Il giudice di pace di Stilo (RC) accoglieva il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 c. 8 C.d.S. presentato dall'opponente, decisione successivamente confermata anche dal Tribunale di Locri, secondo la quale
"… rilevava che era stata indebitamente omessa la contestazione immediata dell'infrazione, obbligatoria ex art. 201 C.d.S., con la giustificazione – ritenuta insufficiente – dell'uso di apparecchiatura autovelox, gestita direttamente da organi di polizia, perché il veicolo era a distanza dal posto di accertamento o comunque per l'impossibilità di fermarlo in tempo utile. Affermava che l'omissione è possibile sulle strade extraurbane, come quella de qua (SS …), solo se preventivamente individuate con decreto prefettizio.
Riteneva, inoltre, sussistente la denunciata incompetenza della Polizia Municipale del Comune di Riace, in quanto enti proprietari della strada ove è stata accertata la violazione sono la Provincia di Reggio Calabria e l'ANAS.
Riteneva, infine, quale ulteriore motivo di annullamento, che non sussisteva prova che fosse stata fornita agli automobilisti informazione dell'avvenuta installazione di un autovelox sulla via Nazionale SS (…), essendo irrilevante l'attestazione a verbale della presenza di cartellonistica relativa al controllo elettronico della velocità."
Gli Ermellini sono stati di contrario avviso, accogliendo il ricorso presentato dal Comune di Riace.












La questione rimessa alle Sezioni unite è stata la seguente: se in tema di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), l'autovettura condotta dall'indagato (utilizzatore), oggetto di contratto di leasing, possa ritenersi cosa appartenente a persona estranea al reato (società di leasing concedente), e se, conseguentemente, questa sia legittimata a chiedere la restituzione dell'autovettura medesima, sottoposta a sequestro in vista della confisca.
La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda dell’attore volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati nel sinistro stradale occorso ritenendo colpevole l’ente proprietario della strada A.N.A.S. S.p.A. per avere omesso di rimuovere fango, sterpaglie e sabbia accumulatisi a seguito delle notevoli piogge cadute nei giorni precedenti, così determinando lo sbandamento della Vespa 50 e la caduta rovinosa del guidatore e passeggero del ciclomotore.
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