembre 2009, escludeva che nei fatti potesse ravvisarsi il delitto di cui all&#8217;articolo 494 c.p., essendosi l&#8217;indagato limitato ad esporre il contrassegno, riteneva ravvisabile la violazione amministrativa di cui all&#8217;articolo 188 codice della strada e revocava il sequestro. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze deduceva la violazione di legge essendo nei fatti ravvisabile la violazione dell&#8217;articolo 494 c.p. perché con la esposizione del contrassegno si era attribuito il falso stato di accompagnatore di persona invalida, ciò perché per integrare detto reato è sufficiente un comportamento positivo suscettivo di trarre in inganno.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
La Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dal Pubblico Ministero.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1305"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1307" title="screenshot11" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/screenshot11.jpg" alt="screenshot11" width="600" height="501" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1310" title="screenshot21" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/screenshot21.jpg" alt="screenshot21" width="611" height="473" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1312" title="screenshot31" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/screenshot31.jpg" alt="screenshot31" width="614" height="419" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1313" title="screenshot4" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/screenshot4.jpg" alt="screenshot4" width="623" height="543" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1314" title="screenshot5" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/screenshot5.jpg" alt="screenshot5" width="627" height="403" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1315" title="screenshot6" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/screenshot6.jpg" alt="screenshot6" width="620" height="529" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1316" title="screenshot7" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/screenshot7.jpg" alt="screenshot7" width="620" height="357" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1317" title="screenshot8" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/screenshot8.jpg" alt="screenshot8" width="584" height="563" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1305</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coniugi separati utilizzo di più unità catastali e applicazione ICI</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1299</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1299#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Gazzea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>

		<category><![CDATA[agevolazione]]></category>

		<category><![CDATA[casa]]></category>

		<category><![CDATA[contigue]]></category>

		<category><![CDATA[ici]]></category>

		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>

		<category><![CDATA[prima]]></category>

		<category><![CDATA[unita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agevolazione ICI per l&#8217;abitazione principale spetta per entrambe le unità immobiliari, contigue ma catastalmente distinte, di proprietà, una per ciascuno, di due coniugi in regime di separazione di beni, che le abbiano adibite entrambi a dimora principale. Ai fini Ici, difatti,  il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come &#8220;abitazione principale&#8221; non costituisce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1300" style="border: 4px solid white;" title="app" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/app-300x234.jpg" alt="app" width="300" height="234" />L&#8217;agevolazione ICI per l&#8217;abitazione principale spetta per entrambe le unità immobiliari, contigue ma catastalmente distinte, di proprietà, una per ciascuno, di due coniugi in regime di separazione di beni, che le abbiano adibite entrambi a dimora principale. Ai fini Ici, difatti,  il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come &#8220;abitazione principale&#8221; non costituisce ostacolo all&#8217;applicazione, per tutte, dell&#8217;aliquota prevista per l&#8217;&#8221;abitazione principale&#8221;, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, <span style="text-decoration: underline;">assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali, ma la prova dell&#8217;effettiva utilizzazione ad &#8220;abitazione principale&#8221; dell&#8217;immobile complessivamente considerato</span>, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell&#8217;art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, una sola volta per tutte le unità.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La Suprema Corte ha così accolto il ricorso avanzato da uno dei due coniugi, secondo cui la CTR piemontese avrebbe erroneamente ritenuto che, nell&#8217;ipotesi in cui un nucleo familiare viva in diverse unità immobiliari contigue ma catastalmente distinte, la detrazione prevista dall&#8217;art. 8, D.Lgs. n. 504 del 1992 spetti una sola volta e in riferimento ad una sola unità catastale tra quelle utilizzate quale dimora abituale.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span id="more-1299"></span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Cass. civ. Sez. V, 19-05-2010, n. 12269</span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Svolgimento del processo</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">G.P. ricorre per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria di Torino, di cui in epigrafe, che, provvedendo sull&#8217;appello da lei proposto, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato respinto il ricorso da lei avanzato contro gli avvisi di liquidazione ICI notificatile per gli anni 19998, 1999, 2000 e 2001 per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8. La contribuente premette di essere proprietaria nel comune di Grugliasco di un&#8217;unità immobiliare, adibita ad abitazione principale e di essere coniugata in regime di separazione di beni con il sig. N., a sua volta proprietario di un&#8217;unità immobiliare collocata nello medesimo stabile e piano ed adibita dallo stesso ad abitazione principale, censura l&#8217;impugnata sentenza, con un unico motivo di ricorso, per avere la stessa ritenuto che nel caso in cui un nucleo familiare viva in diverse unità immobiliari contigue, ma catastalmente distinte, la detrazione prevista dalla norma compete una sola volta ed in riferimento ad una sola unità catastale tra quelle utilizzate quale dimora abituale.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">L&#8217;intimato non ha controdedotto.</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
<strong>Motivi della decisione</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La contribuente, con un motivo unico, ha censurato l&#8217;impugnata sentenza per la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la stessa negato che, nell&#8217;ipotesi di due coniugi in regime di separazione di beni, proprietari ciascuno di una unità immobiliare logisticamente adiacenti l&#8217;una all&#8217;altra, adibite entrambe a dimora principale, sia applicabile a ciascuno la detrazione prevista da tale norma.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Tale censura è fondata in applicazione del principio già affermato da questa Corte (Cass. n. 25902 del 2008; in senso conforme n. 25731 del 2009;) &#8220;In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all&#8217;applicazione, per tutte, dell&#8217;aliquota agevolata prevista per l&#8217;abitazione principale (agevolazione trasformatasi in totale esenzione, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, ex art. 1, a decorrere dal 2008), sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l&#8217;effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell&#8217;immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità&#8221;. La Corte con la sentenza richiamata ha ritenuto che il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale, in proprietà della medesima persona, come &#8220;abitazione principale&#8221; non costituisce ostacolo all&#8217;applicazione, per tutte, dell&#8217;aliquota prevista per l&#8217;&#8221;abitazione principale&#8221; ed ha fatto discendere tale principio come si legge nella parte motiva della stessa, dal favore del legislatore per l&#8217;&#8221;abitazione principale&#8221; (che si ricava ulteriormente del D.L. n. 86 del 2005, art. 5 bis, comma 4, convertito nella L. n. 148 del 2005, con il quale, al dichiarato &#8220;fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale&#8221;, si e concesso ai Comuni la facoltà di &#8220;deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell&#8217;imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario) il cui concetto non risulta necessariamente legato a quello D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, comma 1, lett. a), di &#8220;unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio&#8221; (poi &#8220;catasto dei fabbricati&#8221;) nè è, di conseguenza, limitato ad una sola unità come identificata catastalmente, ma viene in rilievo esclusivamente per la speciale considerazione, da parte del legislatore, dello specifico uso quale &#8220;abitazione principale&#8221; dell&#8217;immobile nel suo complesso.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Nel suddetto contesto normativo il principio così enunciato può trovare applicazione anche nell&#8217;ipotesi in cui due unità immobiliari contigue siano di proprietà, una per ciascuno, di due coniugi che le abbiano entrambe destinate ad abitazione principale; una interpretazione contraria non sarebbe rispettosa della evidenziata finalità legislativa di ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti ad &#8220;abitazione principale&#8221;, confermata dalla recentissima previsione (&#8221;a decorrere dall&#8217;anno 2008&#8243;) dell&#8217;&#8221;esenzione&#8221; totale dell&#8217;imposta de qua sull&#8217;abitazione principale, disposta dal D.L. 21 maggio 2008, n. 93, art. 1. Di conseguenza - essendo pienamente mutuabile la ratio che sorregge le statuizioni di questa Corte (Cass. 1^, 22 gennaio 1998 n. 563, seguita da 1^, 3 giugno 1998 n. 5433 e, di recente, da trib.: 10 dicembre 2002 n. 17580; 24 novembre 2006 n. 24986; 25 febbraio 2008 n. 4739) in tenia di agevolazioni c.d. per l&#8217;acquisto della &#8220;prima casa&#8221;, previste dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6 - deve affermarsi il principio secondo cui ai fini dell&#8217;imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come &#8220;abitazione principale&#8221;,anche se di proprietà non di un solo coniuge ma di ciascuno dei due in regime di separazione dei beni, non costituisce ostacolo all&#8217;applicazione, per tutte, dell&#8217;aliquota prevista per l&#8217;&#8221;abitazione principale&#8221;, sempre che (cfr. analogamente, per l&#8217;agevolazione &#8220;prima casa&#8221;, Cass. n. 563 del 1998, cit.) il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell&#8217;effettiva utilizzazione come &#8220;abitazione principale&#8221; dell&#8217;immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell&#8217;art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità in presenza dei requisiti di legge.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Da tanto deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa, siccome bisognevole dei conferenti accertamenti fattuali, deve essere rinviata a sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, diversa da quella che ha pronunciato tale decisione, affinchè, provvedendo anche sulle spese, decida l&#8217;appello del contribuente facendo applicazione del principio di diritto innanzi affermato.</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
<strong>P.Q.M.</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1299</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Patrocinio a spese dello Stato</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1288</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1288#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Lagreca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Storie vere]]></category>

		<category><![CDATA[416-bis]]></category>

		<category><![CDATA[associazione]]></category>

		<category><![CDATA[contraria]]></category>

		<category><![CDATA[corte]]></category>

		<category><![CDATA[costituzionale]]></category>

		<category><![CDATA[mafiosa]]></category>

		<category><![CDATA[patrocinio]]></category>

		<category><![CDATA[prova]]></category>

		<category><![CDATA[spese]]></category>

		<category><![CDATA[stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[


SENTENZA N. 139
ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1290 aligncenter" title="cic1" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/cic1.jpg" alt="cic1" width="460" height="287" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-1291   alignleft" title="screenshot2" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/screenshot2.jpg" alt="screenshot2" width="600" height="271" /></p>
<p><span id="more-1288"></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">SENTENZA N. 139</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ANNO 2010</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
REPUBBLICA ITALIANA</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">LA CORTE COSTITUZIONALE</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ha pronunciato la seguente</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">SENTENZA</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promossi dal Tribunale di Catania con ordinanza del 17 luglio 2009 e dal Tribunale di Lecce (sezione distaccata di Campi Salentina) con ordinanza del 26 marzo 2009, rispettivamente iscritte ai nn. 299 e 301 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2009.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Ritenuto in fatto</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1. - Il Tribunale di Catania in composizione monocratica, con ordinanza del 17 luglio 2009 (r.o. n. 299 del 2009), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui - avuto riguardo ai soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis del codice penale, 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell&#8217;articolo 80, e 74, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l&#8217;attività delle associazioni previste dallo stesso articolo - esclude la possibilità di dimostrare, ai fini dell&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l&#8217;indisponibilità di un reddito superiore ai limiti indicati nell&#8217;art. 76, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Il giudice rimettente è chiamato a valutare il reclamo proposto dall&#8217;interessato, già in precedenza ammesso a fruire del patrocinio a spese dello Stato, nei confronti del provvedimento con il quale il Tribunale di Catania, preso atto dell&#8217;esistenza a suo carico di una precedente condanna irrevocabile per il delitto di cui all&#8217;art. 416-bis cod. pen., ha disposto la revoca del beneficio. Ciò in applicazione del comma 4-bis dell&#8217;art. 76 del testo unico in materia di spese di giustizia, introdotto dall&#8217;art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Il giudice a quo osserva, in punto di rilevanza, come la revoca dell&#8217;ammissione sia stata correttamente disposta, con il provvedimento oggetto di reclamo, alla luce della previsione contenuta nell&#8217;art. 112, comma 1, lettera d), dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui, entro i cinque anni successivi alla definizione del processo, il giudice provvede a revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso constati la mancanza, «originaria o sopravvenuta», delle relative condizioni di reddito. In particolare, anche la presunzione negativa introdotta con il d.l. n. 92 del 2008 dovrebbe essere apprezzata nella valutazione sulla perdurante ammissibilità del beneficio.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Non potrebbe essere accolta, a tale ultimo proposito, la tesi prospettata dalla difesa del reclamante, fondata sull&#8217;asserita «natura sostanziale» della norma censurata e dunque sulla sua irretroattività secondo il disposto dell&#8217;art. 2 cod. pen. La legge sul patrocinio a spese dell&#8217;Erario, osserva il rimettente, impone una valutazione «dinamica» dei requisiti reddituali, e la normativa di nuova introduzione influisce sull&#8217;accertamento dei redditi in questione.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Poste tali premesse, il giudice a quo ritiene che l&#8217;introduzione di una presunzione iuris et de iure circa il superamento del reddito compatibile con il beneficio contrasti con il dettato costituzionale.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Dopo aver richiamato, in particolare, il disposto del terzo comma dell&#8217;art. 24 Cost., il rimettente sottolinea come la Corte costituzionale abbia stabilito che la difesa dei non abbienti è oggetto di un interesse generale, oltre che soggettivo, tanto che non rilevano le ragioni concrete dell&#8217;indisponibilità di un reddito adeguato (sono citate le sentenze n. 144 del 1992, n. 139 del 1998 e n. 33 del 1999). La Corte di cassazione, dal canto suo, avrebbe posto in luce la particolare cogenza, nei giudizi penali, dell&#8217;interesse pubblico ad una piena esplicazione del diritto di difesa (è richiamata la sentenza delle Sezioni unite penali n. 25 del 24 novembre 1999).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Chiarito il rango costituzionale del diritto all&#8217;assistenza tecnica dei non abbienti, il giudice a quo rileva come la presunzione introdotta dal legislatore discrimini ingiustificatamente tra coloro che siano stati condannati per i delitti indicati nella norma censurata e persone che siano state condannate per reati diversi. La differenza di trattamento non potrebbe essere giustificata «con il solo riferimento al maggior allarme sociale derivante dalla commissione dei delitti» compresi nell&#8217;elenco dello stesso comma 4-bis dell&#8217;art. 76. D&#8217;altra parte, se il legislatore avesse inteso semplicemente escludere i soggetti in questione dall&#8217;accesso al beneficio, l&#8217;avrebbe esplicitamente disposto, secondo il modello già applicato con riguardo ad alcuni reati tributari (art. 91 del d.P.R. n. 115 del 2002).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">I principi di uguaglianza e ragionevolezza sarebbero violati anche sotto altri profili. Sarebbe ingiustificato, anzitutto, il diverso trattamento istituito tra gli appartenenti ad associazioni criminali: infatti, riguardo ai componenti delle associazioni di tipo mafioso e delle associazioni finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, la norma censurata introduce una presunzione generalizzata di «abbienza», senza distinguere a seconda del ruolo, ed in particolare tra dirigenti e semplici partecipi; nel caso delle associazioni finalizzate al narcotraffico, invece, la citata presunzione colpisce unicamente organizzatori e dirigenti del sodalizio, posto il riferimento in via esclusiva al comma 1 dell&#8217;art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Non sarebbe ragionevole, secondo il rimettente, una differente valutazione del ruolo apicale in ragione delle diverse finalità perseguite dai gruppi criminali.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Del pari irragionevole sarebbe l&#8217;analogia di trattamento istituita tra i partecipi di un&#8217;associazione mafiosa ed i soggetti che abbiano «solo» commesso un reato avvalendosi delle condizioni previste dall&#8217;art. 416-bis cod. pen. od al fine di agevolare l&#8217;attività di una associazione di tipo mafioso. L&#8217;estensione del meccanismo presuntivo a soggetti non appartenenti al gruppo criminale, per quanto ad esso contigui, varrebbe a contraddire la stessa ratio dell&#8217;intervento legislativo.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La normativa censurata colliderebbe anche con l&#8217;art. 24, terzo comma, Cost., con l&#8217;art. 6, comma 3, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e con l&#8217;art. 14, comma 3, lettera d), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, che garantiscono ai non abbienti «la possibilità di accedere, comunque, alla difesa».</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La presunzione censurata avrebbe l&#8217;effetto concreto di escludere sempre, senza possibilità di eccezione, l&#8217;accesso di determinati soggetti al patrocinio, non già in forza della loro condizione di reddito, ma «in ragione delle risultanze del certificato del casellario giudiziale»: sarebbe inutile finanche la positiva documentazione della concreta indisponibilità di un reddito eccedente i limiti posti dalla legge per l&#8217;accesso al beneficio. Una condanna per un reato compreso nell&#8217;elenco dei precedenti preclusivi, specie se risalente, non sarebbe effettivamente significativa circa l&#8217;attuale condizione di «abbienza» dell&#8217;interessato, il quale, ad esempio, potrebbe essersi allontanato dall&#8217;ambiente criminale. Di conseguenza la norma censurata, almeno nella parte in cui non ammette il condannato a produrre elementi di prova utili a vincere la relativa presunzione, determinerebbe una lesione del diritto di difesa, sia con riguardo al terzo comma dell&#8217;art. 24 Cost., sia con riferimento al secondo comma della stessa norma, posto che l&#8217;accesso al patrocinio rappresenta lo strumento per il pieno ed effettivo esercizio del diritto in questione.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Il rimettente esclude, da ultimo, che i dubbi circa la legittimità della norma oggetto di censura possano essere superati attraverso una interpretazione «costituzionalmente orientata», che neghi il carattere assoluto della presunzione ed ammetta, dunque, la possibilità di una prova contraria. Sarebbero ostativi, in tal senso, sia il tenore letterale della disposizione, sia la chiara intenzione del legislatore (desunta, nella specie, dai lavori preparatori delle assemblee parlamentari, ove si legge che la norma censurata «prevede l&#8217;esclusione del gratuito patrocinio per i condannati» riguardo a determinati reati).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2. - Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, con ordinanza del 26 marzo 2009 (r.o. n. 301 del 2009), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui esclude - con riguardo ai soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell&#8217;art. 80, e 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l&#8217;attività delle associazioni previste dallo stesso articolo - che il giudice possa verificare se il richiedente l&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato abbia ricavato redditi dal reato pregresso, e se tali redditi permangano, in misura superiore a quella fissata per l&#8217;accesso al patrocinio, nell&#8217;anno antecedente alla presentazione dell&#8217;istanza.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Il giudice a quo deve provvedere sulla richiesta dell&#8217;imputato di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e rileva che l&#8217;interessato è stato condannato con pronuncia irrevocabile per il delitto di associazione di tipo mafioso. Tale precedente, pur ricorrendo tutti gli ulteriori presupposti per l&#8217;accoglimento, imporrebbe il rigetto della domanda.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La norma censurata, secondo il rimettente, introduce una presunzione avente ad oggetto l&#8217;esistenza, l&#8217;ammontare e la durevolezza del reddito (pur illecito) prodotto da determinati delitti. Detta presunzione sarebbe assoluta, producendo gli stessi effetti di una diretta esclusione dal beneficio dei condannati per i reati in questione, così da elevare a prova insuperabile di «abbienza» una «norma di esperienza relativa» che, come tale, dovrebbe invece essere sottoposta alla verifica del caso concreto.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La regola di prova introdotta dal legislatore violerebbe il principio di uguaglianza sotto molteplici profili, proprio in quanto fondata su una presunzione irragionevole. I delitti associativi sono puniti anche quando non sia stato commesso alcun reato di attuazione del programma. Non ogni reato produce necessariamente un profitto e, comunque, non sempre i profitti conseguiti in ambito associativo vengono distribuiti fra tutti i componenti del gruppo criminale. Non potrebbe essere stabilito in via presuntiva, inoltre, che il reddito (illecito) conseguito al reato superi per quantità la soglia fissata per l&#8217;accesso al patrocinio. In ogni caso, dovrebbe essere dimostrata la disponibilità del reddito in questione nell&#8217;anno fiscale antecedente alla domanda, e la presunzione diverrebbe tanto più irragionevole quanto più lontani nel tempo risultino i fatti accertati con la sentenza di condanna (nel caso di specie, i fatti stessi risalgono a circa nove anni prima della domanda proposta nel giudizio a quo).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La disposizione censurata, in definitiva, comporterebbe una illegittima discriminazione tra i condannati per determinati reati e gli ulteriori instanti per l&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e produrrebbe, per i primi, una ingiustificata compressione del diritto di difesa.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio introdotto con l&#8217;ordinanza r.o. n. 301 del 2009, mediante atto depositato in data 5 gennaio 2010, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">L&#8217;applicazione della norma censurata presuppone, infatti, che la colpevolezza dell&#8217;interessato per i reati in essa indicati sia stata accertata con sentenza irrevocabile. D&#8217;altro canto, la presunzione circa la disponibilità di redditi incompatibili con l&#8217;accesso al beneficio - presunzione effettivamente insuperabile - sarebbe fondata su una «consolidata massima di esperienza», che documenta l&#8217;enormità dei profitti prodotti dal crimine organizzato. Il ricorso a meccanismi presuntivi sarebbe imposto proprio dal carattere illecito, e dunque clandestino, dei redditi in discussione.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Secondo la difesa erariale, la discrezionalità legislativa trova il limite della ragionevolezza e non quello della «certezza» delle conseguenze che vengono tratte da una determinata premessa. Sarebbe ingiustificato l&#8217;accollo da parte dello Stato degli oneri pertinenti alla difesa di soggetti la cui condizione di non «abbienza» appaia tale solo in forza dell&#8217;occultamento del patrimonio posseduto. La necessità di evitare questo effetto, che risulterebbe «odioso al comune sentire dei cittadini», giustificherebbe «il rischio che, in qualche sporadico caso, il reato commesso non abbia reso, in termini economici, i profitti consueti».</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Sarebbe anche ragionevole, sempre a parere dell&#8217;Avvocatura generale, la presunzione che i profitti ricavati dalle attività criminali indicate si risolvano «per molti anni» in redditi superiori ai limiti fissati per l&#8217;accesso al patrocinio, il che renderebbe irrilevante la questione del tempo intercorso tra la condanna e la successiva istanza di ammissione.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La normativa censurata, in realtà, sarebbe inserita in un più generale contesto di accentuata severità nel trattamento di reati ad elevato allarme sociale, anche sul piano delle regole processuali e dell&#8217;ordinamento penitenziario, in una logica di «doppio binario» la cui ammissibilità sarebbe stata asseverata tanto dalla Corte costituzionale che dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Considerato in diritto</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1. - I Tribunali di Catania e di Lecce (sezione distaccata di Campi Salentina), entrambi in composizione monocratica, sollevano questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui - avuto riguardo ai soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis del codice penale, 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell&#8217;art. 80, e 74, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l&#8217;attività delle associazioni previste dallo stesso articolo - esclude la possibilità di accertare, ai fini dell&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l&#8217;indisponibilità di un reddito superiore ai limiti indicati nell&#8217;art. 76, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1.1. - Secondo il Tribunale di Catania la norma censurata - stabilendo con presunzione assoluta che il reddito del condannato «si ritiene» superiore ai limiti fissati per l&#8217;accesso al patrocinio - contrasterebbe con l&#8217;art. 3 della Costituzione, anzitutto per la difformità di trattamento istituita, senza giustificazione, tra i soggetti condannati per reati indicati nella stessa norma e quelli condannati per reati diversi, ma di gravità comparabile. Sarebbero inoltre discriminati tra loro gli appartenenti con ruoli non apicali ad associazioni criminose, sul solo presupposto delle differenti finalità perseguite dalle rispettive organizzazioni e della conseguente, diversa qualificazione giuridica. Nello stesso tempo, la norma censurata assimilerebbe, senza alcuna giustificazione, i soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso e quelli che, pur avendo agito per favorire dette associazioni oppure avvalendosi delle connesse capacità di intimidazione, non siano stati partecipi delle relative organizzazioni criminali.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Il Tribunale di Catania prospetta anche una violazione del secondo comma dell&#8217;art. 24 Cost., nonché del terzo comma della medesima norma, evocato unitamente all&#8217;art. 6, comma 3, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed all&#8217;art. 14, comma 3, lettera d), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966. La norma censurata, in particolare, eluderebbe il diritto all&#8217;assistenza gratuita ed al pieno esercizio della difesa con riferimento a soggetti che, pur avendo in precedenza commesso un reato incluso nell&#8217;elenco contenuto nella norma stessa, non dispongano di un reddito adeguato.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">In ragione dei vizi denunciati, secondo il Tribunale, il comma 4-bis dell&#8217;art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 dovrebbe essere dichiarato illegittimo nella parte in cui non consente al richiedente, il quale sia stato in precedenza condannato con riguardo ad un reato «ostativo», di provare la mancata percezione di un reddito superiore ai limiti fissati nel primo comma dello stesso art. 76.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1.2. - Il Tribunale di Lecce (sezione distaccata di Campi Salentina) prospetta una violazione dell&#8217;art. 3 Cost. per l&#8217;asserita irragionevolezza della presunzione sottesa alla norma oggetto di censura, che accredita all&#8217;interessato, per l&#8217;anno fiscale antecedente alla sua istanza di patrocinio a spese dello Stato, un reddito superiore ai limiti di accesso. Ciò sebbene l&#8217;intervenuta condanna possa riguardare un reato non necessariamente produttivo di profitti nella misura indicata, o comunque non produttivo di redditi tali da legittimare la stessa presunzione a prescindere dal tempo intercorso tra il fatto criminoso e l&#8217;epoca di presentazione dell&#8217;istanza.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Secondo il rimettente, il denunciato contrasto con la Costituzione dovrebbe essere rimosso dichiarando illegittima la norma censurata nella parte in cui non consente al giudice di verificare se il reato cui si riferisce la condanna «ostativa» abbia davvero prodotto, con specifico riguardo all&#8217;anno antecedente alla richiesta del patrocinio, un reddito superiore ai limiti per l&#8217;accesso al beneficio.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2. - Le ordinanze di rimessione riguardano la stessa norma, e pongono questioni analoghe, di talché, al fine di una trattazione unitaria, è opportuna la riunione dei relativi procedimenti.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">3. - Le questioni sono fondate, nei termini di seguito specificati.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">3.1. - Preliminarmente occorre rilevare che la norma censurata contiene una presunzione di possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge, che, se ritenuta assoluta, non ammette la prova del contrario e rende pertanto inutili ed irrilevanti eventuali indagini del giudice, volte ad accertare le effettive condizioni economiche dell&#8217;imputato. Che si tratti di presunzione iuris et de iure emerge con chiarezza dal dato testuale della disposizione in oggetto: per i soggetti in essa indicati «il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti». Non sono stabiliti, nella norma in questione, condizioni e metodi per svolgere accertamenti, facoltativi od obbligatori, sul reddito del richiedente, ma si indica, con l&#8217;uso perentorio del presente indicativo, la conclusione cui il giudice deve pervenire, in base al semplice accertamento che l&#8217;imputato sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati elencati nella norma stessa. Si tratta, non senza qualche eccezione, di reati collegati alle associazioni a delinquere di stampo mafioso, alle associazioni finalizzate al narcotraffico ed al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">L&#8217;intento del legislatore è quello di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con le attività delittuose appena indicate, possano paradossalmente fruire del beneficio dell&#8217;accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale (art. 24, terzo comma), ai «non abbienti». Tale eventualità è resa più concreta dall&#8217;estrema difficoltà di accertare in modo oggettivo il reddito proveniente dalle attività delittuose della criminalità organizzata, a causa delle maggiori possibilità, per i partecipi delle relative associazioni, di avvalersi di coperture soggettive e di strumenti di occultamento delle somme di denaro e dei beni accumulati.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La stessa difesa dello Stato, che pur chiede il rigetto della questione, ammette il carattere insuperabile della preclusione di ogni accertamento nel caso concreto, derivante dalla natura assoluta della presunzione.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">L&#8217;interesse dei soggetti non abbienti che potrebbero restare privi della garanzia di un pieno esercizio del diritto di difesa, sacrificato secondo l&#8217;Avvocatura dello Stato in casi «sporadici», costituirebbe una sorta di bene cedevole nel bilanciamento necessario al fine di evitare un effetto «odioso al comune sentire dei cittadini», consistente nel pubblico impegno per la difesa di persone, responsabili di gravi reati, che solo apparentemente versano in una situazione di povertà.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">3.2. - Accertato che la disposizione censurata contiene una presunzione assoluta - presupposto sul quale i rimettenti escludono la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata - occorre mettere a confronto la norma in sé e per sé considerata, la sua ratio, come prima identificata, e le norme costituzionali invocate come parametri, vale a dire gli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4. - Questa Corte ha precisato che le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell&#8217;id quod plerumque accidit (sentenze n. 139 del 1982, n. 333 del 1991, n. 225 del 2008). In particolare, è stato posto in rilievo che l&#8217;irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia &#8220;agevole&#8221; formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (sentenza n. 41 del 1999).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4.1. - Nel caso di specie, occorre porsi la domanda se sia &#8220;agevole&#8221; formulare ipotesi in cui il reddito, superiore a quello minimo previsto dalla legge per accedere al gratuito patrocino, non sia nella effettiva disponibilità del soggetto richiedente, con la conseguenza che lo stesso si trovi nella impossibilità di assicurarsi un&#8217;adeguata difesa fiduciaria.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Occorre premettere, al fine indicato, che l&#8217;elenco di cui al comma 4-bis dell&#8217;art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 comprende anche reati non necessariamente riferibili, nella prospettiva del singolo autore, ad un contesto di criminalità organizzata. È il caso, ad esempio, di alcune ipotesi aggravate di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, che sono appunto comprese tra le fattispecie ostative ma non sono per se stesse significative di una stabile dedizione ad attività criminali particolarmente lucrose.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Ad ogni modo, pur se riguardata nella sua dimensione prevalente di norma relativa al crimine organizzato, la disposizione censurata non si sottrae ad un giudizio di irragionevolezza, per il carattere assoluto della presunzione introdotta.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Una prima conclusione in tal senso emerge dal dato, di comune esperienza e avvalorato dalla giurisprudenza ordinaria, secondo cui esiste una sensibile differenza tra la posizione ed il reddito dei capi delle associazioni criminali e la cosiddetta manovalanza del crimine, spesso compensata con somme di scarsa entità, che non consentono disponibilità economiche di consistenza tale da procurare ai percettori risorse adeguate a provvedere alla loro difesa in eventuali futuri processi.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">A questo proposito vengono in rilevo due considerazioni, che si combinano nella valutazione sulla legittimità costituzionale della norma censurata.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La prima è relativa alla illimitata durata nel tempo della preclusione all&#8217;accertamento dell&#8217;effettiva situazione economica dei soggetti che richiedono l&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La indistinta assimilazione di capi e gregari delle associazioni criminali ha l&#8217;effetto di applicare una misura eguale a situazioni che possono essere - e sono, nell&#8217;esperienza concreta - fortemente differenziate. La conseguenza è che, pur potendosi agevolmente ipotizzare casi di «non abbienza» per i semplici partecipi delle organizzazioni criminali, questi ultimi subiscono lo stesso trattamento dei loro capi, che dalle attività delittuose hanno tratto ingenti profitti, tali da assicurare disponibilità finanziarie per un più lungo periodo. La presunzione assoluta, nei casi indicati, produce l&#8217;effetto sostanziale di una impropria sanzione, per il fatto di appartenere o di essere appartenuto ad una organizzazione criminale, consistente nella limitazione indiscriminata nell&#8217;esercizio di un diritto fondamentale come quello di difesa.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Il legislatore mostra di essere consapevole della difficoltà di una completa assimilazione nel trattamento dei membri di un&#8217;organizzazione criminale, ed esclude che la presunzione colpisca anche i meri partecipi delle associazioni dedite al narcotraffico. Tutta da dimostrare rimane tuttavia una migliore, generalizzata situazione patrimoniale dei meri partecipi ad associazioni di tipo mafioso o dedite al contrabbando di tabacchi.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La seconda considerazione che si impone è quella relativa all&#8217;irrilevanza, ai fini della norma censurata, dei percorsi individuali successivi alla condanna definitiva per uno dei reati, che può essere molto risalente nel tempo - come nel caso del rimettente Tribunale di Lecce - senza che abbia rilievo un eventuale, accertato allontanamento del soggetto instante dal contesto criminale di maturazione del fatto.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Giova sottolineare che la presunzione assoluta opera per l&#8217;assistenza difensiva necessaria in processi aventi ad oggetto qualunque tipo di reato, anche del tutto eterogeneo rispetto alle attività della criminalità organizzata, con la conseguenza che non acquista alcun rilievo una eventuale estraneazione dalle associazioni criminali indicate nella norma. In casi del genere la regola presuntiva non trova conferma neppure nel possibile valore sintomatico della nuova imputazione, che d&#8217;altronde consisterebbe in un&#8217;accusa non ancora comprovata.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La presunzione in esame, estesa a tutti reati e senza limite di tempo, impedisce che si possa tener conto di un eventuale percorso di emancipazione dai vincoli dell&#8217;organizzazione criminale, perfino nell&#8217;ipotesi in cui il soggetto sia imputato di un reato, anche colposo, che nulla abbia a che fare con la criminalità organizzata. È agevole ipotizzare la situazione di disagio personale, economico e sociale, di chi, partecipe di una associazione di stampo mafioso, tenti il reinserimento nella società, incontri difficoltà a trovare lavoro e sconti, in vari campi della vita di relazione, la sua pregressa appartenenza e si trovi coinvolto in procedimenti penali, nei quali non possa esercitare una difesa adeguata - proprio per dimostrare la sua estraneità al crimine - a causa di una reale condizione di indigenza, il cui accertamento è precluso al giudice dalla norma censurata.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">A tutto ciò si deve aggiungere che tale norma esplica i propri effetti non soltanto quando il condannato sia chiamato a difendersi in un nuovo procedimento penale, ma anche nel caso del suo coinvolgimento in un processo civile, amministrativo, contabile o tributario, e dunque in situazioni prive del minimo significato, di natura anche soltanto indiziaria, circa l&#8217;attualità di un comportamento criminale.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4.2. - Finanche l&#8217;ottenuta riabilitazione non inciderebbe sull&#8217;esclusione perpetua dall&#8217;accesso al patrocinio a spese dello Stato. L&#8217;art. 178 cod. pen. stabilisce infatti che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che componente essenziale dell&#8217;effetto penale è la natura sanzionatoria dello stesso (Cass., Sezioni unite penali, sentenza 20 aprile 1994, n. 7); tale componente non sussiste nell&#8217;esclusione dal patrocinio, che trova la sua ratio, come già detto, nella presunzione che il soggetto condannato per reati collegati alla criminalità organizzata abbia lucrato dalla sua attività delittuosa in misura tale da renderlo privo del requisito del reddito inferiore al minimo stabilito dalla legge. Sarebbe del resto palesemente abnorme configurare come sanzione una compressione del diritto di difesa, per l&#8217;evidente assurdità di diminuire, per effetto di una condanna in sede penale, la possibilità di difendersi da successive azioni penali.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">In sintesi, la norma censurata imprime sui soggetti in essa indicati uno stigma permanente e incancellabile, che incide, comprimendolo, sul diritto fondamentale di difesa, così come configurato dall&#8217;art. 24, secondo e terzo comma, Cost.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">5. - Alle considerazioni di cui sopra si deve aggiungere il rilievo che il terzo comma dell&#8217;art. 24 Cost. contiene una prescrizione generale e incondizionata, che integra e completa quella del secondo comma, con l&#8217;effetto che l&#8217;accesso al patrocinio a spese dello Stato può essere diversamente regolato per i non abbienti solo in presenza di altri principi costituzionali da salvaguardare, per garantire la tutela di beni individuali o collettivi di pari meritevolezza. Questi ultimi, in ogni caso, non possono incidere sul pieno esercizio del diritto di difesa (l&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta com&#8217;è noto, oltre alla facoltà di scegliere un difensore di fiducia, la possibilità del ricorso a consulenti ed investigatori privati, ed un più favorevole regime per quanto attiene alle spese processuali).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Non occorre spendere molte parole per ricordare quanto l&#8217;attività delittuosa della criminalità organizzata provochi gravi lesioni dei diritti fondamentali dei cittadini e incida negativamente sulle condizioni di vita democratica e civile di intere comunità, determinando, di contro, cospicui arricchimenti per gli associati. Su questi presupposti sociali, il legislatore ben può introdurre discipline particolari, anche nella fruizione di diritti fondamentali, che tuttavia non possono mai risolversi nella pratica vanificazione degli stessi.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Nel caso di specie, non può ritenersi irragionevole che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma che l&#8217;appartenente ad una organizzazione criminale, come quelle indicate nella norma censurata, abbia tratto dalla sua attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ciò che contrasta con i principi costituzionali è il carattere assoluto di tale presunzione, che determina una esclusione irrimediabile, in violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost. Si deve quindi ritenere che la norma censurata sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui non ammette la prova contraria.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">6. - L&#8217;introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall&#8217;ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell&#8217;onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l&#8217;accesso al patrocinio. Spetterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di «non abbienza», e spetterà al giudice verificare l&#8217;attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Certamente non potrà essere ritenuta sufficiente una semplice auto-certificazione dell&#8217;interessato, peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al beneficio, poiché essa non potrà essere considerata «prova contraria», idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge. Sarà necessario, viceversa, che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l&#8217;effettiva situazione economico-patrimoniale dell&#8217;imputato.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Rispetto a tali elementi di prova, il giudice avrà l&#8217;obbligo di condurre una valutazione rigorosa e allo scopo potrà certamente avvalersi degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, anche di quelli, particolarmente penetranti, indicati all&#8217;art. 96, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002. La ratio della relativa previsione - che concerne le richieste di accesso al patrocino a spese dello Stato da parte degli imputati per uno dei reati previsti dall&#8217;art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale - è certamente valida anche per le fattispecie oggetto del presente giudizio.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">per questi motivi</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">LA CORTE COSTITUZIONALE</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">riuniti i giudizi,</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l&#8217;ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">F.to:</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Ugo DE SIERVO, Presidente</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Gaetano SILVESTRI, Redattore</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2010.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Il Direttore della Cancelleria</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">F.to: DI PAOLA</span> </span></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1288</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valore delle presunzioni nella determinazione assegno di divorzio</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1279</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1279#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Gazzea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>

		<category><![CDATA[assegno]]></category>

		<category><![CDATA[determinazione]]></category>

		<category><![CDATA[divorzile]]></category>

		<category><![CDATA[presunzioni]]></category>

		<category><![CDATA[prova]]></category>

		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[












La recente decisione della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. I, 23-04-2010, n. 9719) conferma la posizione della giurisprudenza di legittimità in ordine ai mezzi di prova esperibili per l&#8217;ammissione dell&#8217;assegno divorzile, con particolare riferimento alle presunzioni. Le dichiarazioni dei redditi dell&#8217;obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l&#8217;attribuzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignleft size-full wp-image-1281" title="assegno1" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/assegno1.jpg" alt="assegno1" width="600" height="342" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La recente decisione della Suprema Corte (<strong>Cass. civ. Sez. I, 23-04-2010, n. 9719</strong>) conferma la posizione della giurisprudenza di legittimità in ordine ai mezzi di prova esperibili per l&#8217;ammissione dell&#8217;assegno divorzile, con particolare riferimento alle presunzioni. Le dichiarazioni dei redditi dell&#8217;obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l&#8217;attribuzione o la quantificazione dell&#8217;assegno di divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie.<br />
Ricordando, infine, che in tema di presunzioni, è incensurabile in sede di legittimità l&#8217;apprezzamento del giudice di merito circa l&#8217;opportunità di fondare la decisione su tale mezzo di prova e circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1279"></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Cass.  civ. Sez. I, 23-04-2010, n. 9719</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Svolgimento del processo</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Con sentenza del 17.4.2007 il Tribunale di Livorno, dopo che con sentenza non definitiva aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra C.R. ed B.A., poneva a carico del C., con decorrenza dalla sua nomina a contrammiraglio, l&#8217;obbligo di corrispondere alla B. due assegni mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, dell&#8217;importo rispettivamente di Euro 1.500,00 per il mantenimento della medesima e di Euro 750,00 per il mantenimento del figlio Lorenzo ancora economicamente non indipendente nonchè, a carico di entrambi in egual misura, le spese straordinarie per il figlio (scolastiche e sanitarie non coperte dal S.S.N.).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Proponeva impugnazione il C. il quale, precisando di non rivestire il grado di contrammiraglio ma di capitano di vascello e di non riscuotere uno stipendio mensile di Euro 7.000,00 ma di Euro 3.030,00, chiedeva che gli assegni fossero determinati rispettivamente in Euro 550,00 ed in Euro 300,00.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Si costituiva la B., deducendo che correttamente il primo giudice aveva fatto riferimento al reddito lordo del C. suddiviso per dodici mensilità e precisando che in realtà il suo reddito era &#8220;omogeneizzato&#8221; al grado di contrammiraglio, grado che avrebbe conseguito dal (OMISSIS) con la conseguente percezione da tale data dello stipendio &#8220;omogeneizzato&#8221; di ammiraglio. Esponeva inoltre che lei non svolgeva alcuna attività lavorativa, nemmeno nel negozio della madre, ove si era limitata a sostituirla occasionalmente in caso di impedimento di quest&#8217;ultima senza ricavarne alcun reddito.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Proponeva infine appello incidentale, chiedendo la conferma dell&#8217;assegnazione della casa coniugale già disposta in sede di separazione e la decorrenza dell&#8217;assegno dalla data della &#8220;omogeneizzazione&#8221; dello stipendio del C..</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">All&#8217;esito del giudizio la Corte d&#8217;Appello di Firenze con sentenza del 25.1 - 12.2.2008 rigettava l&#8217;appello principale del C. ed, in accoglimento dell&#8217;incidentale, confermava la assegnazione alla B. della casa coniugale ed indicava la decorrenza dell&#8217;assegno dal (OMISSIS).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Dopo aver precisato che correttamente il Tribunale aveva fatto riferimento allo stipendio di cui il C. è titolare, indipendentemente dal grado rivestito, rilevava la Corte d&#8217;Appello che altrettanto correttamente aveva considerato il suo stipendio lordo e non già quello netto in quanto l&#8217;assegno percepito dalla B. viene gravata dalle tasse. Quanto all&#8217;assegnazione della casa coniugale, confermava la statuizione del Tribunale in considerazione della presenza del figlio non autosufficiente economicamente, come del resto in motivazione aveva già argomentato lo stesso Tribunale il quale aveva poi omesso la relativa statuizione in dispositivo. Escludeva infine che la B. svolgesse alcuna attività lavorativa retribuita presso il negozio della madre e fissava la decorrenza dell&#8217;assegno dal (OMISSIS), epoca in cui lo stipendio del C. era stato &#8220;omogeneizzato&#8221; a quello di contrammiraglio.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione C.R. che deduce dieci motivi di censura illustrati anche con memoria.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Resiste con controricorso, illustrato anch&#8217;esso con memoria, B.A..<br />
Motivi della decisione</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Con il primo ed il secondo motivo di ricorso C.R., denunciando violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nonchè vizio di motivazione, lamenta che la Corte d&#8217;Appello non abbia considerato che incombe al coniuge richiedente l&#8217;onere di provare l&#8217;impossibilità di prestare un&#8217;attività lavorativa e di produrre in tal modo un proprio reddito, specie in presenza di un&#8217;accertata capacità lavorativa della medesima di cui si da atto nella stessa sentenza.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione. Lamenta che la Corte d&#8217;Appello, nella valutazione delle prove relative all&#8217;attività lavorativa svolta dalla B. nell&#8217;esercizio commerciale della madre, abbia attribuito prevalente attendibilità a quest&#8217;ultima che aveva fatto riferimento solo ad una sua presenza sporadica e gratuita nonchè al teste M.F., mentre abbia disatteso, nonostante fossero indifferenti alla causa, gli altri testi escussi ( D. e Co.) nonchè la relazione investigativa, munita di documentazione fotografica, allegata agli atti.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Con il quarto ed il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell&#8217;art. 230 bis C.C., sostenendo che, qualora non sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato, l&#8217;attività prestata dalla B. nell&#8217;esercizio della madre dovrebbe considerarsi svolta nell&#8217;ambito della impresa familiare che si presume fino a prova contraria e per la quale è sufficiente la continuità dell&#8217;apporto e non anche della presenza in azienda.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Con il decimo motivo infine il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all&#8217;art. 143 c.c., L. n. 898 del 1970, art. 5, e art. 115 c.p.c.. Sostiene che la Corte d&#8217;Appello ha riconosciuto l&#8217;obbligo di corresponsione dell&#8217;assegno divorzile senza considerare che la richiedente non ha fornito alcuna prova in ordine all&#8217;impossibilità di procurarsi un proprio reddito.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Gli esposti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente riguardando l&#8217;esistenza di una supposta attività lavorativa svolta dalla B. e la sua conseguente capacità di guadagno, sono infondati.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Va innanzitutto rilevato, con riferimento al primo motivo, che indubbiamente in linea di principio incombe sul coniuge che richiede l&#8217;assegno di mantenimento la prova in ordine al suo stato di bisogno o comunque ad una situazione non adeguata al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, ma una tale prova non necessariamente deve essere fornita in modo specifico, essendo sufficiente, anche per il suo contenuto negativo, che venga desunta implicitamente da tutte le risultanze emerse. Ed al riguardo la Corte d&#8217;Appello ha sottolineato come l&#8217;unica circostanza addotta dal ricorrente è costituita da una pretesa attività lavorativa che la moglie eserciterebbe nel negozio gestito dalla madre.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Ristretto l&#8217;accertamento entro tale ambito, la sentenza impugnata ha escluso, dopo aver esaminato le prove testimoniali, l&#8217;esistenza di una tale attività sulla base di una valutazione di merito che si sottrae, in quanto tale, al sindacato di legittimità, essendo immune da vizi logici e giuridici l&#8217;argomentazione sulla inidoneità delle raccolte deposizioni al raggiungimento della prova. Al riguardo infatti è stata sottolineata la presenza di testimonianze contrastanti fra cui quella più favorevole alla tesi del ricorrente fa riferimento a saltuarie osservazioni effettuate dall&#8217;esterno del negozio ove la B. avrebbe servito dei clienti, mentre altre si riferiscono unicamente all&#8217;aiuto dato alla madre per alzare ed abbassare la saracinesca all&#8217;apertura ed alla chiusura del negozio.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Del resto, anche ammessa una qualche forma di attività lavorativa, trattandosi di prestazioni compiute in favore della madre, non viene meno, anche in difetto di convivenza, la presunzione di gratuità che caratterizza prestazioni del genere in quanto normalmente svolte &#8220;affectionis vel taenevolentiae causa&#8221;, con la conseguenza che spettava al ricorrente la prova rigorosa della presenza degli elementi costitutivi della subordinazione e dalla onerosità malgrado lo stretto vincolo di sangue esistente fra la madre e la figlia.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Nè infine può sostenersi, come invece deduce il ricorrente, che la moglie sarebbe in grado di svolgere un&#8217;attività lavorativa, trattandosi di una affermazione del tutto astratta ed in ogni caso non autosufficiente in quanto non tiene conto dell&#8217;età non più giovane della donna (nata nel (OMISSIS)), della situazione del mercato del lavoro e dell&#8217;assoluta mancanza di professionalità di cui nemmeno il ricorrente offre utili indicazioni di segno contrario.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Quanto infine al quarto ed al quinto motivo di ricorso con cui si sostiene la configurabilità dell&#8217;impresa familiare prevista dall&#8217;art. 230 bis c.c., la censura è in primo luogo inammissibile perchè nuova, non risultando dalla sentenza impugnata che tale istituto sia stato richiamato in sede di merito e non essendo stato dedotto con il presente ricorso che la Corte d&#8217;Appello ne abbia omesso l&#8217;esame nonostante un&#8217;espressa deduzione al riguardo con il motivo d&#8217;appello. A tale specifico fine sarebbe stato necessario infatti accertare in punto di fatto la presenza di due condizioni costituite dallo svolgimento da parte del partecipante di un&#8217;attività lavorativa continuativa, di cui peraltro si è sopra esclusa la sussistenza, e dall&#8217;accertamento della produttività procurata dal lavoro del partecipante medesimo.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Con il sesto ed il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e dell&#8217;art. 143 c.c., u.c., e art. 148 c.c., comma 1, nonchè vizio di motivazione. Sostiene che dette norme, facendo riferimento alle capacità patrimoniali del soggetto obbligato, riguardano il reddito netto, depurato cioè dalle imposte, in quanto tale è l&#8217;utilità patrimoniale che ciascuno apporta per il sostentamento dei familiari. Deduce inoltre l&#8217;erroneità dell&#8217;affermazione della Corte d&#8217;Appello - secondo cui il riferimento al reddito lordo sarebbe giustificato dal fatto che anche l&#8217;importo determinato a favore della B. è al lordo in quanto gravato a sua volta dall&#8217;imposizione fiscale - osservando che l&#8217;assegno di mantenimento a favore del figlio non è gravato da alcuna imposta (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, lett. b) e quello divorzile, essendo l&#8217;imposta progressiva, è assoggettato ad un&#8217;aliquota inferiore.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Con l&#8217;ottavo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, lamentando che la Corte d&#8217;Appello, nel determinare l&#8217;importo dei due assegni, non abbia tenuto dell&#8217;assegnazione alla controparte della casa coniugale che rappresenta pur sempre un&#8217;utilità economica di cui egli non può fruire, con conseguente necessità da parte sua di reperire un altro alloggio.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Le riferite censure, riguardanti i criteri adottati dalla Corte d&#8217;Appello per la determinazione dell&#8217;assegno divorzile, sono fondati.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell&#8217;assegno a favore dell&#8217;altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo in perfetta corrispondenza con la situazione che si verifica in costanza di matrimonio in cui sul reddito netto la famiglia fa affidamento e sul quale ogni possibilità di spesa viene rapportata.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Nè può considerarsi giuridicamente corretta la giustificazione fornita dalla Corte d&#8217;Appello a sostegno del suo convincimento e cioè che l&#8217;assegno viene corrisposto in definitiva al lordo della somma che su di esso dovrà essere corrisposta a titolo d&#8217;imposta, potendo tutto ciò in definitiva incidere sulla concreta determinazione di un tale assegno e non già sul parametro di riferimento costituito, per quanto riguarda il soggetto obbligato, dalle risorse per lui disponibili.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Quanto alla censura di cui all&#8217;ottavo motivo, relativa all&#8217;incidenza dell&#8217;assegnazione della casa coniugale, devesi in primo luogo escludere il carattere di novità espresso dal controricorrente, trattandosi di un&#8217;argomentazione di carattere giuridico inserita nell&#8217;ambito della censura relativa alla determinazione dell&#8217;assegno divorzile.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Sul merito della questione si osserva che l&#8217;assegnazione della casa coniugale al coniuge che non è nè proprietario nè titolare di altro diritto reale sul bene non può prescindere dalla presenza, quale indefettibile presupposto, dell&#8217;affidamento a detto coniuge di figli minori od economicamente non autosufficienti al fine di assicurare loro la permanenza nell&#8217;ambiente in cui fino ad allora sono vissuti e di non sottoporli ad un ulteriore trauma oltre a quello conseguente alla separazione dei genitori.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Diversa questione è però quella di valutare, in sede di determinazione dell&#8217;assegno di divorzio, l&#8217;incidenza che una tale assegnazione comporta sulle condizioni economiche dei coniugi e di trame le dovute conseguenze in caso di un&#8217;apprezzabile rilevanza.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Nella sentenza impugnata manca del tutto un tale riferimento che dovrà essere compiuto dal giudice di rinvio il quale, nel determinare l&#8217;assegno di divorzio tenendo presente il reddito netto del coniuge obbligato, dovrà tener conto altresì della necessità da parte del medesimo di reperire un&#8217;abitazione adeguata.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Con il nono motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all&#8217;art. 155 c.c., u.c.. Lamenta che la Corte d&#8217;Appello, senza fornire alcuna motivazione, non abbia richiesto, nonostante fosse stata avanzata specifica domanda, indagini alla Polizia Tributaria per accertare l&#8217;esatta entità dei redditi della B..</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La censura è infondata.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">L&#8217;esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali con l&#8217;ausilio, se del caso, della polizia tributaria, come previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed incontra l&#8217;unico limite nell&#8217;impossibilità da parte del giudice medesimo di rigettare la domanda sul rilievo della mancata dimostrazione dei reciproci assunti sulle rispettive condizioni economiche in quanto in tal caso egli ha l&#8217;obbligo di disporre accertamenti anche d&#8217;ufficio, avvalendosi pure della Polizia Tributaria (Cass. 10344/05; Cass. 8417/00; Cass. 6087/96).</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Nel caso in esame però si è fuori da una tale ipotesi, essendo il giudice di merito pervenuto alle sue conclusioni nel convincimento che la B. fosse del tutto priva di reddito ed in presenza della documentazione relativa ai redditi del marito.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">L&#8217;impugnata sentenza deve essere quindi cassata in relazione ai motivi accolti (sesto settimo ed ottavo) con rinvio, anche per le spese, alla Corte d&#8217;Appello di Firenze in diversa composizione la quale si uniformerà ai principi accolti, che richiedono nella determinazione dell&#8217;assegno divorzile il riferimento al reddito netto dell&#8217;obbligato ed una salutazione sull&#8217;incidenza che l&#8217;assegnazione della casa coniugale comporta sulle condizioni economiche del soggetto beneficiario e di quello obbligato.<br />
P.Q.M.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il sesto, il settimo e l&#8217;ottavo motivo di ricorso. Rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d&#8217;Appello di Firenze in diversa composizione</span>.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1279</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pagare in misura ridotta preclude il ricorso</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1273</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1273#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Lagreca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Codice strada]]></category>

		<category><![CDATA[avverso]]></category>

		<category><![CDATA[contestazione]]></category>

		<category><![CDATA[impedisce]]></category>

		<category><![CDATA[misura]]></category>

		<category><![CDATA[multa]]></category>

		<category><![CDATA[pagare]]></category>

		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

		<category><![CDATA[ridotta]]></category>

		<category><![CDATA[verbale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. &#8220;pagamento in misura ridotta&#8221; di cui all&#8217;art. 202, D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l&#8217;accettazione della sanzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img class="alignleft size-full wp-image-1274" style="float: left; border: 3px solid white;" title="sisifo" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/sisifo.jpg" alt="sisifo" width="243" height="258" /></span></span><span style="font-size: medium;"></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. &#8220;pagamento in misura ridotta&#8221; di cui all&#8217;art. 202, D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l&#8217;accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest&#8217;ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell&#8217;art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. L&#8217;intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l&#8217;esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la &#8220;condictio indebiti&#8221; e l&#8217;&#8221;actio damni&#8221; riconducibili all&#8217;avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Da ricordare, tuttavia, la decisione della <a href="http://www.studiolegalelagreca.it/?p=81" target="_blank">Suprema Corte n. 3948/2008</a>.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span id="more-1273"></span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Cass. civ. Sez. II, 26-05-2010, n. 12899</span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Svolgimento del processo - Motivi della decisione</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1. - Il Comune di Torre Annunziata impugna la sentenza n. 150 del 2006 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, pubblicata il 20 gennaio 2006 e mai notificata, con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dall&#8217;odierno intimato, C.F., nei suoi confronti in relazione ad una contravvenzione al Codice della Strada ritenuta illegittima, ma regolarmente pagata. Al riguardo l&#8217;odierno intimato osservava che solo successivamente al pagamento dell&#8217;oblazione aveva avuto notizie della irregolarità dell&#8217;apparecchiatura utilizzata dal Comune per accertare la violazione (FhotoRed F17A senza omologazione utilizzato per presidiare un impianto semaforico non assistito da personale).<br />
2. - Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ritenendo, da un lato che il pagamento della somma portata dall&#8217;ordinanza ingiunzione non comportava di per sè l&#8217;acquiescenza allo stesso (citando all&#8217;uopo Cass. 2004 n. 3735) e, dall&#8217;altro, che il provvedimento sanzionatorio risultava illegittimo, poichè l&#8217;apparecchiatura in questione non poteva essere utilizzata senza operatore prima della sua omologazione avvenuta soltanto il 18 marzo 2004. Esaminato l&#8217;atto sanzionatorio, il Giudice di Pace riteneva che sussistevano tutti i requisiti richiesti per configurare la responsabilità dell&#8217;amministrazione per aver utilizzato in modo anomalo l&#8217;apparecchiatura. Riconosceva così il danno richiesto nell&#8217;importo versato per la sanzione, oltre interessi e spese.<br />
2. - L&#8217;amministrazione ricorrente formula due motivi di ricorso.<br />
3. - Nessuna attività in questa sede ha svolto l&#8217;intimato.<br />
4. - Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.<br />
5. I motivi del ricorso.<br />
5.1 - Con il primo motivo di ricorso si deduce: &#8220;violazione delle norme procedimentali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 1981 n. 689 e agli artt. 203, 204 e 204 bis C.d.S.. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia&#8221;. Lamenta l&#8217;Amministrazione che il Giudice di Pace non ha tenuto conto che la scelta dell&#8217;odierno intimato di non impugnare il provvedimento sanzionatorio, pagando la relativa sanzione, escludeva ogni altra possibilità d&#8217;impugnazione del provvedimento in questione, stante la specificità della disciplina d&#8217;impugnazione dei provvedimenti in questione dettata dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23. Il verbale era quindi ormai divenuto inoppugnabile.<br />
5.2 - Col secondo motivo di ricorso viene dedotta: &#8220;pretesa disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo con l&#8217;effetto concreto della disapplicazione della legge processuale e sostanziale. Falsa applicazione di norme di diritto (artt. 4 e 5, della legge 1865 n. 2248, allegato E). Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia&#8221;. 5.3 - Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto: &#8220;effetto preclusivo del pagamento della sanzione. Insufficiente motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto&#8221;. 5.4 - Col quarto motivo infine si deduce: &#8220;insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Travisamento del thema decidendi&#8221;. 5.5 - Col quinto motivo di ricorso si lamenta la disposta condanna alle spese in un procedimento che ha avuto inizio in conseguenza delle infrazioni commesse dall&#8217;intimato.<br />
6. Il ricorso è fondato e va accolto.<br />
6.1 - Occorre osservare in primo luogo che la sentenza impugnata è stata resa dal Giudice di Pace ai sensi dell&#8217;art. 113 c.p.c., e, come tale, è impugnabile con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dall&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 1 e 2, solo - con riferimento al n. 3 dello stesso articolo - per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge; tale pronuncia inoltre è soggetta a ricorso per cassazione - in relazione allo stesso art. 360 c.p.c., n. 4 - per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la &#8220;ratio decidendi&#8221;. Nel caso in questione, come del resto già affermato in un caso identico (Cass. 2007 n. 6382), vengono dedotte violazione delle norme processuali e dei principi informatori della materia. Si tratta, infatti, di controversia originata da una domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., proposta da un privato nei confronti di un Comune per l&#8217;assunta illegittimità di un verbale di accertamento elevato a suo carico per un&#8217;infrazione stradale, rispetto al quale aveva già provveduto al pagamento in misura ridotta.<br />
6.2 - Il ricorso è fondato e va accolto. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente. Questa Corte, sempre al riguardo di identica fattispecie, ha già avuto occasione di affermare che: &#8220;In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. pagamento in misura ridotta di cui all&#8217;art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l&#8217;accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest&#8217;ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell&#8217;art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L&#8217;intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l&#8217;esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l&#8217;actio damni riconducibili all&#8217;avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa&#8221; (Cass. 2007 n. 6382).<br />
Il Giudice di Pace non si è attenuto agli indicati principi.<br />
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.<br />
Sussistendone i presupposti, ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l&#8217;opposizione originariamente proposta.<br />
7. - Le spese seguono la soccombenza.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">P.Q.M.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l&#8217;opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.<br />
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 250,00 Euro per onorari e 50,00 Euro per spese per il giudizio di merito, nonchè in 400,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1273</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il GdP deve convocare le parti per verificare rispetto termini opposizione</title>
		<link>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1268</link>
		<comments>http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1268#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 19:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Gazzea</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Codice strada]]></category>

		<category><![CDATA[amministrativa]]></category>

		<category><![CDATA[contravvenzione]]></category>

		<category><![CDATA[convocare]]></category>

		<category><![CDATA[GdP]]></category>

		<category><![CDATA[obbligo]]></category>

		<category><![CDATA[opposizione]]></category>

		<category><![CDATA[parti]]></category>

		<category><![CDATA[rispetto]]></category>

		<category><![CDATA[sanzione]]></category>

		<category><![CDATA[termini]]></category>

		<category><![CDATA[verifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalelagreca.it/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Il giudice di pace di Biella, con l&#8217;ordinanza impugnata dichiarava inammissibile, perchè tardiva, l&#8217;opposizione proposta dall&#8217;odierno ricorrente avverso un verbale di contestazione notificatogli, relativo a violazione del codice della strada rilevata dalla polizia Municipale del Comune di Gaglianico. 

L&#8217;opponente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l&#8217;erronea declaratoria di tardività del ricorso per non essere decorsi i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1269" style="float: left; border: 4px solid white;" title="2" src="http://www.studiolegalelagreca.it/wp-content/uploads/2010/06/2-300x225.jpg" alt="2" width="300" height="225" />Il giudice di pace di Biella, con l&#8217;ordinanza impugnata dichiarava inammissibile, perchè tardiva, l&#8217;opposizione proposta dall&#8217;odierno ricorrente avverso un verbale di contestazione notificatogli, relativo a violazione del codice della strada rilevata dalla polizia Municipale del Comune di Gaglianico. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
L&#8217;opponente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l&#8217;erronea declaratoria di tardività del ricorso per non essere decorsi i 60 giorni dal giorno della effettiva notifica del verbale a quello del deposito.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
<em>grava sull&#8217;opponente l&#8217;onere della prova di aver tempestivamente proposto l&#8217;opposizione, sicchè al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi della L n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell&#8217;atto opposto a lui notificato. Peraltro la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sè, prova della non tempestività dell&#8217;opposizione, tale da giustificare, per l&#8217;effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata &#8220;in limine litis&#8221;, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l&#8217;esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività (Cass. 2008 n. 28147)</em>.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
<span id="more-1268"></span><em>Nel caso in esame l&#8217;affermazione (che viene dichiarata erronea) circa la data di ricevimento, pur avendo probabilmente contribuito a indurre il giudice di pace ad emettere l&#8217;ordinanza, non valeva ad attribuire certezza circa l&#8217;intempestività dell&#8217;opposizione, che non era documentalmente riscontrabile, in assenza di una chiara indicazione in tal senso sulla busta verde (timbro con la data di consegna o altre utili annotazioni). Sul giudice di pace gravava invece l&#8217;onere di convocare le parti e verificare se il termine per l&#8217;opposizione era stato rispettato, con riferimento alla data di effettiva consegna dell&#8217;atto opposto, desumibile dalla relata di notifica sulla copia dell&#8217;ordinanza notificata o dall&#8217;avviso di ricevimento, che l&#8217;amministrazione era tenuta a produrre (vedi Cass. SU 2002 n. 1006 e Cass. 2008 n. 28147, quest&#8217;ultima in caso analogo all&#8217;attuale)</em>.</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
<strong>Cass. civ. Sez. II, 31-03-2010, n. 7872</strong><br />
Svolgimento del processo - Motivi della decisione</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti. All&#8217;udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato.<br />
La Corte condivide l&#8217;avviso del consigliere relatore e la relativa motivazione che di seguito si riporta integralmente:<br />
&#8220;Il giudice di pace di Biella con l&#8217;ordinanza impugnata dichiarava inammissibile, perchè tardiva, l&#8217;opposizione proposta dall&#8217;odierno ricorrente avverso un verbale di contestazione notificatogli, relativo a violazione del codice della strada rilevata dalla polizia Municipale del Comune di Gaglianico.<br />
L&#8217;opponente ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l&#8217;erronea declaratoria di tardività del ricorso per non essere decorsi i 60 giorni dal giorno della effettiva notifica del verbale a quello del deposito. Il Comune è rimasto intimato.<br />
Il ricorso risulta ammissibile, perchè avverso l&#8217;ordinanza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, è ancora esperibile il ricorso diretto per cassazione e non l&#8217;appello, in quanto la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha generalizzato lo strumento dell&#8217;appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace, non ha modificato l&#8217;art. 23, comma 1.<br />
Il giudice di pace ha ritenuto che l&#8217;atto di opposizione fosse tardivo perchè presentato il 4 giugno 2007 a fronte di notifica del verbale avvenuta il 2 aprile 2007.<br />
Parte ricorrente ha dedotto che quest&#8217;ultima data non è stata oggetto di puntuale accertamento mediante l&#8217;esame dell&#8217;avviso di ricevimento della notifica del verbale di contestazione della violazione, non avendo il giudicante convocato le parti e acquisito la relativa documentazione, in possesso dell&#8217;ente notificante. Ha chiarito che nell&#8217;opposizione era stato erroneamente indicato che la notifica era avvenuta il 2 aprile (pag. 10 del ricorso).<br />
L&#8217;errore era derivato dall&#8217;aver fatto riferimento alla data risultante dalla busta verde che conteneva il plico, data che era invece relativa all&#8217;avviso di deposito ricevuto e non già all&#8217;effettivo ritiro del plico. Uopo aver ripercorso la giurisprudenza di legittimità in ordine agli obblighi di verifica della data di effettiva notifica della contestazione, ha formulato rituale quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..<br />
Il ricorso appare fondato. Occorre in primo luogo osservare che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull&#8217;opponente l&#8217;onere della prova di aver tempestivamente proposto l&#8217;opposizione, sicchè al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi della L n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell&#8217;atto opposto a lui notificato. Peraltro la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sè, prova della non tempestività dell&#8217;opposizione, tale da giustificare, per l&#8217;effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata &#8220;in limine litis&#8221;, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l&#8217;esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività (Cass. 2008 n. 28147).<br />
Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell&#8217;ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l&#8217;impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell&#8217;opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile.<br />
Nel caso in esame l&#8217;affermazione (che viene dichiarata erronea) circa la data di ricevimento, pur avendo probabilmente contribuito a indurre il giudice di pace ad emettere l&#8217;ordinanza, non valeva ad attribuire certezza circa l&#8217;intempestività dell&#8217;opposizione, che non era documentalmente riscontrabile, in assenza di una chiara indicazione in tal senso sulla busta verde (timbro con la data di consegna o altre utili annotazioni). Sul giudice di pace gravava invece l&#8217;onere di convocare le parti e verificare se il termine per l&#8217;opposizione era stato rispettato, con riferimento alla data di effettiva consegna dell&#8217;atto opposto, desumibile dalla relata di notifica sulla copia dell&#8217;ordinanza notificata o dall&#8217;avviso di ricevimento, che l&#8217;amministrazione era tenuta a produrre (vedi Cass. SU 2002 n. 1006 e Cass. 2008 n. 28147, quest&#8217;ultima in caso analogo all&#8217;attuale).<br />
Tale accertamento positivo sulla scorta di elementi documentali non era possibile nella specie e non poteva essere sostituito da un elemento indiziario quale la dichiarazione a sè sfavorevole proveniente dal difensore della parte. Doveva, infatti, essere prima ricercata la certezza documentale, facilmente acquisibile esaminando la relata di notifica in possesso dell&#8217;Amministrazione.<br />
Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">P.Q.M.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice di Pace di Biella, che deciderà anche sulle spese.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2009.<br />
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiolegalelagreca.it/?feed=rss2&amp;p=1268</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
