• martedì, agosto 31st, 2010

telefonoIl Tribunale di Roma dichiarava S. A. colpevole del reato a lui ascritto (art. 660 c.p.).

Secondo quanto ricostruito nella sentenza gravata lo S., con il mezzo del telefono, recava molestie e disturbo a M.S., cui rivolgeva frasi sconce. Veniva altresì chiarito che si era pervenuto alla identificazione dell’odierno ricorrente grazie all’esame dei tabulati telefonici della parte lesa da cui era risultato che, nell’ora in cui aveva ricevuto la telefonata per cui è causa, era pervenuta all’utenza della M. una chiamata in entrata dal cellulare riconducibile a Me.Sa., cugina della parte offesa, la quale, in dibattimento, confermava che il telefonino indicato era in uso sì allo S., ma anche al personale del ristorante. La parte offesa chiariva inoltre che la cugina, qualche mese dopo la telefonata oggetto di giudizio, le chiese se il marito le aveva fatto una chiamata molesta perchè ciò era risultato nei confronti di un’altra donna.

continua a leggere…

• lunedì, agosto 23rd, 2010

riposo

Elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo alle stesse

continua a leggere…

• domenica, luglio 25th, 2010

targaLa targa che identifica la sede dello studio legale non paga l’imposta di pubblicità. A chiarirlo è la V sezione tributaria della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-07-2010, n. 16722)che ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di due professionisti per l’imposta sulla pubblicità pretesa per l’esposizione di una targa, adiacente al portone d’ingresso, riportante i nominativi, l’attività esercitata e l’ubicazione dello studio.

continua a leggere…

• martedì, luglio 20th, 2010

drinkLa confisca del veicolo, prevista dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all’accertamento del tasso alcolemico, ha natura di sanzione penale accessoria.

Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 25-02-2010) 18-06-2010, n. 23428.

continua a leggere…

• venerdì, luglio 09th, 2010

cameraLa quaestio iuris è la seguente:

il mutamento di giurisprudenza, in quanto non assimilabile al mutamento del dato normativo, rappresenta oppure no un “elemento nuovo di diritto” idoneo a rendere ammissibile la riproposizione dell’istanza già in precedenza respinta dal giudice dell’esecuzione e a rimuovere la preclusione del cd. “giudicato esecutivo”.


La risposta è si !


La regola dettata dal comma 2 dell’art. 666 c.p.p., in base alla quale deve essere dichiarata inammissibile la richiesta formulata al giudice dell’esecuzione che costituisca mera riproposizione di altra istanza già in precedenza avanzata sui medesimi motivi, costituisce espressione del divieto processuale del bis in idem, caratterizzandosi, quindi, come unica preclusione processuale rispetto ad un provvedimento decisorio, peraltro revocabile e pertanto insuscettibile di passare in giudicato. In applicazione della visione sostanziale del principio di legalità adottata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in base al quale il concetto di legalità comprende sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale (attribuendo di fatto al giudice un ruolo fondamentale in merito all’esatta interpretazione delle norme penali), non può essere qualificata come mera reiterazione di richesta già formulata l’istanza avanzata al giudice dell’esecuzione che, pur riproponendo il medesimo petitum, sia sostenuta da una interpretazione nuova della legge penale (in quanto più recente e contraria a quella sulla base della quale era stata presa la prima decisione) come fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In altre parole anche il mutamento giurisprudenziale che si determina a seguito di detto intervento, assumendo carattere di stabilità ed integrando il diritto vivente, costituisce nuovo “elemento di diritto”, idoneo a superare la preclusione di cui all’art. 666 c.p.p. In tale ottica quindi, in tema di richiesta di indulto (avanzata nel caso specifico da soggetto condannato a pena detentiva inflitta con sentenza straniera di condanna posta in esecuzione in Italia), il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione, appunto, dell’indulto in precedenza rigettata.

continua a leggere…

• mercoledì, luglio 07th, 2010

Hilary DuffNella materialità del delitto di maltrattamenti rientrano percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima e anche atti di scherno, disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali (Rv. 243416; Rv. 234047).
Ne consegue che, non risultando diversamente accertato dal giudice del merito e tenuto conto della coincidenza temporale dei delitti contestati ex artt. 572, 610, 612 e 594 c.p., i singoli episodi vessatori rimangono assorbiti nel reato di maltrattamenti

continua a leggere…

• lunedì, luglio 05th, 2010

puntiI vigili urbani del Comune di Sarsina (FC) accertavano a mezzo autovelox il superamento del limite di velocità fissato in Km/h 90 (E45) e contestando la violazione dell’art. 142 comma 8 C.d.S., irrogavano la relativa sanzione pecuniaria e la decurtazione di cinque punti della patente di guida.

A seguito di ricorso del proprietario del veicolo, il giudice di pace di Bagno di Romagna accoglieva le doglianze della difesa, derubricando la sanzione ai sensi dell’art. 142 comma 7, prevedendo, dunque, il minimo della sanzione pecuniaria, il pagamento delle spese processuali, ma non anche la decurtazione dei punti sulla patente di guida.

continua a leggere…

• mercoledì, giugno 30th, 2010

1Opinando che il proprietario del veicolo parcheggiato ed indirettamente danneggiato da due vetture coinvolte in uno scontro non potesse ottenere il risarcimento nei confronti di alcuno dei responsabili in qualità di proprietari ed assicuratori (questi ultimi aditi con azione diretta) se non provando a quale dei due conducenti delle vetture scontratesi fosse esclusivamente ascrivibile l’incidente, il giudice di pace ha in realtà posto a carico del danneggiato un onere probatorio che non gli competeva, giacchè qualsiasi concorrente nel fatto illecito dannoso, quale che sia il grado del suo apporto causale colposo, è comunque tenuto all’integrale risarcimento nei confronti del terzo danneggiato

continua a leggere…

• martedì, giugno 22nd, 2010

areaParcheggiata la propria auto all’interno di una zona pedonale urbana ed avendo esposto sul cruscotto della stessa il contrassegno per invalidi rilasciato dal comune di Bagno a Ripoli alla suocera,
veniva denunciato per violazione degli articoli 56 e 494 e 640 c.p. e contravvenzionato ai sensi dell’articolo 158 del codice della strada.


Il GIP presso il Tribunale di Firenze, con provvedimento emesso in data 2 settembre 2009, convalidava il sequestro e disponeva il sequestro preventivo del contrassegno.


Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 28 settembre 2009, escludeva che nei fatti potesse ravvisarsi il delitto di cui all’articolo 494 c.p., essendosi l’indagato limitato ad esporre il contrassegno, riteneva ravvisabile la violazione amministrativa di cui all’articolo 188 codice della strada e revocava il sequestro.


Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze deduceva la violazione di legge essendo nei fatti ravvisabile la violazione dell’articolo 494 c.p. perché con la esposizione del contrassegno si era attribuito il falso stato di accompagnatore di persona invalida, ciò perché per integrare detto reato è sufficiente un comportamento positivo suscettivo di trarre in inganno.


La Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dal Pubblico Ministero.

continua a leggere…

• sabato, giugno 19th, 2010

appL’agevolazione ICI per l’abitazione principale spetta per entrambe le unità immobiliari, contigue ma catastalmente distinte, di proprietà, una per ciascuno, di due coniugi in regime di separazione di beni, che le abbiano adibite entrambi a dimora principale. Ai fini Ici, difatti,  il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come “abitazione principale” non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’”abitazione principale”, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali, ma la prova dell’effettiva utilizzazione ad “abitazione principale” dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, una sola volta per tutte le unità.

La Suprema Corte ha così accolto il ricorso avanzato da uno dei due coniugi, secondo cui la CTR piemontese avrebbe erroneamente ritenuto che, nell’ipotesi in cui un nucleo familiare viva in diverse unità immobiliari contigue ma catastalmente distinte, la detrazione prevista dall’art. 8, D.Lgs. n. 504 del 1992 spetti una sola volta e in riferimento ad una sola unità catastale tra quelle utilizzate quale dimora abituale.

continua a leggere…

• lunedì, giugno 14th, 2010

cic1

screenshot2

continua a leggere…

• martedì, giugno 08th, 2010

assegno1

La recente decisione della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. I, 23-04-2010, n. 9719) conferma la posizione della giurisprudenza di legittimità in ordine ai mezzi di prova esperibili per l’ammissione dell’assegno divorzile, con particolare riferimento alle presunzioni. Le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
Ricordando, infine, che in tema di presunzioni, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito circa l’opportunità di fondare la decisione su tale mezzo di prova e circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni.

continua a leggere…

• lunedì, giugno 07th, 2010

sisifoIn materia di violazioni al codice della strada, il c.d. “pagamento in misura ridotta” di cui all’art. 202, D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. L’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la “condictio indebiti” e l’”actio damni” riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa.

Da ricordare, tuttavia, la decisione della Suprema Corte n. 3948/2008.

continua a leggere…

• giovedì, giugno 03rd, 2010

2Il giudice di pace di Biella, con l’ordinanza impugnata dichiarava inammissibile, perchè tardiva, l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso un verbale di contestazione notificatogli, relativo a violazione del codice della strada rilevata dalla polizia Municipale del Comune di Gaglianico.


L’opponente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea declaratoria di tardività del ricorso per non essere decorsi i 60 giorni dal giorno della effettiva notifica del verbale a quello del deposito.


grava sull’opponente l’onere della prova di aver tempestivamente proposto l’opposizione, sicchè al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi della L n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell’atto opposto a lui notificato. Peraltro la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sè, prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata “in limine litis”, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività (Cass. 2008 n. 28147).


continua a leggere…

• lunedì, maggio 24th, 2010

scuola1Un ragazzo di 11 anni, alunno di prima media, al termine delle lezioni usciva di scuola e sulla strada comunale antistante l’edificio scolastico veniva investito e schiacciato da un autobus, morendo sul colpo.
Venivano indagati il guidatore dell’autobus, C.A., cui si addebitava di aver condotto il mezzo a velocità troppo alta (25 km/h) e comunque di non essersi fermato in presenza dei ragazzi che uscivano da scuola; l’insegnante di educazione fisica che aveva effettuato la lezione dell’ultima ora di scuola prima dell’uscita, G.G., cui si addebitava la violazione del contratto collettivo di categoria e del regolamento di istituto (approvato con Delib. 13 settembre 2000, n. 32) che impongono di assistere all’uscita degli alunni dall’istituto, prevedono che gli alunni stessi, compresi quelli della scuola media, debbono essere fatti scendere e salire dai mezzi davanti al portone della scuola e attribuiscono all’insegnante la vigilanza in caso di ritardo dei mezzi, prevedendo, per il caso di ritardo notevole, che i minori siano consegnati alla forza pubblica; la preside dell’istituto, in virtù dei poteri direttivi che la legge gli riconosce, ha dovere di adottare tutte le cautele suggerite dalla ordinaria prudenza a tutela dell’incolumità dei ragazzi che gli sono affidati non solo durante lo svolgimento delle normali attività scolastiche, ossia in una situazione che rientra tipicamente nel dovere di vigilanza, ma anche all’uscita dalla scuola, quando i ragazzi hanno varcato i confini dell’istituto e siano in procinto di salire sui mezzi di trasporto che li condurrà alle rispettive abitazioni.

continua a leggere…