Archive for the Category ◊ Codice strada ◊

• lunedì, settembre 06th, 2010

confisca

La questione affrontata dalla Suprema Corte rimane di particolare rilevanza, atteso che, la novella 2010 non ha modificato la norma richiamata nella vicenda, facendo chiarezza sull’eventuale obbligo di confisca della vettura ove non venga superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico in caso di procurato ncidente stradale.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ricorre in cassazione denunciando violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che, nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca incidente stradale ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, solo ove sia superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico previsto dalla lett. c) è prevista la confisca obbligatoria dell’autovettura, mentre nelle altre ipotesi di tasso inferiore a tale limite consegue solo il fermo amministrativo.

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• martedì, luglio 20th, 2010

drinkLa confisca del veicolo, prevista dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all’accertamento del tasso alcolemico, ha natura di sanzione penale accessoria.

Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 25-02-2010) 18-06-2010, n. 23428.

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• lunedì, luglio 05th, 2010

puntiI vigili urbani del Comune di Sarsina (FC) accertavano a mezzo autovelox il superamento del limite di velocità fissato in Km/h 90 (E45) e contestando la violazione dell’art. 142 comma 8 C.d.S., irrogavano la relativa sanzione pecuniaria e la decurtazione di cinque punti della patente di guida.

A seguito di ricorso del proprietario del veicolo, il giudice di pace di Bagno di Romagna accoglieva le doglianze della difesa, derubricando la sanzione ai sensi dell’art. 142 comma 7, prevedendo, dunque, il minimo della sanzione pecuniaria, il pagamento delle spese processuali, ma non anche la decurtazione dei punti sulla patente di guida.

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• mercoledì, giugno 30th, 2010

1Opinando che il proprietario del veicolo parcheggiato ed indirettamente danneggiato da due vetture coinvolte in uno scontro non potesse ottenere il risarcimento nei confronti di alcuno dei responsabili in qualità di proprietari ed assicuratori (questi ultimi aditi con azione diretta) se non provando a quale dei due conducenti delle vetture scontratesi fosse esclusivamente ascrivibile l’incidente, il giudice di pace ha in realtà posto a carico del danneggiato un onere probatorio che non gli competeva, giacchè qualsiasi concorrente nel fatto illecito dannoso, quale che sia il grado del suo apporto causale colposo, è comunque tenuto all’integrale risarcimento nei confronti del terzo danneggiato

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• martedì, giugno 22nd, 2010

areaParcheggiata la propria auto all’interno di una zona pedonale urbana ed avendo esposto sul cruscotto della stessa il contrassegno per invalidi rilasciato dal comune di Bagno a Ripoli alla suocera,
veniva denunciato per violazione degli articoli 56 e 494 e 640 c.p. e contravvenzionato ai sensi dell’articolo 158 del codice della strada.


Il GIP presso il Tribunale di Firenze, con provvedimento emesso in data 2 settembre 2009, convalidava il sequestro e disponeva il sequestro preventivo del contrassegno.


Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 28 settembre 2009, escludeva che nei fatti potesse ravvisarsi il delitto di cui all’articolo 494 c.p., essendosi l’indagato limitato ad esporre il contrassegno, riteneva ravvisabile la violazione amministrativa di cui all’articolo 188 codice della strada e revocava il sequestro.


Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze deduceva la violazione di legge essendo nei fatti ravvisabile la violazione dell’articolo 494 c.p. perché con la esposizione del contrassegno si era attribuito il falso stato di accompagnatore di persona invalida, ciò perché per integrare detto reato è sufficiente un comportamento positivo suscettivo di trarre in inganno.


La Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dal Pubblico Ministero.

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• lunedì, giugno 07th, 2010

sisifoIn materia di violazioni al codice della strada, il c.d. “pagamento in misura ridotta” di cui all’art. 202, D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. L’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la “condictio indebiti” e l’”actio damni” riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa.

Da ricordare, tuttavia, la decisione della Suprema Corte n. 3948/2008.

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• giovedì, giugno 03rd, 2010

2Il giudice di pace di Biella, con l’ordinanza impugnata dichiarava inammissibile, perchè tardiva, l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso un verbale di contestazione notificatogli, relativo a violazione del codice della strada rilevata dalla polizia Municipale del Comune di Gaglianico.


L’opponente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea declaratoria di tardività del ricorso per non essere decorsi i 60 giorni dal giorno della effettiva notifica del verbale a quello del deposito.


grava sull’opponente l’onere della prova di aver tempestivamente proposto l’opposizione, sicchè al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi della L n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell’atto opposto a lui notificato. Peraltro la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sè, prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata “in limine litis”, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività (Cass. 2008 n. 28147).


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• domenica, aprile 25th, 2010

calendarioLa disciplina sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, posta dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, vale per i soli termini processuali, non potendo così trovare applicazione al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento di una violazione del codice della strada, stabilito dall’art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad attività da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo. Né, in ragione della inapplicabilità della disciplina sulla sospensione feriale all’anzidetto termine di cui all’art. 203 citato, è dato apprezzare un “vulnus” agli artt. 24 e 3 Cost. (donde, la manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale) posto, rispettivamente, che: 1) il procedimento dinanzi al prefetto è privo del carattere giurisdizionale e, quindi, non richiede l’esplicazione della difesa tecnica; 2) la diversità di situazioni, tra l’impugnazione del verbale dinanzi al prefetto e quella, in via alternativa, dinanzi al giudice di pace, ex art. 204-bis dello stesso codice della strada, che determina l’instaurarsi di un vero proprio giudizio, giustifica il loro differente trattamento in relazione alla sospensione feriale dei termini. (Rigetta, Giud. pace Fidenza, 14/02/2006)

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• giovedì, aprile 22nd, 2010

notificaSecondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3^, 13 dicembre 2000, n. 15747; Sez. 2^, 19 luglio 2006, n. 16573), nel caso in cui la P.A. (Prefetto di Cesena) si sia costituita in giudizio per mezzo di un suo funzionario, è nulla la notifica del ricorso per cassazione eseguita dal ricorrente, anzichè nella sede dell’Amministrazione medesima, presso l’Avvocatura dello Stato.

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• sabato, aprile 03rd, 2010

vialeI giudici supremi, chiamati a pronunciarsi sull’ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la quale confermava, tra le altre, il sequestro delle apparecchiature autovelox di proprietà della ditta SOES ed in uso, a seguito di aggiudicazione di gara d’appalto, ai Comuni di Pastorano e Pignataro Maggiore, confermavano la decisione del primo giudice ribadendo che l’accertamento delle infrazioni al Codice della Strada tramite apparecchi autovelox non poteva essere affidata a soggetti privati.

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• mercoledì, marzo 24th, 2010

leas1Legittimo il sequestro di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di Ieasing: anche in tal caso, infatti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza del “periculum in mora” derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidare in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione (Cass. Pen., Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10688).

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• domenica, marzo 21st, 2010

ebCon sentenza del 11/6/2007 il Tribunale di Padova, condannava M.R. per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. per avere guidato un’auto in stato di alterazione dovuto all’uso di stupefacenti.

Con sentenza del 5/2/2009 la Corte di Appello di Venezia, confermava la pronuncia di condanna, determinando la pena in giorni 15 di arresto ed Euro 600= di ammenda, concesse le attenuanti generiche, pena sospesa e non menzione. Osservava la Corte che la responsabilità dell’imputato, pur non emergendo da analisi biologiche, a cui l’imputato si era rifiutato di sottoporsi, emergeva dalla dichiarazioni dei verbalizzanti, i quali avevano visto l’auto circolare a ziz-zag; inoltre, durante un controllo effettuato circa 15 minuti prima all’interno di un garage, avevano visto l’imputato gettare in terra una siringa ed un fazzoletto sporco di sangue ed avevano notato un’ecchimosi sul braccio; lo stesso M. aveva ammesso in tale occasione agli agenti di essersi poco prima iniettato dello stupefacente.

Avverso la sentenza aveva proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, doglianze in parte accolte dalla Suprema Corte.

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• giovedì, marzo 04th, 2010

vetturaIl caso in esame propone una complessa questione teorica, ricca di implicazioni applicative.
In breve, si tratta di stabilire se il principio di affidamento trovi applicazione nell’ambito dei reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale

Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, aveva affermato la responsabilità di M.G. in ordine al reato di lesioni personali commesse con violazione della normativa sulla circolazione stradale.


L’imputato, alla guida di un’auto, percorrendo una strada statale, avviava manovra di svolta a sinistra per accedere ad un’area di servizio che si trovava sul lato opposto della carreggiata. Alcuni veicoli, ed in particolare un autoarticolato, che procedevano nell’opposto senso di marcia si erano fermati per favorire la manovra. In quel frangente sopravveniva, nel senso di marcia dell’autoarticolato, un ciclomotore guidato da V.M. T. che superava a destra i veicoli fermi: ne derivava l’urto tra l’auto ed il ciclomotore, a seguito del quale la V. riportava lesioni personali.

La responsabilità dell’imputato era stata ravvisata nel fatto che questi potesse prevedere la manovra irregolare oltre che altamente imprudente della vittima.

La Corte d’appello ha controvertito tale valutazione.

Si è evidenziato che la manovra posta in essere dalla ciclomotorista, oltre ad essere altamente imprudente, è vietata dall’art. 148 C.d.S.. Invece, la manovra compiuta dall’imputato era del tutto regolare

nè vi sono elementi per ritenere che egli abbia agito in modo non appropriato o a velocità elevata. Anzi, la tesi difensiva di essersi mosso con molta cautela non ha trovato alcuna smentita dalle emergenze probatorie. E’ ben vero che il conducente di un veicolo ha l’obbligo di fronteggiare anche le prevedibili irregolarità di comportamento altrui, ma “tale cautela non può spingersi sino ad imporre di prevedere comportamenti al di fuori di ogni ragionevole prevedibilità”. Nel caso di specie, non solo la manovra della ciclomotorista era imprudente, ma l’imputato ha posto in essere tutte le possibili cautele dirette ad evitare eventuali imprudenze di altri utenti, muovendosi a bassa velocità e con cautela.

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• venerdì, febbraio 26th, 2010


assicurazioneG.L. conveniva davanti al giudice di pace di Mezzojuso B.S. e la Nuova Tirrena assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno subito dalla sua auto a seguito di incendio dell’autocarro in sosta del B., avvenuto il (OMISSIS) nell’abitato del Comune di B.M..

Agli effetti dell’art. 2054 c.c. e della Legge Assicurazione Obbligatoria n. 990 del 1969, art. 1 (ed ora D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122) anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde: anche l’assicuratore, salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia determinato l’evento dannoso

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• lunedì, febbraio 22nd, 2010

giudiceIl Giudice di Pace di Palermo ha dichiarato illegittimo il verbale di contestazione impugnato dall’opponente, in quanto non rispettoso della normativa di riferimento ex art. 202 C.d.S., prevedendo unicamente il pagamento in misura ridotta a mezzo di conto corrente postale, e pertanto va annullato in base al combinato disposto di cui agli artt. 21-octies, L. n. 241 del 1990 e 1, comma 2, L. 689 del 1981.
Il pagamento “deve” essere effettuato, alternativamente o presso l’ente accertatore, ossia il Comando di Polizia Municipale o a mezzo di versamento in conto corrente postale: queste le due ipotesi-base legislativamente previste, dunque obbligatorie in ogni fattispecie di infrazione al codice della strada.
La terza ipotesi considerata, ossia il versamento in conto corrente bancario, rappresenta una terza alternativa, obbligatoria ex lege solo “se l’amministrazione (nella specie il Comando di Polizia Municipale) la prevede”.

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