• giovedì, maggio 17th, 2012

L'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, anche nell'ipotesi in cui la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza. Ciò in virtù del fatto che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento e, quindi, in base all'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri tipici della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento di cui all'art. 148 c.c., ricollegandosi tale obbligazioni allo status genitoriale ed assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva. Al riguardo, si precisa come l'obbligo di mantenimento dei figli sussiste per il solo fatto di averli generati, prescindendo da qualsiasi domanda in tal senso, con la conseguenza che, laddove al momento della nascita il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, l'altro è comunque obbligato al mantenimento per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

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• martedì, maggio 15th, 2012

La Corte rilevava che nei confronti dell'imputato era stato effettuato non solo l'analisi delle urine ma anche l'analisi del sangue, entrambi con esito positivo alla cocaina e ai cannabinoidi; tuttavia, l'esito dell'esame delle urine era irrilevante in quanto la positività a tale test è indicativa di una assunzione di sostanze stupefacenti che può anche essere pregressa di molti giorni, con una variabilità che dipende dalle molecole assunte.

In esito alle analisi del sangue, l'imputato era risultato positivo sia con il test di screening eseguito con metodica EMIT (Enzyme Muitiplied Immunoassay Technique) che con il test di conferma eseguito con metodica GC/MS (cioè mediante gas cromatografo accoppiato a spettometro di massa) che aveva evidenziato una concentrazione nel sangue dei metaboliti della cocaina in misura parti a 252 ng/ml, a fronte di un valore soglia di 50 ng/ml.

Tale rilevante concentrazione dimostrava, ad avviso della Corte, l'attualità della alterazione che costituisce elemento costitutivo della fattispecie.

Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, con un primo motivo violazione di legge sostenendo che la decisione sembrava confondere la condotta di guida in stato di alterazione con quella di guida sotto l'effetto, per di più presuntivo, di sostanze stupefacenti;
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• venerdì, maggio 11th, 2012

Il proprietario di un'autovettura danneggiata per sinistro stradale, in virtù dell'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, ha diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa anche in assenza di prova specifica.

Ciò perché, in tale situazione, rileva solo l'impossibilità per il proprietario di fruire del proprio mezzo per un certo periodo di tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. Del resto, gli autoveicoli, anche durante la sosta forzata, sono fonte di spesa, nonché soggetti ad un naturale deprezzamento di valore.

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• lunedì, maggio 07th, 2012

"Posto che l'art. 136 c.p.c., consente, per le comunicazioni di cancelleria, l'adozione, in sostituzione di quella cartacea, della procedura telematica, ove essa sia adottata, per le caratteristiche ed i rischi connessi alla medesima, occorre comunque, per la sua validità, che il giudice accerti che il difensore abbia dato espressamente atto dell'avvenuta ricezione?"


Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la comunicazione di Cancelleria effettuata per e-mail all'indirizzo elettronico indicato dal difensore deve ritenersi valida, allorchè ad essa il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea (Cass. 19-2-2008 n. 4061).


Non vi è ragione per discostarsi da tale principio, che risponde all'esigenza di assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica (prevista, per le comunicazioni delle ordinanze emesse fuori dell'udienza, dall'art. 134 c.p.c., comma 3, e dall'art. 176 c.p.c., comma 2, ultima parte, aggiunti dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. b) e c), convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80) rispetto a quella cartacea prevista in via generale dall'art. 136 c.p.c., e art. 145 disp. att. c.p.c. per la comunicazione degli atti processuali, e della possibilità, sia pur remota, di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione.

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• domenica, maggio 06th, 2012

L'Urbe è pronta.

Il sogno come sequenza di un apparentemente irrazionale e alogica di eventi in una metamorfosi digitale di tanti ragazzi che sognano di lavorare per la Apple.

Un sorriso di indulgenza è comunque dovuto ai cento dipendenti assunti nel secondo Apple store della Capitale, in maglietta blu e logo bianco hanno improvvisato balli e cori per i clienti, tra i quali si è distinto “E se nun salti n’aprimo l’Apple Store”

 

• lunedì, aprile 30th, 2012

L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Milano, del 9 marzo 2011, che, su opposizione dello stesso avverso il decreto penale di condanna in precedenza emesso, lo aveva ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica della propria bicicletta con a bordo anche il figlio minore dell'imputato, tasso alcolemico rilevato pari a 2,96 e 2,59 g/l – e lo aveva condannato alla pena di mesi uno, giorni quindici di arresto e 1.000,00 Euro di ammenda; sostituita la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.

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• giovedì, aprile 26th, 2012

In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, può disporre d'ufficio o su istanza di parte indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova.

L'esercizio di tale potere discrezionale non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche nè può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorie" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova.

Tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicchè la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass. civ., sezione 1, n. 2098 del 28 gennaio 2011).

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• lunedì, aprile 23rd, 2012
Questione controversa quella della procedibilità del reato di omesso versamento dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12-sexies, L. 1 dicembre 1970 n. 898.
La VI sezione della Suprema corte penale vive da alcuni anni un patimento interno: il reato in questione è procedibile d’ufficio oppure soltanto a querela di parte ?

Inizialmente l’orientamento degli Ermellini – Sez. VI, sent. n. 21673 del 07-05-2004 (ud. del 02.03.2004) (rv 229636) era quello di affermare la necessità della querela della persona offesa:
In tema di reati contro la famiglia, l'art. 12-sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p., opera un rinvio all'intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma. Ne consegue che anche la violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi i casi in cui la perseguibilità d'ufficio è prevista dallo stesso art. 570 c.p..

Diverso orientamento interpretativo è stato il successivo intervento – Sez. VI, sent. n. 14 del 19-12-2006 (ud. del 19-12-2006), D.A. (rv. 235753), secondo il quale:
Il reato di omesso versamento di somme dovute a titolo di mantenimento all'ex coniuge (art. 12 sexies L. 1° dicembre 1970, n. 898) non è subordinato da alcuna disposizione di legge alla proposizione di querela ed è pertanto procedibile d'ufficio: regime, questo, ritenuto non meritevole di censura dalla Corte costituzionale con la sent. n. 325 del 1995 e con ordd. n.209 del 1997 e n. 423 del 1999). (Rigetta, App. Roma, 16 Febbraio 2006).

Oggi, sempre la Sez. VI, Sent., (ud. 28-03-2012) 02-04-2012, n. 12309 – sembra orientarsi (definitivamente ?) in quest’ultimo senso, affermando come il rinvio operato dall'art. 12-sexies "alle pene previste dall'art. 570 c.p." riguarda, invero, il solo aspetto sanzionatorio e non può quindi ritenersi esteso alle condizioni di procedibilità.


• venerdì, aprile 20th, 2012

Se è vero che la fattispecie ex art. 570, comma 1 c.p. dell'aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge non legalmente separato non richiede, per la sua configurabilità, la previa esistenza di un provvedimento giudiziale (Cass. Sez. VI, sent. 35520/11 e 5447/1995), discendendo direttamente dalla norma incriminatrice penale, tuttavia proprio la struttura complessiva di tale norma incriminatrice non consente di giudicare penalmente rilevante una condotta di omessa assistenza materiale che attenga ad una mancata contribuzione economica che tuttavia non si risolva nell'aver fatto venir meno i mezzi di sussistenza.


"Non sorprende pertanto la genericità del passaggio argomentativo essenziale che ha condotto il Giudice d'appello alla conferma della condanna, laddove proprio l'impossibilità di indicare i parametri di una possibile quantificazione e la necessità di indicare quale finalità del contributo una ragione (' "interesse puramente umano") non immediatamente riconducibile alla peculiarità del rapporto di coniugio concorrono a spiegare perchè il mancato contributo economico che non determini uno stato di bisogno non può essere ricondotto alla nozione penale di violazione di obbligo di assistenza."

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• martedì, aprile 17th, 2012

La recente decisione della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-03-2012, n. 4184) ha riconosciuto importanti diritti alla coppia omosessuale che abbia contratto matrimonio all’estero, sostenendo come, ancorché la intrascrittibilità del matrimonio omosessuale non discende dalla sua inesistenza giuridica o invalidità, ma dalla inidoneità a produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano e pur vero che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazione italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre il matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'esterno, tuttavia – a prescindere dall'intervento del legislatore in materia -, quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di "specifiche situazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza.


Da menzionare, inoltre, la decisione del Tribunale di Reggio Emilia del 13 febbraio 2012, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da una coppia omosessuale sposata in Spagna, matrimonio avvenuto tra un cittadino italiano ed un cittadino uruguayano, grazie alla quale è stato riconosciuto il diritto per il cittadino non europeo di ottenere il permesso di soggiorno nonostante il diniego della locale Questura, non perché in Italia il loro matrimonio fosse riconosciuto, ma per le norme del Trattato di Nizza e di Lisbona che regolamentano la libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari.

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• domenica, aprile 15th, 2012

La residenza comune della famiglia, idonea a radicare la competenza territoriale nel giudizio di separazione ex art. 706, co. 1, c.p.c., va individuata nel luogo in cui i coniugi, residenti in regioni diverse per motivi di lavoro, di comune accordo e in previsione della nascita del figlio hanno allestito un'abitazione destinata alla madre e al bambino e in cui il marito si è recato a visitare moglie e figlio, trattandosi del luogo in cui, sia pure per pochi mesi, si è realizzato il progetto di vita familiare.

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• lunedì, aprile 09th, 2012

Chi è Ferdinando Collini ?

E perchè ha ucciso un ricco industriale ottantenne noto in tutto il Paese ?

Giovane italiano immigrato in Germania negli anni sessanta, Collini viene accusato dell' omicidio di Hans Meyer importante imprenditore tedesco.

Collini è decisamente risoluto, non cerca di sottrarsi all’arresto, né ha intenzione di spiegare perché ha ucciso; si limita a rivendicare il suo gesto, mettendo in tal modo in seria difficoltà il suo avvocato d’ufficio, al suo primo processo a solo un mese dall'abilitazione.

 

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• lunedì, aprile 02nd, 2012

Prima la tassa (Tarsu, Tia1 e Tia2) dei rifiuti solidi urbani o per essere più moderni tariffa d’igene ambientale e poi la maggiorazione dell’importo Iva.


Ecco, proprio alla voce IVA delle nostre bollette è indicata una somma di denaro che ci viene richiesta. Facciamoci caso e prestiamo attenzione, perché è quella che ci devono restituire.


In base a codesti principi, stante la mancanza – ripetesi di disposizioni legislative suscettibili di esser richiamate a presidio della affermata soggezione a Iva della prestazione del servizio di smaltimento in sè e per sè considerata (disposizione che, oltre tutto, ove esistenti, determinerebbero fondati dubbi di legittimità alla luce della normativa comunitaria – direttiva 2006/112/Ce – che esclude in via generale l'assoggettamento a Iva di diritti, canoni e contributi percepiti da enti pubblici "per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità"), devesi confermare la statuizione di cui all'impugnata sentenza.
Nel senso che gli importi pretesi a titolo di tariffa d'igiene ambientale non sono assoggettabili a Iva.
” (Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-03-2012, n. 3756)


E così dopo più di due anni di discussioni, anziché il Legislatore, sono intervenuti gli Ermellini per fare un pò di chiarezza.

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• lunedì, marzo 26th, 2012

L’investigatore privato veniva condannato in primo grado in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 615 bis c.p., comma 3, (interferenze illecite nella vita privata) per essersi procurato, in qualità della sua professione, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva e sonora, immagini e notizie della vita privata della signora K., riprendendo – mediante strumenti di registrazione – un rapporto sessuale tra la predetta e l’amante V., all'interno dell'abitazione di quest’ultimo, cedendo poi il filmato al marito della donna, dal quale aveva ricevuto l'incarico di provarne la infedeltà coniugale.


La Corte di Appello, confermava la sentenza di primo grado.


L’investigatore privato ricorreva alla Suprema corte, sostenendo come le riprese non erano state effettuate nella privata dimora della donna, ma a casa dell'amante e con il consenso di costui e conseguentemente, dato che l’art. 615 bis c.p. rinvia a quanto previsto in tema di violazione di domicilio ex art. 614, il consenso del proprietario dell'abitazione escludeva il reato in esame.


Gli Ermellini rigettavano il ricorso.

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• venerdì, marzo 23rd, 2012

L'esame del presente ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite dalla Seconda Sezione, la quale ha ritenuto necessario un approfondimento sulla questione di massima di particolare importanza, se il verbale di accertamento di un'infrazione al codice della strada, cui consegua la decurtazione dei punti sulla patente, possa dirsi immediatamente impugnabile con riferimento a tale punto, ovvero se tale impugnazione sia inammissibile, in quanto detto verbale contiene non un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento, essendo la decurtazione dei punti dalla patente irrogata ai sensi dell'art. 126-bis del codice della strada, dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, quale atto vincolato all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta.

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