Era ora che la Suprema Corte intervenisse sulla questione, meglio a Sezione Unite; era qualche anno che la sottoscritta, e non solo io, reclamavo nelle diverse sedi processuali l’llegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia sotto gli 8.000,00, ma i giudici di prime cure sempre sordi sono rimasti. Ora comprenderanno perchè quelle doglianze era fondate.
Con la recente decisione della Suprema Corte espressa a SU (Cass. civ. Sez. Unite, 22-02-2010, n. 4077) è stata finalmente dichiarata l’illegittimità della prassi in malam partem adottata da parte dell’Agente della Riscossione della misura cautelare dell’iscrizione ipotecaria laddove l’importo a ruolo rechi un debito inferiore alla soglia di euro 8.000,00 prescritta dalla disciplina del D.P.R. n. 602/1973.
“… va, quindi, rigettato al pari, d’altronde, del secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del cotribuente non supera gli 8.000,00 Euro;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna della spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge“.
Il caso in esame propone una complessa questione teorica, ricca di implicazioni applicative.
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una pronuncia del Tribunale per i minorenni di Milano con la quale era stata accolta l’istanza di un genitore per ottenere il rimpatrio del figlio minorenne. La madre, nel ricorrere per Cassazione, lamentava la falsa applicazione della Convenzione dell’Aja relativa alla sottrazione internazionale dei minori.
G.L. conveniva davanti al giudice di pace di Mezzojuso B.S. e la Nuova Tirrena assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno subito dalla sua auto a seguito di incendio dell’autocarro in sosta del B., avvenuto il (OMISSIS) nell’abitato del Comune di B.M..
Il disposto normativo di cui all’art. 31, D.Lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui attribuisce allo straniero adulto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno necessariamente temporaneo e non convertibile in permesso per motivi di lavoro, tratta non già di situazioni eccezionali o eccezionalissime, necessariamente collegate alla salute del minore, bensì, più semplicemente di motivi dal carattere grave, connessi con lo sviluppo psico-fisico del medesimo, da valutarsi avuto riguardo alle condizioni di salute ed all’età del minore stesso. Ciò rilevato, non può ragionevolmente dubitarsi che per un minore, specie se in tenera età, l’allontanamento da un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui o solamente di vederlo, costituisca un sicuro danno, tale da porre in pericolo uno sviluppo psicofisico, armonico e compiuto dello stesso.
La violazione alle regole normative del codice della strada indicata dal consulente del PM, che neppure i pubblici ufficiali nell’immediatezza avevano evidenziato, fonda dunque su un’ipotesi di mera congettura, pervenendo alla conclusione di richiedere all’imputato un comportamento di guida non esigibile ex ante, per l’assoluta imprevedibilità di manovra della conducente della bicicletta , immessasi nella rotonda mentre il mezzo stava transitando e il conducente, non potendola avvistare perché correttamente impegnato a verificare di dare la precedenza ai mezzi già circolanti nella rotonda, non era in alcun modo di percepire la sua presenza e adottare così qualunque manovra idonea ad evitare l’impatto.
In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del ginecologo all’obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza, atteso che, sottratta alla madre la possibilità di scegliere a causa dell’inesatta prestazione del medico, agli effetti negativi del comportamento di quest’ultimo non può ritenersi estraneo il padre, che deve perciò ritenersi tra i soggetti “protetti” dal contratto col medico e quindi tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta può qualificarsi come inadempimento, con tutte le relative conseguenze sul piano risarcitorio.
A fondamento della decisione la Corte di merito osservava, per quel che rileva nel presente giudizio di cassazione, che l’affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori doveva considerarsi come una eccezione alla regola dell’affidamento condiviso , da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravita tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all’interesse dei figli, valutandosi tale contrarieta’ esclusivamente in relazione al rapporto genitore - figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei genitori, di gravita’ tale da sconsigliare l’affidamento al medesimo per la sua incapacita’ di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare. Nel caso di specie i giudici di appello rilevavano la totale inadempienza del padre, sin dal 1996, all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento stabilito dal tribunale e la discontinuita’, desumibile dalla sentenza di separazione dei coniugi in data (OMISSIS), con la quale il D. I. aveva inteso esercitare il proprio diritto di visita, valutando detti comportamenti come altamente sintomatici della inidoneita’ del padre ad affrontare le maggiori responsabilita’ che un affidamento condiviso comportava, cosi’ da determinare proprio quella situazione di contrarieta’ all’interesse del minore richiesta dalla norma per derogare all’affidamento condiviso .
In materia di circolazione stradale trova applicazione il principio informatore della comune prudenza, a norma del quale ciascun conducente ha l’obbligo di non determinare con la propria condotta situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada e di usare, nella guida di un veicolo, quella cautela idonea a fronteggiare le prevedibili irregolarità del comportamento altrui. Avuto particolare riguardo alla svolta a sinistra, deve rilevarsi che il conducente il quale si accinga ad impegnare un crocevia deve, tra le altre cose, prefigurarsi anche la eccessiva velocità da parte di coloro che possano sopraggiungere al fine di porvi rimedio, in quanto accadimento riconducibile alla normale prevedibilità.
E’ punibile colui che non adempie ai propri obblighi di assistenza familiare verso il minore anche se anche se vi provvede l’altro coniuge
Il giudice Antonio Scarpa del Tribunale di Salerno ha autorizzato, per la prima volta in Italia, la diagnosi genetica preimpianto e l’accesso alle tecniche di procreazione assistita per una coppia fertile portatrice di una grave malattia ereditaria, l’Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1, superando di fatto con una interpretazione in linea con la Carta Costituzionale il disposto dell’art.1 comma 2 e art. 4 comma 2 della L. 40/04 che stabilisce il divieto ad accedere alla fecondazione assistita a chi non ha problemi di sterilità.
La Suprema Corte di Cassazione, nella recente decisione Cass. pen. Sez. III, (ud. 18-11-2009) 18-12-2009, n. 48516, ha accolto con rinvio il ricorso di un padre che chiedeva gli venisse applicata la scriminante in relazione al reato di violenza privata commessa nei confronti della ex moglie (i capi di accusa contemplavano anche i maltrattamenti in famiglia e la violenza sessuale legata ad altri episodi), poiché in un impeto d’ira, aveva fermato l’automobile dove viaggiavano madre e figlio per cercare di vedere e parlare con il bambino, atteso che l’ex moglie gli aveva impedito illegalmente di incontrarlo per tutto il mese di luglio.
In tema di successione di leggi penali il principio dell’applicabilità della legge più favorevole al reo trova applicazione sia nel caso di maggiore severità della legge in vigore al momento del fatto, sia in caso di legge successiva più favorevole, sia, infine, in caso di legge più severa di nuovo vigente al momento del giudizio. In applicazione di tale principio il giudice ha ritenuto insussistente il reato di cui all’art. 187 co. 2° e 5° C.d.S. relativamente a fatti previsti come reato - ex art. citato - al momento della commissione, poi depenalizzati e, in corso di giudizio, nuovamente previsti come reato.
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