Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria
“Dalla dinamica dei fatti emerge, con tranquillante certezza, che le trasgressioni ascritte alla ricorrente hanno solo l’apparenza della molteplicità mentre nella sostanza, in quanto commesse in tempi ravvicinati e in esecuzione di un unico “atteggiamento” mentale di lettura non particolarmente attenta della nuova segnaletica, possono essere valutate come unitaria condotta di durata: ciò perché le violazioni successive costituiscono nient’altro che una scansione, diluita nel tempo, della prima, piuttosto che condotte oggettivamente e soggettivamente autonome.
Ne consegue che ad un fatto unitario, per quanto affermato dalla Corte Costituzionale, deve giocoforza corrispondere un’unica sanzione, cui, tuttavia, non esclude la molteplicità dei procedimenti di notificazione delle sanzioni, sicché la ricorrente dovrà essere condannata a pagare le relative spese.“
In materia di circolazione stradale, l’intervenuto sinistro a causa di un tamponamento comporta la presunzione de facto della esclusiva responsabilità del tamponante per inosservanza delle norme in materia di distanza di sicurezza. In simili ipotesi, stante la inapplicabilità del disposto di cui all’art. 2054 c.c. in ordine alla presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, il tamponante, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità suddetta, è gravato dall’onere, nella specie non assolto, di fornire la prova liberatoria che la collisione dipese in realtà da cause a lui in tutto o in parte non imputabili. Corte d’Appello Firenze, Sezione 2 civile, sentenza 21 maggio 2009, n. 703
Il giudice del merito, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento, deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno, e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Se avete seguito il mio consiglio di visitare il 

corte dell’epoca Luigi XV e XVI, lampadari, parafuochi e sovrapporte, tappeti e orologi, miniature, vetri veneziani, maioliche e moltissime porcellane francesi, cinesi e giapponesi arreda le ricchissime sale che la ospita, testimonianza del gusto di un’epoca fastosa.
Le Café Jacquemart-André è situato nel grande salone, finemente arredato pur nell’opulenza dello stile Luigi XV.

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